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Cartella nelle mani del portiere: spetta una seconda comunicazione?

15 Luglio 2018
Cartella nelle mani del portiere: spetta una seconda comunicazione?

La notifica, tanto a mezzo raccomandata quanto a mani, non necessita della CAN, la comunicazione di avvenuta notifica quando avviene nei confronti di persona diversa dal destinatario.

Nel tuo palazzo c’è un portiere che, ormai da diversi anni, all’interno di una guardiola posta proprio nell’atrio dell’edificio, oltre a controllare la gente che entra, riceve anche la corrispondenza per conto dei condomini quando questi non ci sono. Firma perciò il registro delle raccomandate del postino e, non appena rientra il destinatario, gliela consegna. L’altro giorno è toccato a te: il portiere ti ha consegnato una cartella di pagamento da parte di Agenzia Entrate Riscossione. In quel momento avresti voluto rimproverarlo dicendogli “Chi ti ha autorizzato a farlo!”, ma sai bene che in passato questo comportamento ti è tornato più volte utile e che, in più, non ha senso sfuggire a una notifica quando l’indirizzo è corretto. Ti sei limitato così a raccogliere dalle sue mani la busta, riservandoti la possibilità di verificare se ci fossero altre ragioni per contestare la richiesta di pagamento da parte dell’Esattore. Dopo qualche giorno, però, ti sei accorto di una cosa molto strana: a quella notifica non è seguita alcuna successiva comunicazione, da parte dell’ufficio postale, con cui venivi informato della consegna della raccomandata a un soggetto diverso da te. Chi mai assicura allora che tu sia davvero entrato in possesso della cartella esattoriale? Il portiere potrebbe essersi dimenticato di dartela. Ciò, a tuo avviso, costituisce un motivo di impugnazione. Prima di affilare le armi del contenzioso, vuoi essere davvero sicuro se, in caso di consegna della cartella nelle mani del portiere, spetta una seconda comunicazione. La questione è stata di recente affrontata dalla Cassazione [1]. Ecco cosa hanno stabilito i giudici supremi sul punto.

Le regole che disciplinano la notificazione della cartella di pagamento sono contenute unicamente in una legge del 1973 [2] modificata da una legge del 2017.

Secondo la citata normativa, la notificazione della cartella di pagamento per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative può essere eseguita sia con consegna a mani della busta, sia con raccomandata a.r., sia con posta elettronica certificata (quest’ultima però solo nei confronti dei soggetti tenuti ad avere la Pec).

La norma dice anche che la notifica può essere effettuata, in assenza del destinatario, anche al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda de contribuente. La norma si applica sia ad Agenzia Entrate Riscossione che agli altri Agenti privati della riscossione dei tributi locali.

Nel caso in cui la notifica della cartella di pagamento sia eseguita mediante l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento e il plico sia consegnato al portiere anziché al destinatario, la notificazione si considera validamente perfezionata quando il predetto portiere firma l’avviso di ricevimento. In tale ipotesi, né l’ufficio postale, né l’Agente della riscossione è tenuto a trasmettere al destinatario della notifica alcun ulteriore avviso circa l’avvenuta notificazione della cartella di pagamento nelle mani di un soggetto differente da quello che appare indicato sulla busta. Fra l’altro non è necessario né redigere una apposita relazione di notifica né eseguire alcun ulteriore adempimento ai fini di notiziare il destinatario dell’avvenuta notificazione.

Questo, in buona sostanza, significa che il contribuente potrebbe anche non sapere mai dell’arrivo della cartella esattoriale se il portiere dimentica di consegnargliela.

Fermo allora che la notifica nelle mani del portiere è valida e che non è necessaria alcuna ulteriore comunicazione al contribuente, il problema si sposta su un altro aspetto: chi assicura che la busta sia stata effettivamente consegnata al portiere e non ad un altro soggetto che si è qualificato come tale? Secondo la Cassazione ciò che afferma il postino nell’avviso di ricevimento – in quanto pubblico ufficiale – ha un valore speciale, fa cioè pubblica fede e, se non c’è una valida prova contraria, non può essere contestato.

Le stesse regole valgono ora anche per le notifiche effettuate con consegna della busta a mani da parte degli ufficiali della riscossione. Un tempo, in tali ipotesi, si applicavano le norme del codice di procedura civile sulla notifica degli atti giudiziari, norme che imponevano la comunicazione al destinatario effettivo – con raccomandata  a/r – della consegna nei confronti di persona diversa dal destinatario (cosiddetta CAN, ossia «comunicazione di avvenuta notifica»). Oggi però tale previsione è stata cancellata dalla legge di stabilità 2018 [3] per cui non è più previsto l’invio della CAN. La disciplina, quindi, è ora uniforma rispetto alle regole contenute nella legge del 1973 sulle notifiche mediante raccomandata.

