Agevolazioni per il lavoratore che dall’estero rientra in Italia


Ho 47 anni, sono ingegnere e dal 2012 mi sono trasferito con la mia famiglia in Norvegia e poi in Olanda. Lavoro in area strategia in una società belga anche se vivo in Olanda. A quale agevolazione fiscale ho diritto se ritorno in Italia? Quale ruolo avrà il mio futuro datore di lavoro in tutto questo?
Se il lettore rientra a lavorare in Italia, spostando la sua residenza fiscale sul territorio italiano dopo averla trasferita all’estero (con iscrizione all’Aire), avrà diritto ad un’agevolazione fiscale Irpef, consistente nella riduzione del 50% della base imponibile (cioè del reddito). Se, per esempio, in Italia guadagna 1.000, l’aliquota Irpef sarà applicata su 500 e non sull’intero reddito.
Affinché sia possibile beneficiare della tassazione agevolata, come lavoratore laureato, occorre l’aver svolto continuativamente attività di lavoro (dipendente, autonomo o di impresa) fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi. È sufficiente che l’interessato, prima di rientrare in Italia, abbia svolto tali attività all’estero per un periodo minimo e ininterrotto di almeno 24 mesi, non necessariamente nei due anni immediatamente antecedenti il suo rientro. Nel caso di specie, tale requisito è rispettato.
L’agevolazione spetta a partire dall’anno in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale in Italia e per i 4 anni successivi.
Il datore di lavoro italiano assumerà un ruolo fondamentale ai fini del beneficio fiscale in busta paga in quanto occorre comunicargli che, poiché il lettore è lavoratore rimpatriato, ha diritto all’agevolazione dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell’assunzione, mediante applicazione delle ritenute sull’imponibile ridotto del 50%, al quale saranno commisurate le relative detrazioni.
In particolare, per accedere al beneficio, il lettore dovrà presentare al datore italiano una dichiarazione scritta contenente, oltre ai suoi dati anagrafici,
– l’indicazione della data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia (in caso di assunzioni successive o più rapporti di lavoro dipendente)
– la dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal regime agevolativo di cui si chiede l’applicazione
– l’indicazione dell’attuale residenza in Italia
– l’impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza prima del decorso del periodo minimo previsto dalla norma della quale si chiede la fruizione
– la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente di altri incentivi fiscali.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Maria Monteleone