Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Se perdo il lavoro perdo l’assegno di invalidità?

18 Agosto 2018
Se perdo il lavoro perdo l’assegno di invalidità?

Ho 54 anni, soffro di insufficienza renale cronica e da un anno sono in lista di attesa per un trapianto renale. L’INPS mi ha riconosciuto assegno ordinario di invalidità(420,00 mensili) con revisione da fare dopo 2 anni, tenuto conto che al momento del riconoscimento dello stesso svolgevo lavoro dipendente presso un’azienda privata come ragioniere. Nel 2017 ho perso il lavoro visto che la mia ex azienda è in stato prefallimentare, e ad oggi percepisco la Naspi che scadrà nel 2019. L’INPS, fermo restando il requisito medico che purtroppo c’è, potrebbe revocarmi l’assegno avendo perso il lavoro?Sono loro a dovermi convocare per la suddetta revisione? Quando mi hanno riconosciuto l’assegno ordinario di invalidità, non mi sono stati riconosciuti ben 9anni di contributi Enpals, in quanto sono stato dipendente di una società sportiva professionistica, benchè ne abbia fatta richiesta. Tale assegno mi è stato calcolato sui soli contributi versati nella gestione INPS (circa 17anni). Mii conviene chiedere direttamente la pensione di inabilità in totalizzazione dei contributi?Non vorrei perdere l’assegno di invalidità. La commissione medico legale dell’INPS su mia richiesta, mi ha riconosciuto invalidità civile al 100% con revisione entro quest’anno e mi e stata riconosciuta una pensione pari a 280 euro mensili.

Per quanto riguarda la prima domanda, cioè se l’Inps possa revocare al lettore l’assegno ordinario d’invalidità, la risposta è assolutamente negativa: l’assegno ordinariod’invalidità può essere infatti revocato soltanto per motivi sanitari, ossia nel caso in cui, nella visita di revisione, la commissione medica riscontrasse dei miglioramenti tali da ridurre l’invalidità al di sotto dei due terzi. L’Inps può poi ridurre l’assegno ordinario d’invalidità quando si cumula con redditi da lavoro: tuttavia, avendo il lettore perso il lavoro, non può aver luogo alcuna riduzione. Resta fermo che l’assegno d’invalidità è sospeso per tutta la durata della Naspi, in quanto i due trattamenti sono alternativi tra loro.

Per quanto riguarda la seconda domanda, è l’Inps a doversi attivare per convocare il lettore alla visita di revisione, non è quest’ultimo a dover inviare domanda di revisione: in base a quanto disposto dalla Legge 190/2014, peraltro, l’assegno spetta sino all’effettuazione della visita di revisione, anche se i termini di revisione sono scaduti. In parole semplici, se l’Inps convoca l’invalido in ritardo alla visita di revisione, questi non perde l’assegno nel frattempo.

Questione diversa dalla revisione è, però, la conferma dell’assegno ordinario d’invalidità. A questo proposito, bisogna sapere che la conferma dell’assegno deve essere richiesta dal titolare con specifica domanda: a seconda delladata di presentazione discendono conseguenze diverse, in ordine alla decorrenza del rinnovo della prestazione e alla consecutività delle conferme per l’attribuzione definitiva dell’assegno.

Se la domanda è presentata nel semestre precedente la fine del triennio di durata dell’assegno, la conferma ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza e il pagamento non subisce alcuna interruzione.

Se viene presentata entro i 120 giorni successivi alla data di scadenza del triennio, la conferma ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. In questo caso, però, anche se si verifica un’interruzione nel pagamento dell’assegno, il nuovo triennio è computato dalla data di scadenza del precedente e non dalla data dalla quale ha effetto la conferma, venendo così garantita la consecutività delle conferme.

Qualora la domanda viene presentata dopo 120 giorni dalla scadenza del triennio, la richiesta di conferma è considerata come una nuova domanda di assegno e la decorrenza – fissata al mese successivo alla presentazione della domanda – comporta l’interruzione della consecutività delle conferme. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l’assegno è confermato automaticamente, indipendentemente dal fatto che l’interessato presenti domanda, ferma restando la facoltà dell’Inps di disporre un’eventuale revisione dello stato invalidante.

Nel caso specifico, se per assurdo l’Inps dovesse tardare, nella convocazione a visita, oltre il termine di scadenza della Naspi, il lettore riprenderebbe a percepire in automatico l’assegno ordinario d’invalidità, anche se i termini per la revisione sono scaduti da mesi.

Per quanto riguarda la terza domanda, cioè la mancata valutazione dei contributi Enpals ai fini dell’assegno ordinario d’invalidità, bisogna osservare che i contributi Enpals si sommano ai contributi Inps, o tramite la totalizzazione in convenzione Inps-Enpals (che funziona, in pratica, come la ricongiunzione, ma a titolo gratuito; questo tipo di totalizzazione è disciplinato dall’Art.16, Co.1, Dpr n.1420/1971 e dalla convenzione Inps Enpals del 3 dicembre 1973), o tramite il cumulo dei contributi (Legge 228/2012), o, ancora, tramite la totalizzazione contributiva (D.lgs.42/2006). Sia la totalizzazione in convenzione, che il cumulo, che la totalizzazione retributiva, possono essere però richiesti al momento del pensionamento (cioè nel momento in cui si presenta la domanda di pensione di vecchiaia o anticipata), e non sono riconosciuti alla domanda di assegno d’invalidità.

