Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 5 marzo – 12 luglio 2018, n. 18504
Presidente Petitti – Relatore Bellini
Fatti di causa
Con atto di citazione notificato in data 3.11.2011 D.M.A. proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l’avviso di intimazione n. (omissis) , di pagamento della somma di Euro 844,91 a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della strada, portate dalla cartella di pagamento n. (omissis) .
L’attore eccepiva la prescrizione dei diritto alla riscossione, atteso che erano decorsi oltre sette anni dal giorno in cui erano state commesse le dedotte violazioni del Codice della strada rispetto al giorno in cui era stata notificata l’opposta intimazione e che la maturazione del termine di prescrizione non era stata interrotta dalla citata cartella di pagamento, in quanto non regolarmente notificata. Chiedeva al Giudice di Pace, previa declaratoria di sospensione dell’atto impugnato, di dichiarare prescritto il diritto del COMUNE di PALERMO alla riscossione della predetta somma, annullando l’intimazione di pagamento, con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio l’Agente della riscossione, SERIT SICILIA s.p.a., rilevando che la prescrizione era stata interrotta dalla regolare notifica della cartella di pagamento. Chiedeva il rigetto dell’opposizione, con vittoria di spese.
Si costituiva anche il COMUNE di PALERMO, eccependo l’inammissibilità del ricorso nei propri confronti, stante il suo difetto di legittimazione passiva, e chiedendo il rigetto dell’opposizione e, in subordine, la condanna dell’Agente della riscossione al pagamento delle spese di lite.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 903/2012, depositata il 24.2.2012, in accoglimento del ricorso, annullava l’intimazione di pagamento opposta, condannando il convenuto al pagamento delle spese. Secondo il giudice di primo grado la cartella di pagamento sarebbe stata notificata irritualmente, con consegna dell’atto nelle mani del portiere dello stabile, senza che l’agente postale avesse effettuato nessun adempimento previsto dall’art. 139 c.p.c., e senza la prova dell’invio all’attore della raccomandata dopo la consegna dell’atto al portiere. Dichiarava, pertanto, prescritto il diritto alla riscossione.
Avverso tale sentenza proponeva appello la RISCOSSIONE SICILIA s.p.a. (già SERIT SICILIA s.p.a.), rilevando come il notificante avesse attestato l’assenza del destinatario, contrassegnando l’apposita casella presente sul modulo della relata, nonché l’assenza dei soggetti legittimati a ricevere la notifica. Rilevava inoltre come la comunicazione al destinatario dell’avvenuta notifica mediante invio della raccomandata non costituisse elemento essenziale ai fini della validità della notifica. Chiedeva la riforma della sentenza impugnata e, per l’effetto, il rigetto delle domande proposte dall’attore in primo grado, con vittoria dei due gradi di giudizio.
Si costituiva il D.M. , chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma sella sentenza impugnata, con vittoria di spese.
Il Comune di Palermo rimaneva contumace.
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 5137/2014, depositata il 27.10.2014, rigettava l’appello proposto dall’Agente della riscossione e lo condannava al pagamento delle spese di lite. Il Giudice d’Appello rilevava che, mancando la prova dell’inoltro della raccomandata, la notifica fosse da ritenere nulla. Di conseguenza, il diritto alla riscossione era prescritto.
Per la cassazione della suddetta sentenza la Riscossione Sicilia s.p.a. ha proposto ricorso sulla base di due motivi, cui resiste D.M.A. con controricorso, illustrato da memoria. Il Comune di Palermo è rimasto intimato.
Ragioni della decisione
1.1 – Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia la “violazione o falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, là dove il Tribunale ha ritenuto che, in caso di notifica effettuata nelle mani del portiere ai sensi dell’art. 139 c.p.c., la mancata prova dell’invio della raccomandata al destinatario determinerebbe la nullità della notificazione.
1.2. – Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l’”omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.” in quanto, secondo il Tribunale, non basta l’indicazione dell’invio della raccomandata, ma deve essere provato documentalmente l’inoltro della stessa.
2. – Il primo motivo è fondato.
2.1. – Il Tribunale di Palermo ha osservato come il procedimento di notifica della cartella esattoriale de qua si fosse avviato in data 2.7.2007 con consegna al portiere dell’atto, sicché nessuna prescrizione sarebbe maturata al momento della intimazione di pagamento in data 21.10.2011. Ciò premesso, il giudice del gravame rileva che “tale modalità di notificazione avrebbe imposto l’ulteriore adempimento prescritto dall’art. 139 (quarto comma) c.p.c.: e tuttavia, la documentazione di tale momento procedimentale non si può desumere dal prospetto attinente gli adempimenti curati dall’ufficiale giudiziario; vero che tale prospetto reca anche l’indicazione dell’invio della raccomandata, ma ciò non basta a dare conto dell’effetiva esecuzione dell’inoltro della missiva, in difetto di prova documentale dell’inoltro”. Ed aggiunge che “tale omissione comporta non già (la) mera irregolarità, ma la nullità della notifica, difettando valido compimento del procedimento notificatorio disciplinato dall’art. 139 c.p.c. per l’ipotesi di consegna al portiere”.
2.2. – Questa Corte ha affermato che per la notifica della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, trova applicazione l’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario (nella specie, il portiere) senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l’esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione (Cass. n. 16949 del 2014; cfr. anche Cass. n. 14327 del 2009; Cass. n. 14105 del 2000).
Nella specie, non si pone, qundi, un problema di conseguenze, in termini di mera irregolarità o di nullità della notifica per omesso invio della lettera raccomandata di cui al comma quarto dell’art. 139 cpc. (in ragione della ritenuta non attinenza dell’invio al perfezionamento dell’operazione di notificazione o viceversa), bensì della necessità o meno della redazione di un’apposita relata di notifica, in riferimento alla specialità del procedimento di riscossione delle sanzioni amministrative, ai sensi del richiamato art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, che non la richiede.
2.3. – Peraltro, l’indirizzo giurisprudenziale citato dal controricorrente – secondo cui si determina la nullità della notificazione in caso di omessa spedizione della raccomandata prevista dall’art. 139, quarto comma, c.p.c. in caso di consegna dell’atto ai soggetti di cui al precedente comma terzo (tra cui appunto il portiere: Cass. n. 21725 del 2012; Cass. n. 6345 del 2013; Cass. n. 10554 del 2015; Cass. sez. un. n. 18992 del 2017) – non rileva nella specie, in quanto (per stessa esplicita affermazione del giudice del gravame, che tuttavia erroneamente ne svaluta l’effetto probatorio in favore del notificante) l’allegato prospetto attinente gli adempimenti curati dall’ufficiale giudiziario nella notifica in oggetto reca anche l’indicazione dell’effettuato invio della raccomandata al destinatario; sicché tale prospetto avrebbe semmai dovuto essere impugnato per querela di falso, da parte del soggetto interessato.
3. – Il primo motivo deve, pertanto, essere accolto; con assorbimento del secondo motivo.
La sentenza impugnata va cassata e rinviata al Tribunale di Palermo, nella persona di altro magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, con assorbimento del secondo. Cassa e rinvia al Tribunale di Palermo, nella persona di altro magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.