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Diritto e Fisco | Editoriale

Difetto di giurisdizione: cos’è e cosa significa

25 Luglio 2018
Difetto di giurisdizione: cos’è e cosa significa

Quando e come far valere il difetto di giurisdizione, i termini. Il regolamento preventivo di giurisdizione alle Sezioni Unite della Cassazione.

Se hai mai avuto a che fare con un processo probabilmente ti sarà capitato di sentire pronunciare le parole «difetto di giurisdizione» e di chiederti cos’è e cosa significa questa espressione. Di certo, non ha un suono confortante per chi, dopo molte sofferenze e sacrifici, ha deciso di avviare un giudizio nei confronti di un’altra persona o di una pubblica amministrazione, affrontando spese e ostacoli di varia natura: dalla scelta dell’avvocato al pagamento anticipato delle spese e delle tasse. Già la parola “difetto” richiama l’idea di un errore e, come molto spesso succede nelle cause, ogni errore si paga. È però sulla parola “giurisdizione” che potrebbero sorgere i maggiori equivoci e fraintendimenti specie per chi non ha una competenza in materia giuridica e processuale. Ecco perché, a beneficio dei neofiti della materia, abbiamo deciso di spiegare cos’è e cosa significa difetto di giurisdizione. In questo modo apparirà più chiaro il provvedimento del giudice che ha deciso in tal modo e le conseguenze per chi lo subisce.

Se vuoi comprendere cos’è e cosa significa difetto di giurisdizione devi fare un piccolo passo indietro e capire innanzitutto com’è organizzata la magistratura.

Cos’è la magistratura

La magistratura è costituita dall’insieme dei giudici (ossia magistrati) ai quali è affidata la funzione giurisdizionale ossia il compito di definire le controversie tra cittadini, o tra cittadini e Stato, o tra cittadini e pubbliche amministrazioni.

La funzione giurisdizionale consiste quindi nel giudicare le violazioni della legge e applicare ai casi concreti le sanzioni previste. Questa funzione spetta alla cosiddetta magistratura ordinaria, chiamata in tal modo per distinguere dalla cosiddetta magistratura speciale.

Esistono infatti due tipi di magistrature:

  • magistratura ordinaria che si distingue in magistratura civile e penale
  • magistratura speciale.

All’interno della magistratura ordinaria vi è una divisione di compiti tra magistrati che esercitano la giurisdizione penale e magistrati che esercitano la giurisdizione civile.

La giurisdizione penale e volta ad accertare se sono stati commessi reati (rapina, furto, lesioni, ecc.) e a perseguire i colpevoli. Al giudice penale deve rivolgersi chi, per esempio, vuol denunciare un furto, una truffa o altro illecito penale di cui è stato vittima o ha avuto conoscenza.

La giurisdizione civile invece ha per oggetto la risoluzione di liti che insorgono in materie regolate dal diritto privato. Al giudice civile, ad esempio, si rivolge il creditore che non è stato pagato, il lavoratore che è stato ingiustamente licenziato, il coniuge che vuole separarsi, ecc.

La giurisdizione ordinaria si distingue da quelle speciali. Queste ultime sono quelle che esercitano i TAR (tribunali amministrativi regionali), il Consiglio di Stato, le commissioni tributarie (provinciali e regionali), i tribunali militari, la Corte dei Conti. Sono “speciali” gli orgia giudiziari creati al di fuori della magistratura ordinaria per risolvere specifici tipi di controversie, ad esempio le controversie tra cittadini e pubblica amministrazione (per le quali ci sono i TAR e il Consiglio di Stato) o tra cittadini e fisco (per le quali ci sono le Commissioni Tributarie).

Quando una materia viene devoluta a una particolare giurisdizione (quella ordinaria o quella speciale) non ci si può rivolgere a un’altra. Se il giudice civile, ad esempio, dovesse rilevare che una controversia contro la pubblica amministrazione è stata proposta erroneamente a lui dovrebbe spogliarsi della decisione e chiudere la causa dichiarando il “difetto di giurisdizione”. Eccoci giunti quindi a definire cos’è e come funziona il difetto di giurisdizione.

Difetto di giurisdizione: cos’è?

Quando si intende “difetto di giurisdizione” si intende l’errore di chi abbia proposto una determinata causa dinanzi a un giudice appartenente a una magistratura non competete per quella determinata controversia. Questi, non avendo i poteri per decidere, deve chiudere il procedimento davanti a sé rinviando le parti innanzi al magistrato competente.

Si ha un difetto di giurisdizione del giudice civile ordinario quando la causa promossa avanti a quest’ultimo rientra in realtà nella giurisdizione della Pubblica Amministrazione o di altri giudici speciali. Si pensi al caso di Antonio che, volendo impugnare un accertamento fiscale notificatogli dall’Agenzia delle Entrate, si rivolge al tribunale ordinario e non alla Commissione Tributaria.

In generale, il difetto di giurisdizione:

può essere rilevato d’ufficio dal giudice o eccepito dal convenuto;

può formare oggetto del regolamento di giurisdizione: si tratta di uno strumento giudiziale con il quale il convenuto devolve la soluzione della questione di giurisdizione alle sezioni unite della  cassazione.

Il difetto di giurisdizione si pone anche in caso di competenza spettante a giudici stranieri (ad esempio quando si tratta di decidere la separazione di una coppia sposata e residente all’estero).

Come funziona il difetto di giurisdizione?

La prima cosa che deve fare il giudice quando viene investito di una causa è verificare se è competente e, pertanto, deve accertare se sussiste la sua giurisdizione in merito alla questione. Egli può rilevare tale difetto d’ufficio in ogni stato e grado del processo [1].

