Accoglimento n. cronol. 3348/2018 del 16/05/2018 RG n. 617/2016
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice, dott.ssa Viviana Scaramuzza,
letto il ricorso con il quale Nunzio Basile ha chiesto l’omologa della proposta di accordo formulata con l’ausilio dell’ dall’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;
vista la relazione depositata il 19 luglio 2017 corredata dall’integrazione depositata il 3 maggio 2018 dallo stesso Organismo, espone quanto segue;
OSSERVAZIONI DEI CREDITORI
Rilevato che l’Agenzia delle Entrate di Messina aveva evidenziato che gli importi dei crediti erariali, certificati con nota prot. n. 14802 del 08.02.2018 non coincidevano con quelli risultanti nella proposta del ricorrente e nella relazione particolareggiata dell’OCC, atteso che in queste ultime non venivano distinti i crediti erariali privilegiati attestati dall’Agenzia delle Entrate da quelli degli altri Enti impositori (quali INPS – INAIL – Comune – etc….);
rilevato che sulle predette contestazioni il professionista designato dell’OCC – dott. Cacciapuoti – integrava la proposta anche alla luce delle rettifiche intervenute a seguito della definizione di due procedimenti contenziosi, uno dei quali (RGA 1645/2017 – CTR ROMA) con esito vittorioso per il Basile;
considerato che, all’esito dell’integrazione, l’Agenzia delle Entrate esprimeva voto favorevole alla fattibilità dell’accordo;
considerato che gli altri creditori del Basile nulla hanno osservato in merito alla proposta depositata in atti;
ELENCO CREDITORI
vista la relazione depositata dall’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento da cui emerge che la proposta riguarda un’esposizione debitoria di € 693.644,64 nei confronti dei creditori di cui alla tabella di seguito riportata:
CREDITORE
PRIVILEGIO L. 3/12
PRIVILEGIO IPOTECARIO
PRIVILEGIO
sanzioni + interessi
CHIROGRAFO
GBM BANCA € 31.741,74
BPB (TERCAS) € 18.535,70
BANCO DI NAPOLI € 130.708,65
UNICREDIT € 7.278,96
BNL PARIBAS € 79.604,73
CARIGE € 11.244,50
FINDOMESTIC € 33.768,00
AGOS € 25.901,28
ACCEDO SPA € 11.202,15
ENPACL € 52.145,50 | € 11.878,75
IVA € 118.526,00 | € 45.750,94
RITENUTE € 99,43 | € 40,87
REGISTRO € 51,64 | € 26,07
ADD. COMUNALE € 3.007,00 | € 1.116,04
ADD. REGIONALE € 7.938,00 | € 2.980,36
IRPEF € 47.692,00 | € 18.798,54
EQUITALIA 23,87 | € 3.317,55 | € 2.302,21 | 2807,58
RISCOSSIONE SICILIA € 25.156,58
TOTALE
€ 118.649,30 | € 130.708,65 | € 114.151,69 | € 82.893,78 | € 247.241,22
CONTENUTO DELL’ACCORDO
Firmato Da: SCARAMUZZA VIVIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A.
Ritenuto che la proposta prevede:
2)
3)
Accoglimento n. cronol. 3348/2018 del 16/05/2018 RG n. 617/2016
1)
la vendita dell’immobile di proprietà del Basile, sito in B. (rendita catastale € 351,19), già stimato – secondo i criteri dati dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare – in € 90.000,00 circa, entro 36 mesi dall’omologa del piano il cui ricavato sarà destinato al creditore ipotecario. Sul punto si precisa che il creditore ipotecario verrà soddisfatto esclusivamente garantendo allo stesso il ricavato realizzabile dalla vendita in ragione del valore di mercato dell’immobile o dall’eventuale minor valore di realizzo in seguito a procedura competitiva. Il creditore ipotecario, in tal modo, verrà soddisfatto in misura non inferiore a quella che potrebbe ottenersi con la liquidazione del predetto bene. Il creditore ipotecario non potrà agire in via esecutiva né nei confronti del debitore né nei confronti del garante per il soddisfacimento dell’eventuale credito residuo, insoddisfatto.
il versamento della somma dal reddito percepito di € 1.270,29 mensili (comprensivi di interessi legali di dilazione) per 240 mesi, a partire dal giorno 90 del mese successivo all’omologa del piano, con apertura di un conto corrente dedicato e con disposizione di bonifici permanenti in favore dei creditori stessi;
il pagamento del compenso, in favore del professionista nominato, di € 3.000,00, da corrispondersi nei tre mesi successivi all’omologa del piano, postergando il pagamento dei creditori al novantesimo giorno successivo all’omologa dello stesso.
ALTERNATIVA LIQUIDATORIA
Firmato Da: SCARAMUZZA VIVIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A.
Ritenuto che l’accordo prevede un’offerta superiore alla alternativa liquidatoria, in considerazione del fatto: che l’immobile sito in T., quale casa coniugale, è stato assegnato al coniuge divorziato del ricorrente, E. S., atteso che la residenza privilegiata della figlia C., maggiorenne e non economicamente autosufficiente, è presso la madre e che, comunque, sul predetto immobile grava ipoteca di primo grado in favore della Banca Unicredit; che l’immobile sito in T. (50% usufrutto), piazza C., non costituisce titolo idoneo a garantire la liquidità sufficiente a far fronte alla massa creditoria;
FATTIBILITA’
Ritenuto che il piano di ristrutturazione dei debiti appare del tutto compatibile con le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare del debitore, inducendo, dunque, a ritenere possibile la realizzazione della proposta nei termini prospettati;
ritenuto che i creditori hanno espresso il loro consenso;
ritenuto che l’accordo prevede la vendita di un immobile e che, pertanto, va nominato liquidatore l’Organismo di composizione della crisi dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili in persona del Dott. Alessandro Cacciapuoti;
