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Diritto e Fisco | Editoriale

Associazioni sportive dilettanti: possono essere a scopo di lucro?

22 Luglio 2018
Associazioni sportive dilettanti: possono essere a scopo di lucro?

Si torna al passato: il decreto dignità del Governo ha cancellato le ASD con finalità lucrative. Da oggi le associazioni sportive dilettantistiche non possono guadagnare.

Hai intenzione di aprire una palestra con un campo di calcetto e uno da tennis esterno. Per poter gestire al meglio, anche sotto un profilo fiscale, gli incassi che ricaverai dalle iscrizioni hai pensato di creare un’associazione sportiva dilettantistica (ASD). Tuttavia ti chiedi se questa struttura possa essere compatibile con una finalità speculativa e con il tuo non nascosto intento di fare di tale attività la fonte del tuo guadagno. Il dubbio si pone in merito ad eventuali utili che dovessero uscire fuori dal bilancio annuale dell’associazione e di una eventuale distribuzione degli stessi o, in alternativa, di una destinazione alle finalità dell’associazione stessa. In altri termini il tuo dubbio è: le associazioni sportive dilettantistiche possono essere a scopo di lucro? La questione è stata di recente riformata dal decreto dignità del Governo Conte. Vediamo come cambiano le cose.

La Legge di bilancio del 2018 [1] avevano introdotto, nel nostro ordinamento, la possibilità di creare una società di persone o di capitali per l’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica. In pratica si dava così ingresso alle società sportive dilettantistiche con scopo di lucro.

Il decreto dignità ha invece abrogato tali norme, a meno di un anno dalla loro introduzione, cancellando definitivamente le società sportive dilettantistiche con scopo di lucro. Si ritorna al passato e a quando esisteva il divieto di lucro che riguarda pertanto sia le associazioni quanto le società sportive dilettantistiche. Eliminata la possibilità di istituire società sportive dilettantistiche di tipo lucrativo, vengono conseguentemente abrogate le disposizioni che ne avevano disciplinato lo statuto, il regime fiscale agevolato (con effetti retroattivi), i rapporti giuslavoristici, la consequenziale qualificazione dei redditi e la disciplina previdenziale (comma 360).

Pertanto, ad oggi, due sono le scelte: o si intraprende la via dello sport professionistico e, in tal caso, è consentito lo scopo di lucro; oppure si rimane nell’ambito dilettantistico e, quindi, ogni guadagno è escluso all’origine.

L’associazione sportiva dilettantistica (Asd), deve chiedere il certificato medico sportivo ai propri tesserati?

In data 10 giugno 2016, il Coni – insieme al ministero della Salute – ha emanato la circolare n. 0006897/16, con cui ha indicato quali sono le discipline sportive e le modalità di svolgimento dell’attività per le quali sussiste l’obbligo di dotarsi del certificato medico di idoneità degli atleti.I tesserati dilettanti vengono suddivisi in tre categorie:- tesserati che svolgono attività sportive regolamentate;- tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico;- tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva.Viene così riconosciuto solo per la prima categoria l’obbligo di dotarsi del certificato medico di idoneità sportiva non agonistica; mentre per la seconda categoria viene raccomandato un controllo medico prima di iniziare l’attività. A tale raccomandazione fa seguito l’elenco delle attività di riferimento.In caso di attività sportiva esercitata da minorenni, il rispetto dell’obbligo del certificato rientra nelle responsabilità del presidente dell’associazione.


note

[1] Legge Bilancio n. 205/2017 commi dal 353 al 361.


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