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Dichiarazione dei redditi precompilata: che cosa controllare

11 Luglio 2018 | Autore:
Dichiarazione dei redditi precompilata: che cosa controllare

Modello 730 fai da te: come verificare se ci sono errori nei dati caricati dall’Agenzia delle Entrate, come correggere.

Ogni anno, nel mese di luglio inizia il conto alla rovescia per la presentazione del modello 730: la scadenza, solitamente, è nella prima settimana di luglio per chi presenta la dichiarazione dei redditi attraverso il sostituto d’imposta (per il 2018 il 9 luglio, in quanto il 7 cade di sabato), mentre è a fine luglio (il 23 luglio, per l’anno 2018), per chi presenta la dichiarazione dei redditi precompilata, o 730 fai da te. È comunque opportuno presentare il modello 730 il prima possibile, in quanto, più tardi lo si invia, più è alta la possibilità che slittino i conguagli ed i rimborsi derivanti dalla dichiarazione: resta dunque poco tempo per controllare i dati indicati nel modello precompilato e correggerli. Vediamo allora, in merito alla dichiarazione dei redditi precompilata: che cosa controllare, quali sono gli errori più frequenti presenti nei modelli precaricati dall’Agenzia delle Entrate.

Che cos’è il modello 730?

Il modello 730 è il modello di dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati, e, in generale, a chi non ha una partita Iva aperta. Ad oggi è possibile utilizzare il 730 per dichiarare le seguenti tipologie di reddito:

  • redditi di lavoro dipendente;
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo occasionale, per i quali non è richiesta la partita iva;
  • altri redditi;
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

Che cos’è la dichiarazione dei redditi precompilata?

La dichiarazione dei redditi precompilata, o modello 730 precompilato, è un modello di dichiarazione, a cui si può accedere dal sito dell’Agenzia delle Entrate, che presenta molti dati (redditi, spese, acconti, ritenute…) già caricati all’interno della dichiarazione.

Ogni anno il modello 730 precompilato è sempre più ricco di informazioni, perché aumenta il numero di soggetti obbligati a comunicare determinati dati alle Entrate: ad esempio, per quanto riguarda le spese sanitarie, sono riportati i medicinali e i dispositivi medici acquistati nelle farmacie e nelle parafarmacie, le spese detraibili effettuate presso gli ottici (acquisto di occhiali da vista, lenti a contatto) e le spese sostenute per cure presso strutture sanitarie, psicologi, infermieri, ostetriche e medici specialisti. Nel 730 precompilato sono poi presenti i dati inviati dagli amministratori di condominio sulle spese per i bonus ristrutturazione ed ecobonus (lavori agevolati al 50 e 65%), i dati relativi alle spese universitarie (detraibili al 19%) e d’istruzione, i dati relativi alle spese per assicurazioni, mutui e per il pagamento di contributi previdenziali, anche facoltativi.

Tuttavia, nonostante l’abbondanza di informazioni, la dichiarazione dei redditi deve comunque essere controllata da chi la presenta: potrebbero infatti esserci degli errori e dei dati mancanti.

Presenza di più Cu nella dichiarazione precompilata

Se il contribuente ha svolto più rapporti di lavoro, o ha lavorato e percepito indennità di disoccupazione nello stesso anno, o si è pensionato nell’anno, la dichiarazione precompilata potrebbe non indicare i giorni di lavoro o di pensione nell’anno per i quali spettano le detrazioni per reddito di lavoro dipendente o di pensione, oppure potrebbe indicarli in misura minore. Errori di questo genere, difatti, in presenza di più certificazioni, sono molto frequenti.

È il contribuente, allora, a dover correggere manualmente gli errori, sommando tutte le giornate risultanti dalle varie Cu (certificazione unica: si tratta del documento che ha sostituito il Cud): se non è indicata alcuna giornata, il modello di dichiarazione non applica le detrazioni per reddito di lavoro dipendente o di pensione, anche se spettanti. Questo può costare molto caro al contribuente, che potrebbe trovarsi a pagare anche oltre 1.000 euro di tasse in più, in realtà non dovute (a seconda del reddito e delle giornate per le quali spettano le detrazioni).

A proposito delle detrazioni, bisogna poi tenere conto che le detrazioni per lavoro dipendente e pensione possono sommarsi, se i periodi spettanti nell’anno non coincidono: ad esempio, se un dipendente ha lavorato sino al 28 febbraio e si è pensionato il 1° marzo. In questo caso, ha diritto alla detrazione per redditi di lavoro dipendente per 59 giorni ed alla detrazione per reddito di pensione per le restanti giornate nell’anno: sono coperti dunque da detrazione, anche se in modo differente, tutti i 365 giorni dell’anno.

Il discorso cambia nel caso in cui si abbia diritto contemporaneamente, cioè nelle stesse giornate, sia alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente che a quelle per redditi di pensione: in questo caso le detrazioni non si possono cumulare.

