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Donna e famiglia | Editoriale

Indennità di maternità e congedo Legge 104

2 Agosto 2018 | Autore:
Indennità di maternità e congedo Legge 104

Chi è in congedo straordinario per assistere un familiare portatore di handicap ha diritto all’indennità di maternità?

Ti trovi in congedo straordinario per assistere il coniuge o un figlio disabile e sei in maternità? Se credi di non aver diritto all’indennità di maternità perché tra l’inizio del congedo e l’inizio del periodo di astensione obbligatoria per maternità sono trascorsi più di 60 giorni, sappi che ti sbagli: la corte Costituzionale [1], difatti, ha recentemente riconosciuto il diritto di ricevere comunque l’indennità di maternità, se il congedo straordinario è finalizzato all’assistenza del coniuge o di un figlio con handicap grave. La Corte ha infatti stabilito che l’attuale normativa non rispetta la speciale protezione accordata dalla Costituzione, nel negare l’indennità di maternità alla madre che, all’inizio del periodo di astensione obbligatoria, fruisce da più di 60 giorni di un congedo straordinario per l’assistenza al coniuge o al figlio disabile. Il testo unico Maternità Paternità [2], difatti, non comprende il congedo straordinario Legge 104, tra i periodi di cui non tener conto ai fini dei 60 giorni tra l’inizio dell’assenza e l’inizio del periodo di congedo di maternità, superati i quali non spetta l’indennità di maternità. Il testo unico tiene conto unicamente, invece, della malattia, dell’infortunio sul lavoro, del congedo parentale o per la malattia del figlio, delle assenze per accudire minori in affidamento e del periodo di mancata prestazione lavorativa per part time verticale; in tutti gli altri casi, se passano più di 60 giorni tra l’ultima giornata lavorata e l’inizio del periodo di astensione obbligatoria, l’indennità di maternità non spetta più. Il testo unico Maternità Paternità è dunque illegittimo, nella parte in cui non include tra le esigenze di tutela l’assistenza del coniuge o del figlio disabili, in forza di un congedo straordinario: questa omissione è incostituzionale, perché impone una scelta tra l’assistenza al disabile e la ripresa dell’attività lavorativa, pregiudicando la madre che si faccia carico dell’assistenza. Facciamo allora il punto della situazione sull’ indennità di maternità e congedo Legge 104: quali tutele spettano.

Come funziona il congedo di maternità?

Il congedo obbligatorio per maternità è un periodo di astensione dal lavoro che, nella generalità dei casi, riguarda i 2 mesi che precedono la data del parto e i 3 mesi successivi.

Nel dettaglio, la lavoratrice deve astenersi dal lavoro nel periodo che intercorre tra:

  • i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (cui si aggiunge l’eventuale periodo tra la data presunta e quella effettiva del parto avvenuto oltre il termine);
  • i 3 mesi successivi al parto.

Ferma restando la durata complessiva dell’astensione obbligatoria, pari a 5 mesi, la lavoratrice può scegliere (se in possesso di certificato medico che accerta l’assenza di controindicazioni) di posticipare il congedo, beneficiando della flessibilità del congedo di maternità. In ogni caso, il periodo minimo di astensione obbligatoria prima del parto è di un mese: la flessibilità può, quindi, essere compresa tra un minimo di un giorno e il massimo di un mese.

Il periodo di astensione obbligatoria successivo alla data del parto viene posticipato di conseguenza: ad esempio, se la lavoratrice sceglie di astenersi per un mese soltanto prima del parto, ha diritto a 4 mesi di congedo, anziché 3, dopo il parto.

Il periodo di congedo obbligatorio per maternità, poi, può essere ulteriormente anticipato, o posticipato sino a 7 mesi dopo il parto, se le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della lavoratrice o se la stessa è addetta a lavori pericolosi, faticosi o insalubri e non può essere spostata ad altre mansioni.

A quanto ammonta l’indennità di maternità?

