Chi paga lo stipendio del lavoratore dipendente in malattia?


Indennità di malattia: a quanto ammonta, quando paga l’Inps, integrazione a carico dell’azienda, periodo massimo indennizzato.
Sei in malattia e il tuo datore di lavoro è risentito perché deve pagarti per stare a casa? Sicuramente non sa che, nella maggior parte dei casi, la malattia è a carico dell’Inps. L’azienda può trovarsi, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicato, a corrispondere una piccola integrazione, ma si tratta di un importo ben più leggero rispetto all’indennità di malattia pagata dall’Inps, e comunque più basso rispetto allo stipendio normalmente spettante. Non deve ingannare, a questo proposito, il fatto che l’intera paga, comprensiva dell’indennità per malattia, sia corrisposta dal datore di lavoro al dipendente: l’azienda, infatti, recupera quanto anticipato per conto dell’istituto in sede di pagamento dei contributi previdenziali. Ci sono poi delle specifiche situazioni in cui è l’Inps a dover corrispondere direttamente l’indennità di malattia, senza che l’azienda anticipi nulla: questo è previsto, ad esempio, per gli operai agricoli a termine, per alcuni cassintegrati ed in caso di difficoltà economiche del datore di lavoro. Facciamo allora il punto della situazione su chi paga lo stipendio del lavoratore dipendente in malattia: com’è pagata la malattia, quando è a carico dell’Inps e quando risulta a carico del datore di lavoro, come si calcola l’indennità.
Indice
Chi ha diritto all’indennità di malattia?
Chiariamo, innanzitutto, a quali lavoratori spetta l’indennità a carico dell’Inps in caso di malattia. Secondo quanto previsto dalla normativa, l’indennità di malattia a carico dell’istituto spetta ai seguenti lavoratori:
- operai settore industria;
- operai ed impiegati settore terziario e servizi;
- lavoratori dell’agricoltura;
- apprendisti;
- disoccupati;
- lavoratori sospesi dal lavoro;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori marittimi;
- lavoratori iscritti alla gestione separata (si tratta dei cosiddetti co.co., i lavoratori parasubordinati).
Al contrario, l’indennità di malattia a carico dell’Inps non spetta ai:
- collaboratori familiari (lavoratori domestici);
- impiegati dell’industria;
Ciò non significa che questi lavoratori non abbiano diritto a essere retribuiti in caso di malattia: per loro è comunque prevista un’indennità a carico del datore di lavoro, in misura differente a seconda della categoria di appartenenza, dell’anzianità di servizio e dell’inquadramento. Il codice civile, difatti, stabilisce che, nel caso in cui il lavoratore si ammali, è sempre dovuta al lavoratore la retribuzione o un’indennità, anche se privo di copertura di previdenza o di assistenza al riguardo [1].
Quando l’indennità di malattia è pagata dall’Inps?
L’indennità di malattia, come abbiamo detto, anche se a carico dell’Inps, è normalmente pagata dal datore di lavoro, che poi conguaglia quanto anticipato sottraendolo dai contributi dovuti all’ente. In certi casi, però, è direttamente l’Inps a pagare l’indennità. In particolare, la liquidazione diretta da parte dell’istituto spetta:
- ai cosiddetti otd, i lavoratori agricoli a tempo determinato;
- ai lavoratori stagionali;
- nel caso in cui il datore di lavoro non possa anticipare l’indennità;
- ai lavoratori disoccupati o sospesi che non usufruiscono della Cigo (cassaintegrazione);
- ai dipendenti di aziende sottoposte a procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria);
- ai lavoratori che ricevono il pagamento diretto della Cigo o della Cassa Integrazione in deroga;
- ai lavoratori aventi diritto all’erogazione diretta secondo disposizioni della Dtl (Direzione Territoriale del Lavoro);
- ai dipendenti che si sono ammalati prima che l’azienda cessasse l’attività;
- nel caso in cui il datore di lavoro si sia rifiutato di anticipare l’indennità (in questo caso l’Inps è tenuta a diffidarlo: qualora non adempia entro 30 giorni dal sollecito, l’Istituto procede al pagamento diretto).
In queste ipotesi, per ricevere la liquidazione dall’Inps dell’indennità di malattia, il lavoratore è tenuto a presentare una domanda di pagamento alla sede dell’Inps territorialmente competente.
Come si fa domanda d’indennità di malattia all’Inps?
Il dipendente che ha diritto al pagamento diretto da parte dell’Inps può inviare la domanda direttamente dal portale web dell’istituto, se possiede le credenziali di accesso (Pin, Spid, Carta nazionale dei servizi).
La domanda è accessibile dalla sezione My Inps, digitando nella maschera di ricerca: Indennità di malattia per lavoratori dipendenti. Si può anche seguire il percorso: Prestazioni e servizi, Indennità di malattia per lavoratori dipendenti.
All’interno della domanda, il dipendente deve dichiarare:
- di non avere ricevuto da parte dell’azienda/ datore di lavoro nessuna somma per la patologia indennizzabile;
- qualora abbia ricevuto una parte dell’indennità, è tenuto a dichiarare l’ammontare incassato, e l’Istituto liquiderà quanto ancora spettante.
Chi paga la malattia per i lavoratori a termine?
