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Multa autovelox scout speed: due motivi per contestare

12 Luglio 2018 | Autore:
Multa autovelox scout speed: due motivi per contestare

Il verbale non può indicare solo le coordinate Gps dell’auto della polizia; inoltre la presenza del misuratore elettronico della velocità deve essere segnalata dai cartelloni stradali.

Hai mai sentito parlare degli scout speed? È l’ultimo ritrovato in materia di autovelox. La sua particolarità è che, invece di stare fisso a un treppiedi o all’interno di un box ai bordi della strada, è in movimento. Non cammina certo da solo, ma viene posizionato all’interno di una volante della polizia mentre fa la ronda. Tu magari credi che sono solo gli agenti della municipale che si stanno spostando da un lato all’altro della città e invece c’è dentro l’autovelox. Autovelox che, neanche a dirlo, già vedendoti da lontano superare i limiti, ti ha fotografato. Per cui, se anche rallenti in vista dell’auto con i tipici colori blu e bianco dei poliziotti locali, è ormai troppo tardi. Proprio per questo, tra tutti i tipi di multe, queste sono le più insidiose. Specie d’estate, quando le statali sono piene di villeggianti frettolosi di andare in spiaggia. Tuttavia, una recente sentenza del giudice di Pace di Roccadaspide (in provincia di Salerno) [1] suggerisce due motivi per contestare la multa con l’autovelox scout speed. Ti consiglio di leggere attentamente queste poche righe qui di seguito perché potrebbero tornarti utili qualora, al rientro dalle ferie, dovessi trovare una raccomandata ad aspettarti con dentro una multa e tanto di decurtazione dei punti dalla patente.

La multa scout speed deve indicare il posto esatto dove è stata elevata

La prima cosa che devi fare se ricevi una multa per autovelox è verificare il tipo di apparecchio che ha registrato la tua velocità. Questo ti dirà già tante cose e ti farà capire se è possibile proporre ricorso al giudice. Ad ogni buon fine, tutti i misuratori elettronici devono essere tarati una volta all’anno (e l’attestazione di funzionamento, eseguita da una ditta privata all’interno di un autodromo, deve essere contenuta in un certificato a disposizione del cittadino).

Con riferimento poi allo scout speed c’è un’elevata possibilità che la multa sia illegittima perché incompleta. Come noto tutte le contravvenzioni devono indicare la chilometrica esatta ove viene rilevato l’eccesso di velocità. Invece, come abbiamo anticipato, l’accertamento con lo scout speed viene eseguito “in movimento”; perciò non è facile individuare il luogo dell’infrazione. Tuttavia detto punto va comunque riportato, in modo chiaro e preciso, nel verbale; ciò per dare la possibilità all’automobilista di difendersi (ad esempio per contestare la presenza di una segnaletica o le autorizzazioni del Prefetto alla contravvenzione pur in assenza di contestazione immediata). Ebbene, secondo la sentenza in commento, neanche in caso di scout speed questo principio può essere derogato: il verbale non può quindi limitarsi né ad indicare solo la strada quando questa è particolarmente lunga (si pensi alle strade statali che costeggiano la città o alle tangenziali) senza specificare il numero civico; né può riportare solo le coordinate Gps dell’auto su cui è montato il dispositivo. Il diritto di difesa del trasgressore non risulta garantito senza l’indicazione dell’altezza ove è stata registra l’infrazione. Se il punto geografico della violazione resta indeterminato, la multa è nulla.

La segnaletica deve indicare il controllo elettronico della velocità

Altro punto di scontro tra i giudici è se l’accertamento rilevato con lo scout speed debba essere presegnalato con la consueta segnaletica stradale che avvisa la presenza del controllo elettronico della velocità. Sul punto i giudici si sono divisi. C’è chi ritiene di si, visto che un decreto del ministero dei trasporti [2] stabilisce che le postazioni in movimento della polizia non devono essere segnalate agli automobilisti. C’è chi invece ritiene di no, visto che il decreto ministeriale appena citato non è comunque una norma che ha la forza di legge e pertanto non può derogare al codice della strada [3] che invece impone la segnaletica.

La Cassazione ha sposato la tesi pro-automobilista, ribadendo che l’obbligo di avvisare chi è al volante vale per tutti gli apparecchi di rilevamento della velocità, fissi e mobili. In particolare la Corte ha affermato le seguenti parole: «Ai fini della legittimità della contestazione riguardante il superamento dei limiti di velocità, accertato tramite sistemi elettronici di rilevamento, è necessario che il verbale attesti anche il carattere temporaneo o permanente del segnale di preavviso della postazione di controllo». «La preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi di rilevamento della velocità costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo. Un’eventuale violazione determinerebbe, perciò, la nullità degli accertamenti, o la normativa rimarrebbe una prescrizione priva di conseguenze. La ratio di tale disposizione risiede nell’obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è ispirato dall’intento di sorprendere l’autista indisciplinato, bensì da quello di tutelare la sicurezza stradale».


note

[1] GdP Roccadaspide, sent. n. 564/18.

[2] Art. 7.3 dell’allegato 1 del dm 282/17.

[3] Art. 142 cod. strada.

[4] Cass. ord. n. 5997/14.


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3 Commenti

  1. Si possono contestare anche quelle prese all’estero ? Se si , come? a chi inviare il ricorso ?

  2. Se le multe arrivano con diversi giorni di ritardo, rispetto al giorno di avvenuta infrazione, come si fa a ricordare tutti i particolari del viaggio per poterla contestare?

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