L’astensione obbligatoria per maternità, sia ordinaria, sia flessibile, sia anticipata che posticipata, è indennizzata dall’Inps. L’istituto, in particolare, riconosce un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera (rmg) moltiplicata per il numero delle giornate indennizzabili comprese nel periodo di astensione. Spetta inoltre l’accredito dei contributi figurativi, utili sia ai fini del diritto che della misura della pensione

I contratti collettivi prevedono, poi, un’integrazione a carico del datore di lavoro, che solitamente consente alla lavoratrice di percepire il 100% della normale retribuzione.

Come funziona il congedo straordinario Legge 104?

Ricordiamo innanzitutto in che cosa consiste il beneficio del cosiddetto congedo straordinario legge 104, o meglio il congedo straordinario per l’assistenza di familiari disabili [2]. Si tratta di un periodo di aspettativa retribuita, riconosciuto ai lavoratori dipendenti che assistono un familiare portatore di handicap grave.

Il congedo retribuito legge 104 è riconosciuto per un massimo di 2 anni nell’arco della vita lavorativa e per ciascun disabile. Vuol dire:

  • che il lavoratore può usufruire al massimo di 2 anni di congedo retribuito nell’arco della carriera, anche se assiste più disabili;
  • che per ogni disabile non possono essere superati 2 anni di congedo straordinario, anche tra più beneficiari.

Il congedo straordinario è frazionabile anche a giorni, ma non è ammessa la frazionabilità oraria. Perch non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche, è necessaria la ripresa del lavoro tra un periodo e l’altro di fruizione

A chi spetta il congedo Legge 104?

L’aspettativa retribuita spetta, nell’ordine, ai seguenti familiari del disabile:

  • al coniuge (o unito civilmente) convivente del portatore di handicap grave;
  • al padre o alla madre anche adottivi in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
  • ad uno dei figli conviventi anche adottivi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre;
  • ad uno dei fratelli o sorelle conviventi in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi;
  • al parente o all’affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli e sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Quali sono i diritti del dipendente in congedo Legge 104?

Il lavoratore in congedo ha diritto a due benefici:

  • un’indennità di congedo, pari all’ultima retribuzione percepita (comprensiva dei ratei di tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.);
  • l’accredito dei contributi figurativi, utili sia ai fini del diritto che della misura della pensione.

Sia l’indennità che i contributi figurativi possono però essere accreditati, come abbiamo detto, sino a un limite massimo: vediamo ora, in relazione al congedo straordinario legge 104, i nuovi importi 2018.

Chi paga il congedo Legge 104?

L’indennità economica a cui il lavoratore ha diritto durante il periodo di congedo è a carico dell’Inps, ma viene anticipata dal datore di lavoro e recuperata con conguaglio contributivo (in pratica l’importo anticipato è scalato dai contributi dovuti dall’azienda o amministrazione, come avviene per malattia e maternità). In alcuni casi particolari il trattamento può essere pagato direttamente dall’Inps.

A quanto ammonta l’indennità del congedo Legge 104?

L’indennità è pari alla retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo ad esclusione delle voci che non risultano fisse e continuative.

Il beneficio economico, che originariamente era stabilito dalla normativa nella misura di 70 milioni di lire, è rivalutato annualmente.

Il tetto massimo di beneficio, pari a 47.968 euro per il 2018, non si riferisce soltanto all’indennità a favore del lavoratore, ma è una cifra che deve essere ripartita fra indennità economica e accredito figurativo dei contributi. A seguito della ripartizione l’indennità economica non può eccedere, per il 2018, il valore di 36.066 euro, pari a 98,54 euro al giorno (ovviamente se il lavoratore ha una retribuzione lorda inferiore a 36.066 euro l’assegno Inps non può superare l’importo dello stipendio).

La restante somma, sino a un massimo di 11.901,78 euro (ossia il 33% dell’indennità massima, corrispondente all’aliquota contributiva), è a disposizione dell’Inps per l’accredito dei contributi figurativi sui periodi di congedo.


note

[1] C. Cost., sent. n.158/2018.

[2] Art.24, D.lgs. 151/2001.


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