Chiarimenti in materia di versamenti Iva da parte dell’Agenzia delle Entrate. Chi può fare il rinvio e qual è la nuova data di scadenza?
Sui versamenti Iva è l’Agenzia delle Entrate ha fornito i necessari chiarimenti in merito alle novità introdotte dal decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 [1]: con una delle sue ultime risoluzioni [2] , l’Agenzia chiarisce tre temi particolarmente dibattuti in questi giorni: quali sono i soggetti che hanno la possibilità di far slittare il pagamento del saldo Iva al 30 giugno, la rateazione del debito Iva in caso di versamento differito e la compensazione con i crediti delle imposte dirette.
Chi può fare il rinvio?
Possono versare l’Iva oltre il 16 marzo, chiarisce l’Agenzia delle Entrate:
- al 30 giugno per le ditte individuali e le società di persone, il cui esercizio d’imposta coincide con l’anno solare;
- all’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, per le società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir nei casi di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione;
- all’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, ovvero all’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, per chi approva il bilancio oltre quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per i soggetti Ires.
È confermata la possibilità di compensare il debito Iva con i crediti delle imposte dirette che emergono dalla dichiarazione annuale dei redditi e di applicare la maggiorazione dello 0,40% soltanto alla parte del debito non compensata.
Ulteriore differimento
Da ultimo, l’Agenzia chiarisce che è ammesso l’ulteriore differimento del versamento del saldo Iva al 30 luglio (per il 2017 la scadenza è fissata al 31 luglio poiché il 30 luglio cade di domenica). Pertanto, in conclusione, il versamento del saldo Iva può essere differito:
- al 30 giugno, maggiorando le somme da versare (al netto delle compensazioni) dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo;
- al 30 luglio, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%.
note
[1] DL n. 193/2016.
[2] Agenzia Entrate, ris. n. 73/E