Per i dipendenti assunti a tempo determinato, il pagamento dell’indennità di malattia è eseguito:
- dal datore di lavoro (che anticipa la prestazione, e la conguaglia con i contributi previdenziali dovuti), per un numero di giorni pari a quelli di attività effettuata alle sue dipendenze;
- direttamente da parte dell’Inps, per le giornate di lavoro svolte presso precedenti datori di lavoro;
- direttamente da parte dell’Inps, se nei 12 mesi precedenti al verificarsi della patologia il dipendente ha lavorato meno di 30 giorni; il periodo indennizzabile massimo, in quest’ipotesi, è pari a 30 giorni nell’anno solare.
Sino a quando è pagata la malattia?
La normativa, nei casi in cui l’Inps corrisponde l’indennità di malattia per i lavoratori dipendenti, ha fissato i limiti massimi entro cui l’istituto è obbligato al pagamento della prestazione, distinguendo tra lavoratori assunti a tempo indeterminato e a tempo determinato.
In particolare, per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, l’indennità è dovuta per le giornate indennizzabili comprese in un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre).
La durata del periodo massimo viene determinata sommando tutte le giornate di malattia dell’anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), anche se si tratta di patologie diverse, comprese quelle per le quali non è stata corrisposta l’indennità (ad esempio per i giorni di carenza, o per i periodi non indennizzati per mancata documentazione o per ritardata certificazione).
Che cosa succede se la malattia è a cavallo di due anni?
Se la malattia insorge nel corso di un anno solare e continua, senza interruzione, nell’anno successivo, per l’indennità nel secondo anno si deve tener conto dei seguenti criteri, specificati da un’importante circolare Inps [2]:
- quando nell’anno d’insorgenza della malattia non sono stati raggiunti i 180 giorni, la malattia in corso al 31 dicembre può essere indennizzata dal 1° gennaio successivo per un massimo di ulteriori 180 giorni;
- quando nell’anno d’insorgenza della malattia, invece, i 180 giorni sono stati superati prima del 31 dicembre, il ripristino dell’indennità al 1° gennaio successivo per un massimo di 180 giorni non è automatico, ma è subordinato alla permanenza del rapporto di lavoro, con retribuzione, anche parziale, a carico dell’azienda.
Sino a quando è pagata la malattia per i lavoratori a termine?
Per i lavoratori con contratto a termine, il trattamento è corrisposto per un periodo non superiore a quello dell’attività lavorativa svolta nei 12 mesi immediatamente precedenti al verificarsi della malattia, fermo restando il limite massimo di 180 giorni nell’anno solare. Se il lavoratore a termine nei 12 mesi immediatamente precedenti non può far valere periodi lavorativi superiori a 30 giorni, il trattamento economico di malattia è concesso per un periodo massimo di 30 giorni nell’anno solare (come previsto dalla normativa in materia [3]).
A quanto ammonta l’indennità di malattia?
L’indennità di malattia è pari ad una percentuale della retribuzione media giornaliera: normalmente non è dovuta nei primi 3 giorni di assenza, detti periodo di carenza, ed è dovuta in misura pari al 50% sino al 20° giorno di assenza, ed al 66,66% dal 21° giorno, sino ad un massimo di 180 giorni.
Ai dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria l’indennità spetta all’80% per tutto il periodo di malattia.
L’indennità Inps è poi integrata a carico del datore di lavoro, secondo quanto previsto dallo specifico contratto collettivo applicato.
Com’è integrata l’indennità di malattia?
L’integrazione per malattia dovuta dal datore di lavoro è differente a seconda del contratto collettivo applicato. Ad esempio, nel contratto collettivo Commercio e Terziario, l’integrazione dell’indennità Inps da parte del datore di lavoro deve essere effettuata in modo da raggiungere complessivamente:
- il 100% della retribuzione per primi 3 giorni di malattia (si tratta del cosiddetto periodo di carenza);
- il 75% per i giorni dal 4° al 20°
- il 100% per i giorni dal 21°in poi.
La percentuale è calcolata sulla retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Le integrazioni come appena esposte, in ogni caso, valgono solo per i primi due eventi di malattia: l’integrazione, difatti, è corrisposta al 66% per il terzo evento di malattia e al 50% per il quarto evento, mentre cessa di essere corrisposta a partire dal quinto evento.
Non danno luogo all’integrazione ridotta, però, gli eventi di malattia dovuti a:
- ricovero ospedaliero;
- day hospital;
- emodialisi;
- eventi di malattia certificati con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni;
- sclerosi multipla o progressiva e patologie documentate da specialisti del Ssn;
- malattie delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanza.
Ogni contratto collettivo, ad ogni modo, ha delle previsioni differenti, sia in merito all’integrazione dovuta per gli eventi di malattia, sia in merito al periodo di conservazione del posto, indipendentemente, quindi, dalle previsioni Inps sulla corresponsione dell’indennità di malattia. Le disposizioni, poi, cambiano anche a seconda della categoria cui appartiene il lavoratore, dell’anzianità di servizio e del tipo di patologia verificatasi.
Per sapere con certezza a quanto ammonta l’integrazione per malattia è opportuno, dunque, valutare attentamente quanto prevede il contratto collettivo, a seconda della posizione ricoperta dal lavoratore e della specifica patologia.
note
[1] Art.2110 cod.civ.
[2] Inps Circ. n. 145/1993.
[3] Art. 5, Co. 3, DL 463/83.