Risultato: sia che a consegnare la cartella esattoriale sia il postino che un ufficiale dell’Agente della Riscossione, in caso di consegna della busta al portiere, il destinatario effettivo non deve ricevere una seconda comunicazione e potrebbe non venire mai a conoscenza della notifica.


note

[1] Cass. sent. n. 18504/18 del 12.07.2018.

[2] Art. 26 d.P.R. n. 602/1973 modificata dalla legge n. 172/2017.

La cartella e’ notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie piu’ formalita’, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l’attivita’ svolta mediante relazione datata e sottoscritta. La notifica puo’ essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella e’ notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove e’ l’abitazione, l’ufficio o l’azienda.

La notifica della cartella puo’ essere eseguita, con le modalita’ di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, all’indirizzo dichiarato all’atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda, non e’ richiesta la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario.

Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalita’ stabilite dall’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito e’ affisso nell’albo del comune (1).

Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.

Per quanto non e’ regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 60 del predetto decreto; per la notificazione della cartella di pagamento ai contribuenti non residenti si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell’articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (2).

——

(1) Con sentenza 22 novembre 2012 n. 258 (in G.U n. 47 del 28.11.2012) la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale,in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., del presente comma nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento “Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile […] si esegue con le modalita’ stabilite dall’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”, anziche’ “Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario […] si esegue con le modalita’ stabilite dall’art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”.

(2) La Corte costituzionale con sentenza 7 novembre 2007 n. 366 ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente comma del presente articolo nella parte in cui prevede, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all’estero una residenza conoscibile dall’amministrazione finanziaria in base all’iscrizione nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell’articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano.

[3] Art. 1, comma 461, l. 205/2017.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 5 marzo – 12 luglio 2018, n. 18504

Presidente Petitti – Relatore Bellini

Fatti di causa

Con atto di citazione notificato in data 3.11.2011 D.M.A. proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l’avviso di intimazione n. (omissis) , di pagamento della somma di Euro 844,91 a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del Codice della strada, portate dalla cartella di pagamento n. (omissis) .

L’attore eccepiva la prescrizione dei diritto alla riscossione, atteso che erano decorsi oltre sette anni dal giorno in cui erano state commesse le dedotte violazioni del Codice della strada rispetto al giorno in cui era stata notificata l’opposta intimazione e che la maturazione del termine di prescrizione non era stata interrotta dalla citata cartella di pagamento, in quanto non regolarmente notificata. Chiedeva al Giudice di Pace, previa declaratoria di sospensione dell’atto impugnato, di dichiarare prescritto il diritto del COMUNE di PALERMO alla riscossione della predetta somma, annullando l’intimazione di pagamento, con vittoria di spese.

Si costituiva in giudizio l’Agente della riscossione, SERIT SICILIA s.p.a., rilevando che la prescrizione era stata interrotta dalla regolare notifica della cartella di pagamento. Chiedeva il rigetto dell’opposizione, con vittoria di spese.

Si costituiva anche il COMUNE di PALERMO, eccependo l’inammissibilità del ricorso nei propri confronti, stante il suo difetto di legittimazione passiva, e chiedendo il rigetto dell’opposizione e, in subordine, la condanna dell’Agente della riscossione al pagamento delle spese di lite.

Il Giudice di Pace, con sentenza n. 903/2012, depositata il 24.2.2012, in accoglimento del ricorso, annullava l’intimazione di pagamento opposta, condannando il convenuto al pagamento delle spese. Secondo il giudice di primo grado la cartella di pagamento sarebbe stata notificata irritualmente, con consegna dell’atto nelle mani del portiere dello stabile, senza che l’agente postale avesse effettuato nessun adempimento previsto dall’art. 139 c.p.c., e senza la prova dell’invio all’attore della raccomandata dopo la consegna dell’atto al portiere. Dichiarava, pertanto, prescritto il diritto alla riscossione.

Avverso tale sentenza proponeva appello la RISCOSSIONE SICILIA s.p.a. (già SERIT SICILIA s.p.a.), rilevando come il notificante avesse attestato l’assenza del destinatario, contrassegnando l’apposita casella presente sul modulo della relata, nonché l’assenza dei soggetti legittimati a ricevere la notifica. Rilevava inoltre come la comunicazione al destinatario dell’avvenuta notifica mediante invio della raccomandata non costituisse elemento essenziale ai fini della validità della notifica. Chiedeva la riforma della sentenza impugnata e, per l’effetto, il rigetto delle domande proposte dall’attore in primo grado, con vittoria dei due gradi di giudizio.