Venendo alla quarta domanda, i contributi Enpals possono essere invece cumulati con i contributi Inps alla richiesta della pensione d’inabilità: bisogna però tener presente che, per la pensione d’inabilità, oltre a essere previsto lo stesso requisito contributivo necessario a ottenere l’assegno ordinario d’invalidità (5 anni di contributi, di cui 3 versati nell’ultimo quinquennio), bisogna anche che sia stata riconosciuta l’inabilità permanente ed assoluta allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa. Non basta, dunque, l’invalidità del 100%, o l’inabilità a proficuo lavoro o alle mansioni: ai sensi della Legge 222/1984, si deve trattare di un’inabilità assoluta, incompatibile con qualsiasi attività lavorativa.

Nel caso di specie, appare probabilmente conveniente ottenere il riconoscimento della pensione d’inabilità: il lettore conseguirebbe così una pensione unica, comprensiva dei contributi Enpals, ed avrebbe diritto a una maggiorazione sul calcolo della pensione sino al 60mo anno di età (quindi la pensione sarebbe calcolata come se il lettore possedesse 6 anni di contributi in più). Peraltro, la pensione per invalidi civili totali, che attualmentelo stesso percepisce, è compatibile con la pensione per inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi attività lavorativa, nel limite di reddito annuo pari a 16.664,36 euro.

Occorre valutare la convenienza delle ipotesi possibili nel dettaglio.

Dando per scontato che le commissioni mediche non riscontrino miglioramenti nelle condizioni fisiche del lettore, questi avrebbe diritto, “a regime”, senza richiedere la pensione d’inabilità:

-all’assegno ordinario d’invalidità, pari a 420 euro mensili (che sarebbe aggiornato periodicamente, e trasformato in pensione di vecchiaia all’età pensionabile); finita la percezione della Naspi, peraltro, l’assegno sarebbe integrabile al minimo, cioè a 507,42 euro mensili (importo 2018), nel caso in cui gli eventuali ulteriori redditi del lettore non superino 11.778 euro annui se single, 17.667 euro se coniugato (rilevano, in questo caso, anche i redditi del coniuge); l’importo della pensione per invalidi civili totali non rileva ai fini dell’integrazione al minimo;

– oltre a 282,55 euro di pensione per invalidi civili totali (importo valido per il 2018), in quanto non supererebbe 16.664,36 euro di reddito, con l’assegno ordinario d’invalidità.

Se il lettore ottenesse il riconoscimento della pensione d’inabilità, l’importo dell’assegno mensile crescerebbe: la pensione d’inabilità, difatti, pur calcolandosi come l’assegno ordinario d’invalidità, e cioè attraverso gli ordinari sistemi di calcolo della pensione, godrebbe del beneficio di 6 anni di maggiorazioni, sino al sessantesimo anno di età, e del cumulo della contribuzione Enpals. In pratica, per la pensione d’inabilità, oltre ad essere compresi i contributi Inps già inclusi nell’assegno ordinario d’invalidità, sarebbero considerati i 9 anni di contributi Enpals, assieme a 6 anni di maggiorazione, quindi sarebbero presenti ben 15 anni di contributi aggiuntivi.

Tuttavia, nel caso in cui la pensione annua così calcolata superi i 16.664,36 euro (o il maggior limite eventualmente previsto negli anni futuri, in base agli adeguamenti Istat), il lettore perderebbe la pensione per invalidi civili totali, per superamento dei limiti di reddito. Ci sarebbe da osservare, comunque, che la pensione d’inabilità offrirebbe al lettore una maggiore stabilità, anche dal punto di vista delle revisioni periodiche (ma lo svantaggio di non poter più lavorare, in alcun modo). Risulta però assai difficile da ottenere, in quanto le commissioni mediche sono piuttosto restie alla sua concessione.

Purtroppo, in assenza di un quadro clinico chiaro, è impossibile fornire delle certezze in merito alla situazione del lettore. In base a quanto questi riferisce, sembra assai difficile che si possa verificare un miglioramento, quindi l’invalidità attuale, compresa l’invalidità civile totale, dovrebbero essere entrambe confermate. Più difficile risulta il riconoscimento dell’inabilità assoluta a qualsiasi attività lavorativa.

In ogni caso, deve sapersi che non è necessario che il lettore presenti un’apposita domanda di pensione d’inabilità: nel caso in cui dalla visita di revisione, infatti, emerga un aggravamento tale da fare riconoscere il diritto alla pensione ordinaria di inabilità, l’assegno di invalidità viene revocato e in suo luogo è corrisposta la pensione di inabilità.

Articolo tratto dalla consulenza resa dalla dott.ssa Noemi Secci

 



Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube