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Diritto e Fisco | Editoriale

Debiti fiscali: la transazione con l’Agenzia delle Entrate

15 Luglio 2018
Debiti fiscali: la transazione con l’Agenzia delle Entrate

Come e quando è possibile pagare i debiti per tasse e cartelle esattoriali con un saldo e stralcio.

Hai molti debiti con il fisco e non sai come uscirne. A breve arriveranno nuove cartelle esattoriali ed è probabile che scatterà qualche pignoramento sugli immobili. Ti è stato parlato della legge salvasuicidi, quella cioè sul sovraindebitamento del consumatore; tuttavia non vi puoi accedere perché non hai un capitale o un immobile con cui garantire il pagamento anche parziale dei creditori. Vorresti trovare un accordo con l’Agenzia delle Entrate, un “saldo e stralcio” che possa mettere fine a tutti i tuoi problemi. Qualcuno ti ha suggerito di andare allo sportello dell’ufficio competente a proporre un pagamento minimo. È davvero possibile? Hai sentito parlare della transazione con l’Agenzia delle Entrate per i debiti fiscali, ma non sai se si tratta di una leggenda metropolitana o meno e, in quest’ultimo caso, se fa al caso tuo. Bene, premesso che esiste davvero la transazione con l’Agenzia delle Entrate, qui di seguito ti spiegheremo in che termini si può applicare e in quali ipotesi. Già, perché non tutti possono godere di questo speciale beneficio. Prenditi cinque minuti di tempo per leggere attentamente questa guida.

La transazione con il fisco: è possibile?

Quando si parla di transazione si fa sempre riferimento a un accordo tra due soggetti in lite. La transazione è un atto con cui si pone termine a una controversia in corso o anche solo potenziale: in pratica la transazione altro non è che un accordo bonario. Il codice civile dice che la transazione è caratterizzata da «reciproche concessioni»: in buona sostanza ciascuna delle due parti deve rinunciare a qualcosa. Diversamente, se le rinunce provengono da un solo soggetto che accetta totalmente quello che gli viene chiesto dall’altro, si tratta più che altro di un’ammissione di colpa.

La transazione in teoria potrebbe anche essere orale, anche se, proprio per la diffidenza che si è creata tra i due litiganti, viene fatta scritta.

Chiariti gli aspetti principali di cos’è una transazione dal punto di vista civilistico, ti devo purtroppo dire che, se è vero che tra creditori privati è ben possibile estinguere un debito con un accordo e un pagamento in percentuale, con il fisco è cosa ben diversa. Difatti, la Costituzione impone di trattare tutti i cittadini allo stesso modo; se fosse invece possibile chiudere degli accordi singoli e individuali con ciascuno di questi, determinati dalle specifiche condizioni (economiche e non solo), si aprirebbe la strada ad abusi e a trattamenti discriminatori. Dunque, sia con l’Agenzia delle Entrate che con l’Agente della Riscossione non si possono strappare accordi per un pagamento a saldo e stralcio.

Solo la legge può stabilire eventuali sanatorie, moratorie, rottamazioni, condoni e riduzioni del debito fiscale perché, nel farlo, agisce in via generale, per una categoria di cittadini individuata in modo astratto e senza preferenze o trattamenti individuali.

La transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate

Dicevamo tuttavia che esiste un istituto che si chiama transazione fiscale. Proprio perché disciplinato dalla legge esso si deve considerare non solo lecito ma anche non discriminatorio; non viola cioè il principio di uguaglianza e di parità di trattamento perché è riservato a una cerchia generale – anche se delimitata – di contribuenti. Qui di seguito cercheremo di capire cos’è la transazione fiscale e come funziona.

Cos’è la transazione fiscale?

La transazione fiscale rientra fra i possibili rimedi alla crisi d’impresa alternativi al fallimento cui l’impresa può far ricorso nell’ambito del concordato preventivo ed è finalizzata al pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari e dei contributi previdenziali del soggetto in concordato.

Chi può usufruire della transazione fiscale?

Innanzitutto vediamo quali sono i soggetti che possono beneficiare della transazione fiscale. Si tratta degli imprenditori commerciali, quelli che possono fallire. Si applica anche agli imprenditori agricoli in crisi.

In particolare la transazione fiscale è utilizzabile dagli imprenditori individuali o collettivi in stato di crisi che presentano domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo – sia esso di ristrutturazione o con cessione di beni – o accedano alla procedura di ristrutturazione dei debiti.

Il debitore può proporre il pagamento parziale e/o dilazionato del debito tributario solamente in presenza di un piano di risanamento dell’impresa in crisi.

Quali debiti possono beneficiare della transazione fiscale?

Possono essere oggetto di transazione fiscale:

  • i tributi e i relativi accessori (interessi, indennità di mora e sanzioni, comprese quelle amministrative per violazioni tributarie) amministrati dalle agenzie fiscali (Irpef, Ires, Irap, Ilor, Invim, ecc.);
  • l’IVA;
  • sanzioni amministrative per violazioni tributarie;
  • i contributi amministrati dagli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e i relativi accessori.

Sono esclusi i tributi locali tra quelli oggetto di possibile pagamento parziale o dilazionato. Il riferimento è a tutti i tributi provinciali e comunali (come IMU, TASI, TARI, imposta di soggiorno e di scopo), in quanto non risultano amministrati dalle Agenzie fiscali in forza di legge o convenzione. Ciò riguarda anche il canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e i contributi di bonifica, poiché sono gestiti, rispettivamente, da Comuni e consorzi di bonifica.

Come funziona la transazione fiscale?

Con il piano di concordato preventivo (o durante le trattative che precedono la definizione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti), il debitore, esclusivamente mediante la proposta di transazione fiscale, può offrire il pagamento parziale delle passività per tributi e contributi, comprese quelle riguardanti l’IVA e le ritenute effettuate e non versate, in passato solo dilazionabili.

La proposta di falcidia deve però prevedere «la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali insiste la causa di prelazione».

Proposta di transazione nell’ambito del concordato preventivo

L’istanza di transazione, contestualmente al deposito del ricorso presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore.

Per quanto riguarda la documentazione, all’istanza deve essere allegata:

  • copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici;
  • copia delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda.

Non oltre 30 giorni dalla data della presentazione dell’istanza di transazione fiscale l’agente della riscossione deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l’entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. Nello stesso tempo l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate deve procedere alla:

  • liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni;
  • notifica dei relativi avvisi di irregolarità;
  • notifica di una certificazione attestante l’entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché da ruoli vistati, ma non ancora consegnati al concessionario.

Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, previo parere conforme della competente Direzione Regionale, in sede di adunanza dei creditori, o nei 20 giorni successivi mediante telegramma, lettera, telefax o PEC.

L’agente della riscossione esprime il voto limitatamente agli oneri di riscossione.

Proposta di transazione nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti

Anche nell’ambito delle trattative che precedono la stipula dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, il debitore può effettuare una proposta di transazione fiscale.

La proposta di transazione fiscale deve essere depositata presso il competente agente della riscossione e all’ufficio competente sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore, i quali procedono alla trasmissione e alla liquidazione previste.

La presentazione della proposta di transazione fiscale da parte del debitore deve contenere:

  • un’aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
  • uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
  • l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
  • il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
  • un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; in ogni caso, la proposta deve indicare l’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.

Il piano e la documentazione devono essere accompagnati da una relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.

L’adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, con la sottoscrizione, a cura del Direttore dell’Ufficio, dell’accordo di ristrutturazione dei debiti. L’atto viene firmato anche dall’agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione.


note

Autore immagine: 123rf com


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