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Omesso versamento IVA e ritenute previdenziali per crisi economica: giudici più buoni

16 Agosto 2013 | Autore:
Omesso versamento IVA e ritenute previdenziali per crisi economica: giudici più buoni

Le sentenze iniziano a riconoscere le comprovate difficoltà economiche come causa di giustificazione per evitare il reato.

Segno dei tempi: la crisi economica sta portando alcuni giudici ad assolvere i contribuenti in caso di evasione fiscale. In particolare si parla dei due reati di mancato pagamento delle ritenute previdenziali e dell’IVA.

Attualmente l’illecito penale per l’omesso versamento dell’IVA risultante dalla dichiarazione annuale (punito con la reclusione da sei mesi a due anni) scatta per somme superiori a 50mila euro; medesimo discorso per le ritenute certificate e non versate ove il reato parte dallo stesso importo.

Spesso tali violazioni non derivano però da una volontà evasiva. Si evade non dichiarando, mentre, oggi, gli imprenditori dichiarano, ma poi non hanno i soldi per pagare.

Per ciò, di recente, vari Tribunali penali (Firenze, Milano, Novara) hanno ritenuto che la comprovata situazione di difficoltà economica escluda i reati in quanto manca la volontà da parte dell’imputato di commettere il reato; oppure hanno ritenuto che sussiste lo stato di necessità e, pertanto, il contribuente non è stato in grado di versare le imposte al momento della scadenza.
In diversi casi, pur prendendo atto della sussistenza della condotta illecita, i giudici hanno ritenuto non provato il dolo perché, per esempio, gli imputati vantavano crediti da enti pubblici, la cui mancata riscossione non consentiva poi il versamento delle imposte.
In alcuni processi è stato dimostrato che il contribuente – pur in presenza di difficoltà finanziarie – ha fatto il possibile per evitare l’illecito. Per esempio, una volta ricevuto l’avviso bonario dell’agenzia delle Entrate o la cartella di pagamento di Equitalia, l’imprenditore ha provveduto al pagamento di quanto dovuto anche se a rate, ma il reato si è già consumato, in quanto l’omesso versamento dell’Iva si commette alla data della scadenza dell’acconto dell’anno successivo, mentre l’omesso versamento delle ritenute alla scadenza della presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta. Tuttavia il versamento successivo al momento in cui si è consumato il reato non fa venir meno la violazione penale, ma riduce la pena di un terzo.
A queste aperture fa però da contraltare la posizione consolidata della Cassazione. Sebbene solo con riferimento ai contributi previdenziali, la Suprema Corte ha sempre assunto un atteggiamento di particolare rigore, contrario alle esigenze del contribuente. La mancanza di liquidità, infatti, è stata al massimo valutata quale circostanza attenuante, ma non è stata inquadrata come uno “stato di necessità” tale da escludere completamente il reato. Secondo, dunque, la linea della Cassazione, il reato scatta quando il soggetto a conoscenza delle ritenute certificate o dell’Iva da pagare ne omette il versamento, senza che sia rilevante il dissesto economico dello stesso.



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