Il Giudice
P. Q. M.
OMOLOGA
Accoglimento n. cronol. 3348/2018 del 16/05/2018 RG n. 617/2016
l’accordo predisposto dall’OCC in persona del Dott. Alessandro Cacciapuoti;
dispone che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nell’accordo;
attribuisce all’Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento in persona del Dott. Cacciapuoti gli obblighi e i poteri di cui all’art. 13 l. 3/2012 ;
dispone che del presente decreto sia data pubblicità sul sito procedure.it con spese a carico del ricorrente;
ordina la trascrizione, a cura dell’OCC, del presente provvedimento sul Registro Immobiliare; sospende le procedure esecutive eventualmente promosse in danno di N. B. per l’intera durata dell’accordo, ne inibisce l’inizio di nuove, vieta che siano disposti sequestri conservativi e acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al presente decreto.
Barcellona Pozzo di Gotto 16/5/2018
Il Giudice Viviana Scaramuzza
Tribunale di Reggio Emilia
(decreto di definizione della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento mediante accordo del debitore – articoli 12, 12 bis della legge 27 gennaio 2012 n° 3 e 737 e seguenti del codice di procedura civile)
Il giudice
nella procedura per la composizione della crisi da sovraindebitamento iscritta al n° 1913 del ruolo generale dell’anno 2016 ha emesso il seguente decreto
letta la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento depositato dal sig. OMISSIS con l’ausilio del dott. F. C., nominato Organismo di Composizione della Crisi ai sensi dell’art. 15, co. 9 della legge n.
3/2012;
ritenuta la propria competenza in relazione al luogo di residenza dell’istante, in OMISSIS (RE); rilevato che l’istante ha prodotto la documentazione e le attestazioni prescritte dall’art. 9 co. 2 della legge n. 3/2012;
rilevato, anche sulla scorta delle indicazioni dell’OCC e dei documenti allegati, che il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento a causa dell’ingente esposizione debitoria maturata nel corso degli anni nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria, in particolare in relazione ai debiti contratti nel corso dell’attività imprenditoriale svolta dalla società E. Srl, di cui il OMISSIS è stato socio e garante; non ha fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di cui al Capo II della legge n. 3/2012 né è stato destinatario dei provvedimenti di impugnazione, risoluzione, cessazione o revoca previsti dagli artt. 14 e 14 bis sempre della legge n. 3/2012; ha collaborato nella ricostruzione della situazione economica e patrimoniale controversa mettendo a disposizione del professionista designato tutti gli atti e le informazioni indispensabili all’attestazione sulla fattibilità dell’accordo e sulla veridicità dei dati; considerato, nel merito, che la proposta di accordo formulata dal OMISSIS prevede il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e del credito privilegiato rappresentato dall’imposta sul valore aggiunto, oltre al pagamento in misura ridotta (nella percentuale del 20%) degli ulteriori crediti privilegiati rappresentati sempre dalle imposte (restano invece esclusi dal riparto i crediti, anche privilegiati, di cui ad interessi, sanzioni, aggi e spese esattoriali); che la liquidità necessaria per l’adempimento dell’accordo è ritratta dalla messa a disposizione da parte del proponente del proprio TFR (maturato e che maturerà sino alla data dell’omologa, pari a circa euro 5.300,00), del proprio
stipendio (già gravato da pignoramento da parte di Equitalia e stimato, al momento della presentazione della proposta, in euro 18 mila), del credito fiscale di euro 1.044,00 e, infine, dalla somma di euro 240 mila messa a disposizione dalla moglie sig.ra OMISSIS ; che l’unico bene immobile (terreno) di cui il proponente è comproprietario (peraltro già gravato da ipoteca da parte di Equitalia) non viene messo a disposizione dei creditori in quanto incapiente e, comunque, difficilmente liquidabile; che il ricorrente non possiede altri beni mobili, anche registrati, da potere utilmente asservire all’accordo proposto;
richiamato il verbale relativo all’adunanza dei creditori, tenutasi all’udienza del 20/06/2017; considerato quanto dichiarato dall’OCC nell’attestazione depositata il 17/07/2017 e considerato l’esito favorevole delle votazioni sulla proposta (approvata da creditori rappresentanti più del 60% dei crediti in ciascuna classe), della sua fattibilità e dell’assenza di contestazioni nei dieci giorni successivi alla comunicazione ex art. 12, c. 1 legge n. 3/2012, avvenuta il 03/03/2017;
rilevato che l’accordo è idoneo ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili e dei crediti previsti dall’art. 7, c. 1, terzo periodo sempre della legge n. 3/2012;
che non risulta, come confermato anche dall’OCC nella propria relazione, che il proponente abbia posto in essere atti in frode ai creditori;
p.q.m.
I. omologa l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto dal sig. OMISSIS
II. dispone che l’OCC provveda alla comunicazione dell’accordo e del presente decreto ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma, per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per telefax o per posta elettronica certificata;
III. dispone che l’OCC pubblicizzi l’accordo e il presente decreto su almeno due siti internet specializzati di diffusione nazionale;
IV. che l’OCC trasmetta l’accordo e il presente decreto all’agente della riscossione e agli uffici fiscali individuati dall’art. 9, c. 1, ultimo periodo dell’art. 9 della legge n. 3/2012
Reggio Emilia, 06/09/2017.
il giudice
Niccolò Stanzani Maserati