Se un bambino si ferisce per un incidente a scuola chi ne è responsabile? Ecco come funziona.
Gli incidenti nelle scuole sono abbastanza frequenti, così come in qualsiasi altro luogo in cui c’è un’alta concentrazione di persone e si svolgono attività. Nelle scuole gli insegnanti sono tenuti a vigilare su di loro costantemente poiché sono affidati alla loro responsabilità. Dunque se un bambino si fa male nelle ore di scuola la colpa si riversa sulla struttura scolastica e sul suo personale. Vediamo cosa dice la legge [1] in materia.
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Chi sono i soggetti responsabili?
I soggetti responsabili possono essere, per lo più, tre: la scuola, il personale docente o anche ATA (Assistente Tecnico Amministrativo), il Dirigente Scolastico. Infatti oltre alla responsabilità propria della scuola, che è di natura verosimilmente contrattuale, potrebbe infatti sussistere, in concorrenza con la prima, una responsabilità dei docenti, insegnanti e del personale ATA, a seconda del luogo e del modo in cui sono avvenute le lesioni. Se un alunno si fa male non è il danneggiato a dover provare che la responsabilità è dell’insegnante e quale è stata la causa del danno, ma è la scuola che deve provare di aver adempiuto ai propri obblighi di sorveglianza senza poter impedire l’incidente.
Mio figlio si è fatto male a scuola: è colpa dell’Insegnate?
La scuola deve dimostrare di aver attuato tutte le misure idonee atte ad evitare l’incidente: se per esempio un bambino scivola su una macchia di acqua lasciata in terra, la responsabilità è dell’insegnante che non ha provveduto ad evitare in tutti i modi possibili l’incidente [2] (asciugando la macchia o impedendo ai bambini di passarci sopra); ma se un bambino inciampa e cade ferendosi l’insegnante può dimostrare che l’incidente, non essendo stato prevedibile, ha attuato tutte le misure atte ad evitarlo. Quando, quindi, l’incidente non è prevedibile la colpa non ricade sull’insegnante che, anche se tenuta a vigilare costantemente sugli alunni, non può prevedere quello che potrebbe accadere quando questi ultimi si muovono.
Chi risarcisce i danni derivanti da incidenti a scuola?
È bene ricordare in ogni caso che l’assicurazione obbligatoria che le scuole pubbliche e private sono tenute ad attivare in favore dei propri studenti e del proprio personale, copre sia gli incidenti relativi al percorso casa-scuola sia gli incidenti che si verificano ovunque l’attività formativa relativa a quell’istituto dovesse svolgersi.
note
[1] D.Lgs. n. 165/2001 art. 25.
[2] Art. 2048 cod. civ.
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