Come funzionano la Costituzione, la legge e i regolamenti: qual è la gerarchia delle fonti nazionali e comunitarie.
Se ti appassiona il diritto e vuoi sapere come funziona la legge italiana è probabile che ti sarai già chiesto, almeno una volta, cosa sono le fonti del diritto e in cosa consistono. Il termine infatti viene spesso ripetuto da avvocati e giudici, ma chi non ha studiato giurisprudenza potrebbe non conoscerne il significato. Il concetto di “fonte” deve essere ovviamente inteso in senso metaforico ossia come l’origine da cui nasce qualcosa o, nel nostro caso, da cui si produce il diritto. Proprio al pari di come, da una fonte, sgorga sempre acqua nuova, le fonti del diritto sono quegli atti dai quali discendono le norme giuridiche che noi tutti rispettiamo quotidianamente (o che dovremmo rispettare). Ad esempio, la legge è la tipica fonte del diritto: da essa derivano gran parte dei diritti e i doveri dei cittadini e, in definitiva, le regole del nostro Stato. Insieme alla legge esistono numerose altre fonti del diritto: alcune delle quali prodotte in Italia ed altre all’estero (quelle, ad esempio, dell’Unione Europea). In questo articolo spiegheremo dunque quali sono le fonti del diritto e come funzionano.
Indice
Le fonti del diritto: chi le stabilisce?
Iniziamo da una domanda che potrebbe sembrare, a prima vista, retorica. Chi decide quali sono le fonti del diritto? Di certo non può essere un sovrano o un dittatore. Ne avremmo la modificabilità del diritto in qualsiasi momento. A stabilire quali sono le fonti del diritto non può che essere la legge per eccellenza: la nostra Costituzione. Quest’ultima definisce quali sono i soggetti autorizzati ad emanare le norme giuridiche e i procedimenti che devono rispettare. Pensiamo al Parlamento e all’iter che deve seguire una legge per poter essere approvata. Accanto ad esso, sono autorizzati anche altri organi a cui, magari, su due piedi, non avremmo mai pensato: il ministero, il Parlamento Europeo, il Comune, ecc.
A indicare l’elenco delle fonti del diritto è però i codice civile o meglio le disposizioni sulla legge in generale (anche dette “preleggi”) che costituiscono una sorta di introduzione al codice civile. A breve ne indicheremo l’elencazione.
Cosa sono le fonti del diritto?
Volendo rispondere in modo semplice ma anche intuitivo alla domanda cosa sono le fonti del diritto potremmo dire che si tratta di tutte le norme valide per una cerchia generale (più o meno ampia) di cittadini: sono cioè quelle regole obbligatorie per tutti non appena vengono emanate (salvo i periodi di vacatio eventualmente previsti). Ad esempio, una legge è una fonte del diritto, anche se si riferisce a determinati soggetti (ad esempio, i portatori di handicap). È una fonte del diritto una legge regionale benché si rivolga solo ai cittadini locali. Non è una fonte del diritto una sentenza, che – in quanto tale – è obbligatoria solo per le parti in causa, o una circolare (pensiamo alle numerose circolari dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate) che si rivolgono invece solo al proprio personale dipendente, affinché questo attui e interpreti la legge in modo uniforme.
Come sono ordinate le fonti del diritto
Nel nostro ordinamento le norme giuridiche sono ordinante in forma gerarchica e piramidale. Esse hanno cioè una forza e un’importanza diversa a seconda della fonte da cui provengo. Il che significa che una legge dello Stato è più importante di un regolamento ministeriale e vi può derogare (non potrebbe mai avvenire l’inverso); allo stesso modo una legge non può derogare la Costituzione.
In pratica, nessuna norma proveniente da una fonte di grado inferiore può porsi in contrasto con una norma proveniente da una fonte di grado superiore. È un po’ come dire, facendo un esempio con la gerarchia militare, che un ordine del caporale non potrà mai porsi in constato con un ordine del generale.
Quali sono le fonti del diritto
Qui di seguito vedremo subito quali sono le fonti del diritto. Nel paragrafo successivo vedremo come sono ordinate, ossia la cosiddetta “gerarchia delle fonti” e come funzionano.
Le fonti del diritto sono:
- la Costituzione
- la legge
- il decreto legge
- il decreto legislativo
- le leggi regionali
- le leggi delle Province autonome di Trento e Bolzano
- i regolamenti ministeriali o del Governo
- i regolamenti della Regione
- i regolamenti delle Province
- i regolamenti dei Comuni
- le consuetudini
Sul piano internazionale abbiamo detto che le fonti del diritto possono provenire anche da organismi esterni cui la nostra legge abbia dato autorizzazione a emanare norme valide anche per i cittadini italiani. In tal caso le fonti del diritto sono:
- i trattati, i regolamenti e le direttive dell’Unione europea
- le convenzioni e i trattati internazionali.
La gerarchia delle fonti
Le fonti che abbiamo appena elencato vengono messe su diversi piani a seconda della loro importanza. Come abbiamo spiegato, la fonte di rango più basso non può derogare alla fonte di rango più alto ma può farlo verso quella ad essa subordinata.
Abbiamo quattro gradini delle fonti del diritto. Quelle collocate nello stesso gradino hanno pari forza e quindi possono derogarsi o abrogarsi tra di loro.
