In caso di società in accomandita semplice cancellata dal registro delle imprese dopo la formazione della sentenza, l’azione esecutiva da parte del creditore della società potrà essere direttamente intrapresa, sulla base della stessa sentenza, contro i soci accomandanti nei limiti della quota di liquidazione, mentre contro i soci accomandatari senza alcun limite.
Per i debiti della Sas cancellata dal registro durante la causa, gli accomandanti rispondono nei limiti della liquidazione


Quando la cancellazione dal registro delle imprese risulta successiva alla formazione del titolo esecutivo verso la società, il creditore può avviare l’esecuzione forzata nei confronti dei soci accomandanti e accomandatari, secondo il rispettivo regime della responsabilità.
Se i soci di una S.a.s. (società in accomandita semplice) cancellano la società dal registro delle imprese quando ancora pende una causa in tribunale, l’eventuale debito che scaturisce dalla sentenza graverà sui soci accomandanti, con il conseguente rischio di pignoramento a loro danno.
In tal caso, l’azione esecutiva da parte del creditore sociale può essere direttamente intrapresa, sulla base della sentenza, contro i soci accomandanti. E ciò nei limiti della quota di liquidazione di questi ultimi. Lo ha precisato la Cassazione, con una recente sentenza [1].
Con la cancellazione dal registro delle imprese, la società perde di certo la capacità di stare in giudizio. Ma se l’estinzione avviene quando ancora è in corso un giudizio in cui la società è parte in causa, si ha una interruzione del processo [2]: pertanto l’eventuale prosecuzione della causa deve avvenire previa riassunzione della causa stessa da parte o nei confronti dei soci, successori della compagine [3]. Ma se la cancellazione avviene quando il titolo esecutivo (la sentenza) si è già definitivamente formato nei confronti della società, allora esso ha efficacia contro i soci [4].
In ogni caso, il pignoramento nei confronti dei soci segue tali regole:
– nei confronti dei soci accomandanti (limitatamente responsabili): nei limiti di quanto da questi riscosso a seguito della liquidazione
– nei confronti dei soci accomandatari (illimitatamente responsabili): senza limiti.
note
[1] Cass. sent. n. 18923/13 dell’8.08.2013.
[2] Disciplinato dagli articoli 299 e e seguenti cod. proc. civ.
[3] Ai sensi dell’articolo 110 cod. proc. civ.
[4] Ai sensi dell’articolo 477 cod. proc. civ.