Il reddito della casa di abitazione non rientra tra quelli influenti per determinare il diritto alle prestazioni di invalidità civile.
Dopo anni l’Inps è venuto nella determinazione del reddito della casa di abitazione: non va considerato ai fini dell’individuazione del reddito complessivo per la concessione delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità. La Circolare Inps [1] impartisce istruzioni ai cittadini e alle sedi affinché tali nuove disposizioni siano rese operative.
Indice
Invalidità e reddito: condizioni precedenti
I redditi da considerare ai fini della concessione della prestazione civile sono quelli assoggettati ad Irpef; la casa di abitazione è un reddito assoggettabile all’Irpef anche se in sede di determinazione dell’imposta si aveva diritto ad uno sgravio pari al 100% della rendita catastale. Insomma era una questione spinosa: l’Inps applicando la legge, considerava il reddito in questione assoggettabile ad Irpef, anche se poi, nei fatti, questo reddito era ininfluente al momento del pagamento dell’imposta sulle persone fisiche.
Irpef e invalidità: nuove disposizioni
Il 1° gennaio 2017 il reddito da casa di abitazione è da considerarsi escluso ai fini del diritto alle prestazioni d’invalidità civile, cecità e sordità sia in fase di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazione già esistente. Inoltre gli arretrati saranno riconosciuti con decorrenza dalla medesima data.
Invalidità: arretrati riconosciuti solo da gennaio 2017
Se applicando il nuovo criterio di calcolo il diritto alla decorrenza della prestazione dovesse risultare anteriore al 1° gennaio 2017, non saranno riconosciuti comunque gli arretrati anteriori alla suddetta data.
Nell’ ipotesi in cui invece l’applicazione del vecchio computo abbia già generato degli importi indebiti per il periodo di competenza successivo al 1° gennaio 2017, si dovrà provvedere all’ annullamento in autotutela degli stessi.
Ogni eventuale disposizione in contrasto con il contenuto della circolare Inps si dovrà ritenere superata.
note
[1] Circ. Inps del 21.04.2017, n. 74.
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