Il primo gradino delle fonti del diritto
Al primo posto c’è la Costituzione della Repubblica italiana. La Costituzione, che rappresenta il vertice della gerarchia, pone i principi di base della comunità statale: disciplina i diritti e i doveri dei cittadini, la forma di Stato, la forma di Governo.
All’interno della Costituzione ci sono poi degli articoli che vengono considerati più importanti di tutti gli altri e che non possono essere mai modificati se non con una insurrezione o un colpo di Stato. Lo sono quelle norme che fissano i principi fondamentali dello Stato previsti dagli articoli da 1 a 12. C’è poi l’articolo 139 in base al quale la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
Tutti gli altri articoli della Costituzione possono essere oggetto di modica, ma solo a condizione che a farlo sia un’altra legge di revisione costituzionale (secondo la procedura regolata dall’articolo 138). La legge ordinaria quindi non può modificare la Costituzione.
Accanto alla costituzione, e sempre di pari rango, ci sono le leggi costituzionali come ad esempio quella che stabilisce il sistema di voto o il principio di pareggio di bilancio e le leggi di revisione costituzionale che modificano gli articoli della Costituzione (salvo quelli indicati poc’anzi).
Sempre al primo posto si inseriscono le norme del diritto dell’Unione Europea ossia i patti costitutivi, l’insieme delle norme regolanti l’organizzazione e lo sviluppo dell’unione europea e i rapporti tra gli stati membri, consacrate in trattati e in altri atti, più o meno vincolanti per gli Stati, come regolamenti, direttive, decisioni. Se una legge dello stato è in contrasto con il diritto comunitario, si dice che viene disapplicata.
Il secondo gradino delle fonti del diritto
Al secondo posto, a pari “merito”, troviamo le cosiddette fonti primarie del diritto che si dividono in:
- fonti statali che comprendono: leggi approvate dal parlamento; decreti legge e decreti legislativi approvati dal Governo;
- fonti regionali e provinciali che comprendono: leggi regionali valide solo sul territorio della Regione; leggi delle Province autonome di Trento e Bolzano, ugualmente valide solo nei rispettivi territori.
Un decreto legge o una legge Regionale può quindi derogare alla legge del parlamento.
La legge del Parlamento è quella approvata da quest’organo costituzionale.
Poi ci sono i:
- decreti legge (DL): approvati in via d’urgenza e necessità dal Governo e convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni (in caso di mancata conversione perde efficacia);
- decreti legislativi (DLGS): approvati dal Governo sulla base di una legge delega deliberata dal Parlamento che fissa obiettivi, tempi e principi cui deve attenersi il decreto legislativo.
Decreti legge e decreti legislativi sono anche detti “atti aventi forza di legge”.
Sempre in questo gradino di fonti del diritto troviamo il referendum abrogativo, che determina l’abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente forza di legge (e non è ammesso per alcune leggi indicate nella Costituzione). Può essere richiesto da cinquecentomila elettori o da cinque Consigli Regionali.
Il terzo gradino delle fonti del diritto
Al terzo posto delle fonti del diritto troviamo i regolamenti che possono essere approvati:
- dal governo o dai singoli ministri. Abbiamo così i regolamenti ministeriali che di solito servono per attuare una cornice fissata dalla legge;
- da organi regionali, provinciali e comunali;
- da altri organi della pubblica amministrazione.
I regolamenti sono considerati fonte secondaria del diritto e non possono modificare le norme contenute nelle fonti primarie. Tuttavia ciò non deve portare a credere che essi contengano norme di poco conto o di interesse limitato. Per esempio sono regolamenti comunali quelli che stabiliscono se e quando si può circolare in auto nel centro cittadino, in quali zone si può parcheggiare gratuitamente e in quali invece ci sono le strisce blu, su quali terreni si può edificare, ecc.
Vi rientrano altresì:
- i Decreti del Presidente della Repubblica (D.P.R.) sono emanati dal Presidente della Repubblica il quale adotta atti amministrativi deliberati da uno o più Ministri;
- i Decreti Ministeriali (D.M.) e i Decreti Interministeriali (D.I.) hanno un carattere attuativo di leggi e regolamenti;
- le Ordinanze Ministeriali (O.M.) sono atti con i quali la Pubblica Amministrazione detta comandi di natura amministrativa che servono per attuare e disciplinare nel dettaglio gli atti aventi forza di legge; a volte hanno un’efficacia limitata nel tempo in relazione alla necessità e all’urgenza, devono avere un’adeguata motivazione e devono essere conformi all’ordinamento giuridico.
Il quarto gradino delle fonti del diritto
All’ultimo posto nella piramide delle fonti del diritto ci sono le cosiddette consuetudini o usi. Si tratta di norme non scrive né poste da alcuna autorità che sono nate dalla ripetizione costante e generale di atti compiuti nella convinzione di adempiere a un dovere giuridico, cosicché alla fine rispettarle è diventato un obbligo.
Condizioni indispensabili affinché si formi una consuetudine sono:
- la ripetizione generale e costante di un certo comportamento;
- la convinzione di adempiere con esso a un dovere giuridico.
Le consuetudini perdono ogni efficacia se si pongono in contrasto con norme provenienti da una fonte scritta. Hanno invece rilevanza giuridica quando disciplinano fattispecie non regolate da altra fonte O quando la legge fa espresso riferimento ad esse. Per facilitare la conoscenza degli usi a cui è riconosciuto valore giuridico, sono predisposte apposite raccolte periodicamente compilate aggiornate dalle camere di commercio da altri enti autorizzati dalla legge.