Tortura: cos’è e quando è reato


Tortura: in cosa consiste? Prima della riforma non era prevista alcuna punizione? Il carcere duro è una forma di tortura?
Quando si pensa al carcere e al processo penale il pensiero corre subito ai reati più cruenti che possano esistere: percosse, lesioni, maltrattamenti, fino a giungere al delitto per eccellenza: l’omicidio. In realtà, la reclusione è prevista per tantissime altre tipologie di reato, tipo lo spaccio di droga, la ricettazione, il furto, la rapina, l’estorsione, l’abuso d’ufficio, la corruzione, ecc. In questo oceano di condotte illecite c’è n’è una che solo da poco è stata prevista esplicitamente dal legislatore penale: si tratta della tortura. Possibile? Prima dell’introduzione di questo nuovo reato la tortura non era punita? In realtà non è proprio così. La tortura, intesa come la sadica inflizione di sevizie e di tormenti ingiustificati, costituiva delitto anche prima che la legge, nel 2017, modificasse il codice penale prevedendola esplicitamente; non si trattava, però, di un unico reato, ma di più reati messi insieme. Ad esempio, chi infliggeva dolore mediante violenza ad un altro individuo rispondeva del reato di maltrattamenti, percosse, lesioni personali, violenza sessuale, a seconda del tipo di attività concretamente posta in essere. Come vedremo, da qualche anno questo insieme di comportamenti è punito unitariamente come tortura. Il discorso merita un approfondimento; vediamo allora cos’è la tortura e quando è reato.
Tortura: cos’è?
Dopo un lungo dibattito nelle aule parlamentari, una legge del 2017 [1] ha finalmente introdotto nell’ordinamento italiano il reato di tortura. Il codice penale [2] definisce la tortura come la profonda sofferenza fisica o psichica inflitta ad una persona privata della libertà personale mediante violenze, minacce o comunque condotte particolarmente crudeli ripetute nel tempo, tali da comportare un trattamento inumano e degradante per la dignità della vittima.
La pena è la reclusione da quattro a dieci anni, ed è ulteriormente aggravata nei seguenti casi:
- la pena va da cinque a dodici anni di reclusione, se i fatti sopra descritti sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio;
- la pena è aumentata fino a un terzo se alla vittima è cagionata una lesione personale;
- la pena è aumentata di un terzo se la lesione personale è grave;
- l’aumento è della metà se la lesione personale è gravissima;
- la pena è pari a trent’anni di reclusione, se dalla condotta deriva la morte della vittima quale conseguenza non voluta;
- la pena è l’ergastolo se dalla condotta deriva la morte della vittima quale conseguenza voluta.
La stessa legge ha altresì introdotto il reato di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura, che si ha ogni volta che il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio , nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, quando l’istigazione non è accolta ovvero è accolta ma il delitto non è commesso. La pena è la reclusione da sei mesi a tre anni [3].
Non costituiscono reato, invece, le sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti. In altre parole, la privazione della libertà derivante, ad esempio, dagli arresti domiciliari o dal carcere legittimamente applicati, pur provocando una dose più o meno forte di sofferenza, non costituiscono il reato di tortura. Approfondiamo questo aspetto.
Carcere duro: è tortura?
L’Italia ha introdotto il reato di tortura sulla scorta delle indicazioni provenienti dal diritto internazionale (Convenzione di New York del 1984) e, soprattutto, dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Più volte, infatti, il nostro Paese era stato criticato (se non condannato) per la violazione della Cedu, cioè della Carta dei diritti fondamentali dell’uomo e del cittadino, la quale proibisce espressamente la tortura in ogni sua forma [4].
Nello specifico, in diverse occasioni i detenuti sottoposti al cosiddetto carcere duro, cioè alla reclusione caratterizzata dalla privazione dei diritti generalmente concessi ai detenuti (ad esempio, i colloqui con i familiari) [5], hanno fatto ricorso alla Corte europea segnalando le difficili condizioni cui sono obbligati a sottostare. La Corte di Cassazione, però, ha sempre ribadito che il regime del carcere duro è pienamente compatibile con i diritti dell’uomo e, in particolare, con quelli del detenuto: non costituirebbe quindi una violazione della Carta dei diritti fondamentali il regime particolarmente severo previsto per coloro che, a causa dei particolari crimini commessi oppure della condotta tenuta in carcere, meritano un trattamento più severo [6].
Proprio per questa ragione la nuova norma sulla tortura ha esplicitamente escluso che possa essere punita come tale la sofferenza proveniente dalla privazione della libertà personale causata dall’esecuzione di provvedimenti giudiziari.
Tortura: cos’è cambiato?
Come anticipato in premessa, la condotta tipica della tortura, e cioè la sofferenza fisica o psichica inflitta ad una persona privata della libertà personale mediante violenze, minacce o comunque condotte particolarmente crudeli ripetute nel tempo, era punita anche prima che il reato di tortura venisse introdotto dalla legge del 2017. La differenza, però, era che anziché di un unico reato, l’imputato doveva rispondere di più delitti avvinti dalla continuazione. Così, ad esempio, il colui che privava della libertà una persona per poterla picchiare avrebbe risposto dei reati di sequestro di persona e di lesioni. La differenza non è solo teorica: si pensi al calcolo della prescrizione, che prima della riforma andava fatto per ogni singolo reato, mentre oggi è riferibile solamente a quello di tortura (mediamente più lungo rispetto a quello degli altri delitti); oppure alla necessità di applicare, in virtù della continuazione, il cumulo giuridico dei reati, cioè di comminare solamente la sanzione prevista per il reato più grave, aumentata sino al triplo. Inoltre, prima dell’introduzione della tortura molte condotte, seppur cagionavano una grave sofferenza accompagnata dalla privazione della libertà, non erano riconducibili ai reati già esistenti: si pensi alle violenze domestiche, a quelle perpetrate dalle forze dell’ordine in alcuni casi (anche molto noti), ecc.
note
[1] Legge n. 110/2017 del 14.07.2017.
[2] Art. 613-bis cod. pen.
[3] Art. 613-ter cod. pen.
[4] Art. 3 Cedu.
[5] Art. 41-bis, legge n. 354/1975 (ordinamento penitenziario).
[6] Cass., sent. n. 49725 del 10.12.2013.
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