Anche il convenuto può sollevare l’eccezione di difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo [1]. Sollevata l’eccezione, il giudice è tenuto a decidere la questione, emettendo una sentenza che può comunque essere impugnata.

Infine l’attore stesso può rilevare il difetto di giurisdizione ed il giudice è tenuto a decidere tenendo conto di tale condotta ai fini della liquidazione delle spese giudiziali.

Che succede se viene dichiarato il difetto di giurisdizione?

Se il giudice dichiara il proprio difetto di giurisdizione deve indicare il giudice che ritiene munito di giurisdizione.

Entro massimo tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia con la quale il giudice ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, la parte ha la facoltà di  riproporre la domanda al giudice indicato come avente la giurisdizione. In questo modo si evita di essere dichiarati decaduti dalla domanda (la legge infatti prevede che sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito sin dall’inizio del primo giudizio). Dunque, in presenza di una pronuncia di difetto di giurisdizione, non occorre instaurare un nuovo giudizio davanti al giudice munito di giurisdizione, ma è consentito trasferire, davanti a questo, il giudizio già promosso dinanzi al giudice dichiarato privo di giurisdizione (cosiddetto principio della translatio iudicii).

In ogni caso, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.

Se la parte interessata non riassume il processo nei termini indicati dal giudice per la prosecuzione, si ha l’estinzione del processo, che è dichiarata anche d’ufficio alla prima udienza e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

Cos’è il regolamento di giurisdizione?

Se una parte del processo di primo grado ritiene che il giudice civile davanti al quale pende la causa non abbia giurisdizione ed essa spetti invece alla pubblica amministrazione o ad altri giudici speciali può, in presenza di determinate condizioni, proporre il regolamento di giurisdizione avanti alle sezioni unite della corte di cassazione.

Se le parti non propongono il regolamento, il processo prosegue normalmente e la pronuncia sulla giurisdizione avviene secondo le forme ordinarie e sarà assoggettata ai normali mezzi di impugnazione.

Il regolamento serve a prevenire decisioni impugnabili o possibili conflitti reali o virtuali di giurisdizione.

Per avviare il regolamento di giurisdizione è necessario che:

  • il processo per il quale si chiede il regolamento di competenza deve essere pendente in primo grado;
  • il giudice avanti al quale pende il processo non deve aver ancora emesso una sentenza: ossia un provvedimento di carattere definitivo e decisorio.

Cos’è il difetto di competenza?

Si distingue dal difetto di giurisdizione il cosiddetto difetto di competenza. Questo ricorre quando la giurisdizione è corretta ma il giudice adito non è competente. Si pensi al caso di una causa in materia di lavoro che viene rivolta al giudice ordinario e viceversa; o quella in materia di esecuzione forzata che non viene indirizzata al giudice dell’esecuzione; o il giudizio in materia di marchi e brevetti viene rivolto al tribunale ordinario e non a quello “per le imprese”. Le regole sono pressappoco le stesse che abbiamo appena visto per il regolamento di giurisdizione: il giudice che si dichiara incompetente assegna alle parti un termine per la riassunzione del giudizio davanti al magistrato competente.


note

[1] Il codice di procedura civile stabilisce che il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalla parte o rilevato dal giudice d’ufficio «in qualunque stato e grado del processo. Tale espressione è stata interpretata dalla giurisprudenza in modo restrittivo. In particolare le parti possono:

-eccepire il difetto di giurisdizione fino a quando la causa non è stata decisa nel merito in primo grado;

-impugnare la sentenza di primo grado di merito per difetto di giurisdizione;

-impugnare le sentenze di appello per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si è formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità.

Invece, il giudice può rilevare anche d’ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito.

Il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa è stata decisa nel merito, con esclusione delle sole decisioni che non contengano statuizioni relative alla giurisdizione, come quando l’unico tema dibattuto è quello dell’ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della sentenza risulti che l’evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione (ad es. per manifesta infondatezza della pretesa) ed abbia indotto il giudice a decidere il merito, non rispettando la progressione logica stabilita dal legislatore per la trattazione delle questioni di rito rispetto a quelle di merito (Cass. SU 12 ottobre 2011 n. 20932).

In particolare sul giudicato implicito ed esplicito, la giurisprudenza ha precisato che:

a) se il giudice ha emesso una sentenza di primo grado che pronuncia sul merito e davanti al giudice d’appello non è stata sollevata la questione del difetto di giurisdizione: si forma giudicato implicito sulla sussistenza della giurisdizione (nel caso di specie è stata dichiarata inammissibile l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata per la prima volta in cassazione) (Cass. 28 settembre 2011 n. 19792, Cass. 30 ottobre 2008 n. 26019);

b) se il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado nel merito ha affermato, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti hanno prestato acquiescenza, non contestando la sentenza sotto tale profilo, il giudice dell’impugnazione non può rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questione ormai coperta dal giudicato implicito (Cass. SU 20 novembre 2008 n. 27531, Cass. 20 marzo 2013 n. 6966);

b) se passa in giudicato una sentenza che pronuncia sul merito, essa estende i suoi effetti al presupposto della sussistenza della giurisdizione del giudice, anche se non è stata oggetto di un’esplicita declaratoria. La giurisdizione non può quindi essere contestata in successive controversie fra le stesse parti aventi titolo nel medesimo rapporto davanti a un giudice diverso (Cass. SU 18 dicembre 2008 n. 29531).


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