Esecuzione forzata immobiliare e liberazione dell’immobile pignorato, come procedere in presenza di minori. Come avviene la liberazione della casa pignorata in caso di aggiudicazione all’asta, in presenza di minori, anziani o invalidi.
L’ufficiale giudiziario ti ha intimato di lasciare la casa in cui vivi. La vicenda è lunga. Tutto è iniziato con una causa, persa perché non sei stato difeso bene. Il creditore ha iscritto un’ipoteca sull’immobile di tua proprietà e, dopo qualche mese, ha avviato il pignoramento. Dopo diverse aste e ribassi, qualcuno ha presentato un’offerta di acquisto che il giudice ha ritenuto congrua. Risultato: casa assegnata al miglior offerente. Ora ti tocca sloggiare. Dentro l’appartamento, con te, vivono però due bambini e non sai dove farli dormire nel momento in cui ti verrà chiesto di abbandonare l’immobile. Così ti chiedi se questa circostanza possa essere un valido motivo per rimanere all’interno dell’abitazione o ottenere una proroga. Insomma, in caso di casa all’asta occupata con bambini: come procedere? Cercheremo di darti una risposta qui di seguito, tenendo conto del fatto che potresti non essere a conoscenza di come si svolgono i pignoramenti immobiliari; pertanto useremo, come ormai nostra abitudine, un linguaggio non tecnico. In particolare ti illustreremo come e quando il debitore può continuare a vivere all’interno dell’immobile pignorato e in che momento – e secondo quali modalità – è invece tenuto a lasciarlo. Come avviene lo “sfratto”? Procediamo con ordine.
Indice
Casa pignorata: posso continuare ad abitarla?
Quando è in corso un pignoramento immobiliare, il giudice può autorizzare il debitore – e di norma succede così – ad abitare nel proprio immobile pignorato o in parte di esso. Di solito non è neanche necessario presentare una richiesta espressa: il tribunale, già all’avvio del procedimento, sentite le parti e gli altri eventuali interessati, emette il provvedimento con cui consente al debitore di restare nella casa, vietandogli comunque di venderla o darla in affitto senza l’autorizzazione del custode. Il tribunale potrebbe anche imporre al debitore di pagare un canone di locazione per l’uso dell’immobile, tenendo però conto delle sue condizioni economiche e del valore del bene. Si tratta di un’ipotesi però cui i giudici ricorrono eccezionalmente.
Se questa è la regola, è anche prevista l’eccezione. In particolare, il giudice può emette un provvedimento di liberazione dell’immobile in ciascuno dei seguenti casi [1]:
- se ritiene di non autorizzare il debitore ad abitare nell’immobile;
- se ritiene di revocare la precedente autorizzazione concessa al debitore;
- quando provvede all’aggiudicazione o all’assegnazione dell’immobile.
In ogni caso si tiene conto della situazione anteriore al pignoramento, se cioè il debitore già abitava o meno nell’immobile pignorato. Inoltre, il giudice deve tener conto delle esigenze abitative del debitore e delle persone con lui conviventi.
Tale provvedimento di liberazione è impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi.
Posso dare in affitto la casa pignorata?
Se il debitore dovesse, di propria spontanea volontà e senza autorizzazione del giudice, di dare in affitto la casa pignorata, il contratto sarebbe ugualmente valido ma i canoni di locazione saranno percepiti dal custode. In più il procedimento di esecuzione forzata potrà essere opposto al conduttore che, in caso di assegnazione del bene, dovrà liberare l’immobile. Leggi Si può dare in affitto la casa pignorata?
Come avviene la liberazione dell’immobile pignorato?
Nel momento in cui il giudice ordina la liberazione dell’immobile pignorato, emette un provvedimento con cui delega alle operazioni il custode. È in tale provvedimento che vengono definite le modalità per il rilascio, anche in presenza di minori o invalidi.
La legge non fissa alcuna garanzia per il debitore nel caso in cui si sia in presenza di bambini o di anziani. Per cui la procedura esecutiva fa ugualmente il suo corso. È tuttavia il giudice che, nel proprio provvedimento, può imporre di adottare particolari accortezze richieste per il caso di specie. Il che significa che se nulla viene disposto, qualora il debitore non dovesse liberare la casa, il custode potrà chiedere l’intervento della forza pubblica (carabinieri o polizia). Si farà quindi ricorso alla liberazione coattiva della casa illegittimamente occupata. Se ciò nonostante il debitore si dovesse trincerare nell’immobile e non collaborare con le autorità, potrebbero ravvisarsi profili penalistici per inadempimento all’ordine di una autorità. Il custode può avvalersi anche di un fabbro per rimuovere lucchetti o aprire porte blindate.
L’ordine di liberazione viene attuato senza le tipiche formalità e avvisi previsti nel caso di esecuzione per consegna o rilascio dei beni previste dal codice di procedura civile.
Che succede se nella casa ci sono arredi e vestiti?
Quando nell’immobile si trovano beni mobili, il custode intima alla parte tenuta al rilascio o al soggetto al quale appartengono di asportarli, entro un termine non inferiore a 30 giorni, salvo casi di urgenza.
Se l’asporto non è stato eseguito entro il termine assegnato, i beni e i documenti sono considerati abbandonati e, salvo disposizione diversa del giudice dell’esecuzione, il custode ne dispone lo smaltimento o la distruzione.