Si costituiva il D.M. , chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma sella sentenza impugnata, con vittoria di spese.

Il Comune di Palermo rimaneva contumace.

Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 5137/2014, depositata il 27.10.2014, rigettava l’appello proposto dall’Agente della riscossione e lo condannava al pagamento delle spese di lite. Il Giudice d’Appello rilevava che, mancando la prova dell’inoltro della raccomandata, la notifica fosse da ritenere nulla. Di conseguenza, il diritto alla riscossione era prescritto.

Per la cassazione della suddetta sentenza la Riscossione Sicilia s.p.a. ha proposto ricorso sulla base di due motivi, cui resiste D.M.A. con controricorso, illustrato da memoria. Il Comune di Palermo è rimasto intimato.

Ragioni della decisione

1.1 – Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia la “violazione o falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.”, là dove il Tribunale ha ritenuto che, in caso di notifica effettuata nelle mani del portiere ai sensi dell’art. 139 c.p.c., la mancata prova dell’invio della raccomandata al destinatario determinerebbe la nullità della notificazione.

1.2. – Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l’”omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.” in quanto, secondo il Tribunale, non basta l’indicazione dell’invio della raccomandata, ma deve essere provato documentalmente l’inoltro della stessa.

2. – Il primo motivo è fondato.

2.1. – Il Tribunale di Palermo ha osservato come il procedimento di notifica della cartella esattoriale de qua si fosse avviato in data 2.7.2007 con consegna al portiere dell’atto, sicché nessuna prescrizione sarebbe maturata al momento della intimazione di pagamento in data 21.10.2011. Ciò premesso, il giudice del gravame rileva che “tale modalità di notificazione avrebbe imposto l’ulteriore adempimento prescritto dall’art. 139 (quarto comma) c.p.c.: e tuttavia, la documentazione di tale momento procedimentale non si può desumere dal prospetto attinente gli adempimenti curati dall’ufficiale giudiziario; vero che tale prospetto reca anche l’indicazione dell’invio della raccomandata, ma ciò non basta a dare conto dell’effetiva esecuzione dell’inoltro della missiva, in difetto di prova documentale dell’inoltro”. Ed aggiunge che “tale omissione comporta non già (la) mera irregolarità, ma la nullità della notifica, difettando valido compimento del procedimento notificatorio disciplinato dall’art. 139 c.p.c. per l’ipotesi di consegna al portiere”.

2.2. – Questa Corte ha affermato che per la notifica della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, trova applicazione l’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario (nella specie, il portiere) senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l’esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’Amministrazione (Cass. n. 16949 del 2014; cfr. anche Cass. n. 14327 del 2009; Cass. n. 14105 del 2000).

Nella specie, non si pone, qundi, un problema di conseguenze, in termini di mera irregolarità o di nullità della notifica per omesso invio della lettera raccomandata di cui al comma quarto dell’art. 139 cpc. (in ragione della ritenuta non attinenza dell’invio al perfezionamento dell’operazione di notificazione o viceversa), bensì della necessità o meno della redazione di un’apposita relata di notifica, in riferimento alla specialità del procedimento di riscossione delle sanzioni amministrative, ai sensi del richiamato art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, che non la richiede.

2.3. – Peraltro, l’indirizzo giurisprudenziale citato dal controricorrente – secondo cui si determina la nullità della notificazione in caso di omessa spedizione della raccomandata prevista dall’art. 139, quarto comma, c.p.c. in caso di consegna dell’atto ai soggetti di cui al precedente comma terzo (tra cui appunto il portiere: Cass. n. 21725 del 2012; Cass. n. 6345 del 2013; Cass. n. 10554 del 2015; Cass. sez. un. n. 18992 del 2017) – non rileva nella specie, in quanto (per stessa esplicita affermazione del giudice del gravame, che tuttavia erroneamente ne svaluta l’effetto probatorio in favore del notificante) l’allegato prospetto attinente gli adempimenti curati dall’ufficiale giudiziario nella notifica in oggetto reca anche l’indicazione dell’effettuato invio della raccomandata al destinatario; sicché tale prospetto avrebbe semmai dovuto essere impugnato per querela di falso, da parte del soggetto interessato.

3. – Il primo motivo deve, pertanto, essere accolto; con assorbimento del secondo motivo.

La sentenza impugnata va cassata e rinviata al Tribunale di Palermo, nella persona di altro magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, con assorbimento del secondo. Cassa e rinvia al Tribunale di Palermo, nella persona di altro magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.


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