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Recesso dal mandato professionale senza motivazione: che fare?

25 Luglio 2018
Recesso dal mandato professionale senza motivazione: che fare?

Come si configura la risoluzione di un rapporto di lavoro libero professionale senza alcuna motivazione da parte dell’azienda? Si può impugnare?

Un’azienda, interessata a lavorare con te, senza volerti assumere ti ha proposto un contratto di collaborazione esterna con partita Iva o con rilascio di ricevute di prestazione occasionale. Hai accettato perché non hai altra alternativa, ben sapendo però che un lavoro dipendente ti avrebbe garantito maggiormente, non fosse altro per la tredicesima, la quattordicesima e il Tfr. Il contratto tuttavia è stata l’unica soluzione compatibile con le disponibilità economiche dell’imprenditore. Così, in vista dell’attività, hai acquistato un computer portatile da portare in ufficio (dove giornalmente ti rechi con libertà di orari) e hai preso in affitto un appartamento vicino al posto di lavoro. Senonché, dopo appena un anno e mezzo, il datore di lavoro – così lo hai sempre chiamato – ti ha inviato una lettera di disdetta del contratto. La comunicazione era tanto decisa quanto concisa: nessun accenno alle ragioni che hanno portato l’azienda a optare per la drastica soluzione. Ti sembra che un comportamento del genere, a contratto ancora in corso, sia illegittimo; così ti appresti a consultare un avvocato per avviare una causa. Quale sarebbe l’esito dell’eventuale giudizio? Che fare in caso di recesso dal mandato professionale senza motivazione? Cerchiamo di fare chiarezza sul punto e di elencare quelli che sono i diritti del collaboratore esterno.

Differenza tra mandato professionale e collaborazione esterna

Per prima cosa dobbiamo fare chiarezza su alcuni termini: una cosa è il mandato professionale, un’altra la collaborazione esterna. Anche se i due concetti vengono spesso usati impropriamente l’uno per l’altro si tratta di contratti distinti.

La collaborazione esterna è un normale contratto di prestazione d’opera continuativa. Di solito si ricorre ad essa come forma alternativa al lavoro subordinato. La differenza sta nel fatto che il prestatore non è vincolato alle direttive del datore di lavoro, ha libertà di orario e può svolgere l’attività – con i propri mezzi – ovunque e quando gli pare.

Il mandato professionale è invece il contratto con il quale una parte (mandante) conferisce a un soggetto (mandatario), che ne accetta l’incarico, il compito di effettuare uno o più atti giuridici per suo conto. Può essere conferito con o senza rappresentanza a seconda che il mandante voglia che gli effetti ricadano immediatamente e automaticamente nella sua sfera giuridica oppure, nei casi in cui non vuole apparire direttamente di fronte al terzo, nella sfera del mandatario.

Il recesso dalla collaborazione esterna

La collaborazione esterna è regolata dalle norme del codice civile sui contratti. A sua volta il codice lascia innanzitutto libere le parti di regolare, come meglio credono, i propri rapporti economici. Spetta ad esse, quindi, regolare il contenuto del contratto prevedendone termini di scadenza, possibili rinnovi e disdette.

Di solito quando i contratti sono a prestazioni continuate nel tempo, come appunto la collaborazione esterna, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza bisogno di motivazione, fatto salvo l’obbligo del preavviso. In pratica, sarà il contratto stesso a stabilire la durata del rapporto, il termine entro cui manifestare la volontà di recesso e le modalità con cui inviare la comunicazione. L’unica eccezione è il contratto di lavoro subordinato il quale, come noto, pur essendo un contratto con prestazioni continuate nel tempo, può essere risolto dal datore solo per motivi disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) oppure per ragioni di carattere aziendale (crisi, riassetto, ristrutturazione, cessione del ramo d’azienda, cessazione delle mansioni, ecc.).

Dunque, non c’è obbligo di motivare il recesso dal contratto di collaborazione esterna. Basterà dare la semplice comunicazione nei termini fissati nella scrittura privata prima che questa si rinnovi. Se nel contratto non è prevista una data di scadenza, il recesso può essere esercitato in qualsiasi momento dell’anno, salvo appunto il periodo di preavviso, ed avrà effetto terminato appunto il predetto preavviso.

Il datore di lavoro può quindi recedere senza giustificazioni.

Il recesso dal mandato professione

Il codice civile [1] stabilisce, proprio con riferimento al contratto di mandato, che il mandante può revocare il mandato in qualsiasi momento. Lo può fare in modo:

  • espresso: la revoca potrà avere qualsiasi forma, anche orale, benché il mandato sia stato stipulato per iscritto, salvo che il contratto preveda diversamente imponendo la raccomandata;
  • tacito. In tal caso può desumersi da un comportamento univoco del mandante, come ad esempio il compimento personale dell’affare o la nomina di un nuovo mandatario.

Se la revoca avviene per giusta causa, essa è di per sé legittima: il mandante non deve dare alcun preavviso avendo solo l’obbligo di versare al mandatario l’importo delle spese da questo già sostenute. Ciò indipendentemente dalla natura del mandato (speciale o generale) e dalla sua durata.

Si considera «giusta causa» ogni fatto che, per la sua gravità, impedisce la prosecuzione, anche provvisoria, del contratto. È tale, ad esempio, il comportamento doloso o gravemente colposo tenuto dal mandatario o la grave violazione delle istruzioni e dei limiti contenuti nel mandato.

Se la revoca è fatta senza giusta causa, le conseguenze sono diverse a seconda della natura del mandato:

  • se esso è speciale o a termine, sia esso generale o speciale, la revoca intervenuta prima del compimento dell’affare o prima della scadenza del termine obbliga il mandante a risarcire i danni al mandatario;
  • se esso è generale e a tempo indeterminato, il mandante deve dare un congruo preavviso al mandatario, altrimenti è tenuto a risarcire i danni che quest’ultimo subisce. Il preavviso deve essere dato anche se il mandato non ha ancora avuto un principio di esecuzione.

La falsa collaborazione

Il lavoratore ha però un’arma a proprio favore. Se questi riesce a dimostrare di aver svolto l’attività tipica di un lavoratore dipendente, essendo stato sottomesso alle direttive e alle istruzioni del datore di lavoro, senza alcun margine di autonomia; di aver subito il potere di controllo e sanzionatorio del datore; di aver avuto un’orario di lavoro fisso e di essere stato obbligato a lavorare in azienda; di aver ricevuto sempre una paga fissa e di essere stato costretto a chiedere le ferie così come ad avvisare l’azienda in caso di assenza per malattia; allora egli potrà ricorrere al tribunale ordinario, sezione lavoro, per ottenere l’equiparazione del proprio contratto a un comune lavoratore dipendente. Con la conseguenza che, venendo riqualificato il rapporto di lavoro in uno di lavoro subordinato, il recesso immotivato dell’azienda sarà considerato illegittimo dovendosi invece applicare le norme sui licenziamenti dei dipendenti “tradizionali”.


note

[1] Art. 1722 cod. civ.


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