Vendita casa: la scrittura privata per la vendita del mobilio va registrata?


In occasione della vendita di un immobile, ho venduto anche il mobilio e la vendita del mobilio è stata certificata con scrittura privata. Detta scrittura deve essere registrata? Il ricavato della vendita del mobilio deve essere riportato nella dichiarazione dei redditi?
Le norme di legge prevedono che le cessioni di beni mobili, anche non soggetti a registrazione obbligatoria – come nel caso delle auto e delle moto ad esempio – siano assoggettabili sia all’imposta di registro sul valore del trasferimento che alle imposte dirette sulla eventuale plusvalenza percepita dal cedente, che viene considerata come un reddito diverso.
Tuttavia non è previsto che la vendita di detti beni, effettuata fra soggetti privati al di fuori del regime d’impresa, debba essere effettuata obbligatoriamente in forma scritta, come invece riferito nel quesito.
Pertanto si ritiene che la scrittura privata non autenticata portante la compravendita di beni mobili non registrati, sottoscritta fra cedente e venditore, sia da assoggettare a registrazione solo in caso d’uso, ovvero solo nel caso in cui la registrazione diventi rilevante per dare data certa alla scrittura stessa ai fini di un eventuale lite giudiziaria o per dimostrare a terzi la avvenuta cessione dei beni mobili non soggetti a registrazione.
Pertanto, nel caso in cui si provveda a registrare la scrittura privata non autenticata, essa sarà sottoposta a imposta di registro in misura proporzionale del 3% del valore di trasferimento dei beni mobili in essa indicato, col minimo di euro 200,00.
Sotto il profilo delle imposte dirette invece la cessione dei beni mobili non registrati effettuata fra soggetti privati, al di fuori del regime d’impresa, costituisce un reddito diverso qualora il prezzo di acquisto dei beni mobili, come risultante da necessaria documentazione – fatture o ricevute d’acquisto, scontrini, ricevute, ecc. – sia inferiore al prezzo di rivendita degli stessi beni.
Detta differenza costituisce infatti una plusvalenza tassabile che deve essere indicata nella dichiarazione annuale dei redditi, nel Quadro RL – Altri redditi – ed assoggettata alle imposte dirette, ovvero all’ Irpef ed alle addizionali comunali e regionali.
Qualora la documentazione dell’acquisto non fosse disponibile vi sarebbe il rischio di dover dichiarare come reddito diverso l’intero valore di cessione indicato nella scrittura privata non autenticata, aumentando così il carico fiscale.
Pertanto la risposta ai quesiti posti è la seguente:
la scrittura privata non autenticata di cessione dei beni mobili non soggetti a registrazione obbligatoria, è un atto da registrare solo in caso d’uso pertanto in caso di registrazione della scrittura, il valore dei beni ceduti in essa indicato sarà assoggettato a tassazione scontando una imposta di registro pari al 3% di detto valore, con il minimo di 200,00 euro, oltre che all’imposta di bollo nella misura di 16,00 euro ogni cento righe contenute nella scrittura stessa.
La cessione di beni mobili non registrati fra soggetti privati, al di fuori del regime d’impresa, qualora il prezzo di vendita superi il prezzo di acquisto, produce una plusvalenza che dovrà essere dichiarata nel Quadro RL della dichiarazione dei redditi annuale – modello Unico – del cedente scontando l’Irpef e le addizionali regionali e comunali.
Articolo tratto dalla consulenza resa dal dott. Mauro Finiguerra