È pignorabile la prima casa acquistata dopo il debito? Ho debiti con Agenzia Entrate Riscossione maturati prima del 2007 per circa 300 mila euro. Ora vorrei acquistare un appartamento non di lusso del valore di 160 mila c.a. portare la residenza ed intestarlo come prima e unica casa. Potrà essere pignorato essendo l’acquisto successivo al debito? Agenzia Entrate Riscossione mi ha detto che se ero proprietario di una prima casa prima del debito questa sarebbe stata impignorabile ma se l’acquisto avviene ora dopo il debito, con lo stesso denaro potrei pagare prima il debito e poi acquistare casa.
La pignorabilità o meno dell’immobile non dipende dal momento in cui è sorto un determinato debito con l’Agenzia delle Entrate Riscossione (ex Equitalia) bensì dalla condizione in cui esso si trova al momento in cui l’Agenzia intende agire esecutivamente nei confronti del debitore. D’altronde il Fisco non può sindacare le scelte di acquisto del contribuente; può semmai effettuare un accertamento qualora questi dichiari un determinato reddito e i suoi acquisti dimostrino un tenore di vita differente. Ma l’acquisto di un immobile, specie se prima casa, non rende di per sé maggiormente “perseguibile” il debitore.
In altri termini, anche se l’acquisto dell’unico immobile è successivo al debito, vigono i limiti di ipoteca e pignoramento previsti dalla legge. Più precisamente:
1) se il debito supera i 20mila euro, l’Agenzia Entrate Riscossione può iscrivere l’ipoteca sugli immobili del debitore, anche sulla «prima casa»;
2) l’Agenzia Entrate Riscossione non può pignorare la casa del contribuente quando essa non è di lusso ed è l’unica di proprietà del debitore che vi ha fissato la residenza.
Dunque, se il lettore non ha altri immobili e acquista una civile abitazione non di lusso e vi risiede, l’Agenzia delle Entrate Riscossione non potrà pignorarla.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Maria Monteleone