Niente cumulo delle detrazioni, poi, se si ha diritto alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente o di pensione, assieme alle detrazioni per redditi di lavoro autonomo, anche se i periodi di lavoro risultano non coincidenti: le detrazioni per reddito di lavoro autonomo, difatti, sono incumulabili con quelle per redditi di lavoro dipendente o pensione, in quanto non ragguagliate al periodo di attività nell’anno. Andrà dunque applicata la detrazione più favorevole.

Gli errori relativi alle detrazioni, in ogni caso, possono essere facilmente corretti dalla sezione Modifica 730 della dichiarazione precompilata, presente nel sito delle Entrate.

Errori nelle certificazioni indicate nella dichiarazione precompilata

Gli errori riguardanti la certificazione unica possono riguardare parecchi altri dati, comunque, come la fruizione del bonus Irpef (ossia il bonus da 80 euro accreditato in busta paga, detto bonus Renzi), la corretta indicazione delle trattenute effettuate, l’erogazione di premi, il pagamento di contributi di previdenza facoltativa o di assistenza, rimborsi…

Come comportarsi in questi casi? Secondo il buonsenso, dovrebbe bastare correggere manualmente i dati sbagliati e conservare le buste paga, o comunque i documenti che provano quali sono i redditi realmente percepiti e le ritenute realmente effettuate. Purtroppo, però, nella maggior parte degli accertamenti da parte dell’Agenzia delle entrate (accertamento automatico, in quanto i dati comunicati con la Cu, il modello che sostituisce il Cud, ed il modello 770, risultano diversi dai dati dichiarati), i funzionari riferiscono che quanto indicato nei cedolini paga per loro non è sufficiente per annullare le sanzioni derivanti dall’incongruenza delle dichiarazioni del datore di lavoro con la dichiarazione dei redditi. L’unica soluzione, dunque, è che il datore di lavoro corregga la sua dichiarazione, anche tardivamente.

Presenza di Cu di lavoro autonomo nella dichiarazione precompilata

Sono molto numerosi anche gli errori che si presentano nel caso in cui sia riportata una certificazione dei redditi di lavoro autonomo, come quelle relative ai lavoratori autonomi occasionali o agli agenti e rappresentanti: in queste certificazioni, difatti, è spesso indicato un reddito complessivo diverso dal reddito imponibile. Nella dichiarazione deve essere riportato il solo reddito imponibile, ma spesso il modello riporta anche l’ammontare da non sottoporre a tassazione, che invece non deve essere indicato. Numerosi anche gli errori in merito alle ritenute d’acconto, frequentemente non indicate, nonché ai contributi trattenuti al dipendente: questi devono essere indicati nel quadro E e rappresentano oneri deducibili. È dunque importante controllare che la loro indicazione non venga dimenticata, in quanto si tratta di costi deducibili, cioè che si sottraggono dal reddito.

Lo stesso accade relativamente alle spese inerenti deducibili, per chi presta lavoro autonomo occasionale: queste spese vanno difatti sottratte dal reddito, ma spesso non sono indicate nelle certificazioni dei sostituti d’imposta.

È dunque necessario verificare tutti questi dati e correggere gli errori presenti, se non si vuole rischiare il pagamento di tasse non dovute.

Spese presenti nella dichiarazione precompilata

Sono molto frequenti anche gli errori che riguardano l’indicazione, nella dichiarazione precompilata, degli oneri deducibili e delle spese detraibili. Anche se ogni anno aumentano i dati comunicati alle Entrate, sono ancora molti i costi mancanti: alcune spese, poi non sono inserite nella dichiarazione, ma in un prospetto informativo esterno. Inoltre, spesso sono indicate spese più basse rispetto a quelle realmente sostenute.

In questi casi si deve provvedere a inserire a mano i dati non indicati in dichiarazione, se non si vuol perdere la deducibilità o la detraibilità dei costi sostenuti mancanti: dagli scontrini della farmacia alle spese scolastiche, dal bonus ristrutturazione, mobili ed ecobonus agli interessi del mutuo, deduzioni e detrazioni possono far risparmiare migliaia di euro di tasse l’anno.

Dichiarazione precompilata senza modifiche

Se non ci sono errori nel 730 e non ci sono dati che mancano, si può accettare la dichiarazione precompilata senza modifiche. Per chi accetta il 730 precompilato senza alcuna rettifica, ci sono comunque dei dati da compilare, come la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille, l’indicazione del sostituto d’imposta (datore di lavoro, ente previdenziale…) o del fatto di essere privi del sostituto (in quest’ultimo caso, il rimborso è effettuato dall’Agenzia delle Entrate nel proprio conto corrente, mentre le somme a debito devono essere saldata tramite modello F24) o, ancora, del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico (se a carico, il risultato della dichiarazione cambia).

Se tutti i dati obbligatori non sono compilati, comunque, il sistema non procede all’invio. Una volta confermato e inviato il modello, è possibile scaricare la ricevuta dal sito dell’Agenzia delle Entrate e stampare in pdf la copia della dichiarazione inoltrata.

Le comunicazioni ai sostituti d’imposta (cosiddetti 730/4) degli importi da trattenere o rimborsare vengono inviate direttamente da parte dell’Agenzia delle Entrate ai datori di lavoro o agli enti previdenziali



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