L’ex coniuge che ha sostenuto le spese per la ristrutturazione e manutenzione in casa ha diritto alla restituzione dei soldi?
In vista del matrimonio, hai accettato di vivere nella casa che i genitori della tua futura moglie le hanno dato in prestito. Si tratta di un vecchio immobile da ristrutturare. Ci saranno dei lavori da eseguire sia per rendere l’appartamento agibile, sia per conformarlo ai vostri gusti e necessità. Gli impianti vanno rifatti, le finestre sostituite e, visto che si tratta di un ultimo piano, va impermeabilizzato il lastrico solare (il terrazzo). Avete raggiunto un accordo: visto che lei mette a disposizione la casa, tu sosterrai le spese per la manutenzione. In quel momento non ti poni molti problemi, spinto dall’entusiasmo e dal sentimento. Senonché dopo qualche anno decidete di separarvi. A quel punto chiedi a tuo suocero – vero proprietario della casa – la restituzione dei soldi sborsati a suo tempo per la ristrutturazione. Ti spetta? A stabilire quale sia, in caso di comodato, il diritto al rimborso delle spese per i lavori è una recente e interessante ordinanza della Cassazione [1].
La Corte ha affrontato un caso del tutto simile a quello appena narrato nell’esempio anche se, nel caso di specie, la giovane coppia non convolò mai a nozze. Tuttavia il principio è valido anche per i casi di separazione e divorzio. Le parole dei giudici costituiscono anche un valido suggerimento per evitare di trovarsi nella scomoda situazione di dover fare una causa per ottenere la restituzione delle somme versate per una casa non propria.
Chi sceglie di effettuare lavori non necessari e urgenti lo fa nel suo esclusivo interesse e non può chiederne la restituzione
Il principio sposato dalla Cassazione è il seguente: chi esegue delle spese per la ristrutturazione di un immobile ricevuto in comodato può pretendere il rimborso soltanto di quelle relative ai lavori «urgenti» e «necessari». Per gli altri, invece, non ha alcun diritto e non può agire in tribunale. Perché mai? La ragione è semplice.
Quando si decide di vivere insieme, ciascuno dei componenti della coppia sostiene dei costi non solo per l’interesse dell’altro o per quello comune, ma anche per il proprio. Ad esempio, nel momento in cui si decide di acquistare un divano è perché entrambi i soggetti possano utilizzarlo. Esistono peraltro delle spese che vengono fatte come conseguenza della “comunione” che si instaura tra due persone, nell’ambito del reciproco aiuto e sostegno: nel momento in cui vengono sostenute, non ci si attende un rimborso perché sono nel normale spirito di collaborazione che caratterizza la coppia. Sarebbe assurdo pensare che il marito, al termine del matrimonio, esiga dalla moglie la metà di tutte le bollette pagate durante la convivenza.
A questo si aggiunge anche un fatto dirimente che taglia definitivamente la testa al toro. Una norma del codice civile [2] stabilisce che il comodatario (colui cioè che ottiene in prestito una cosa altrui, come l’appartamento) non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi di tale cosa. Egli però può chiedere il rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione del bene, se queste erano necessarie e urgenti.
Se la coppia si separa, non spetta la restituzione delle spese per lavori fatti, dal marito, nella casa prestata dai genitori della moglie; eccetto che per le spese indifferibili e urgenti.
Pertanto – ha concluso la Cassazione – se un genitore concede un appartamento in comodato per l’abitazione della futura famiglia del figlio non è obbligato a restituire le spese non necessarie né urgenti, sostenute da un coniuge durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione dell’abitazione coniugale. Infatti, il comodatario il quale, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione anche straordinarie, può liberamente scegliere se provvedervi o meno; ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può conseguentemente pretenderne il rimborso dal comodante.
Quali sono queste spese indifferibili e urgenti? La valutazione va fatta caso per caso, alla luce delle concrete condizioni della casa concessa in prestito. Nel caso di specie sono state considerate tali quelle relative alla sostituzione degli infissi e al rifacimento del lastrico solare da cui pioveva acqua nell’appartamento. Ma se le nuove finestre vengono scelte solo per questioni estetiche, non possono rientrare nelle spese urgenti.
Come tutelarsi in anticipo? Esiste un modo per prevenire controversie di questo tipo e far sì che il proprio denaro non vada perso. Bisognerà firmare, prima degli esborsi, una scrittura privata in cui si dà atto che le spese verranno restituite dal comodante al comodatario entro un determinato termine o su richiesta di quest’ultimo, come potrebbe succedere nel caso di separazione.