Come evitare il pignoramento del conto corrente?


Ecco alcuni stratagemmi perfettamente legali per gestire il proprio conto corrente ed evitare il pignoramento
Come noto tra le varie tipologie di pignoramento a disposizione dei creditori, vi è quello che agisce direttamente sul conto corrente. Con il pignoramento del conto corrente il creditore può rifarsi sul denaro presente sul conto corrente. Con il pignoramento del conto corrente la banca viene invitata a bloccare le somme presenti sul conto, qualsiasi esse siano, quindi ogni somma di denaro, crediti, corrispettivi, trattenute, conti correnti, depositi azionari ed obbligazioni, titoli di Stato e qualsiasi altro bene fruttifero e non, intestato al debitore, fino alla concorrenza del credito pignorato.
In linea di principio, per evitare il pignoramento, se si sa di aver contratto un debito e di non poterlo pagare, meglio chiudere il conto corrente o trasferire i fondi e l’accredito dello stipendio su carta conto dotata di iban. Vi sono, però anche alcuni “trucchi” che permettono di prendere tempo e tutelare i propri risparmi ancora per qualche tempo e nel pieno rispetto della legge.
Vediamo dunque come evitare il pignoramento del conto corrente.
Indice
Pignoramento del conto corrente: lasciare il conto in “rosso”
É evidente che un conto in rosso non è utilizzabile, di conseguenza se è vero che non può essere pignorato è anche vero che non può essere usato. Naturalmente esiste una via di mezzo, per la quale tuttavia è necessario godere della fiducia della banca. Si tratta dell’apertura di una linea di credito che permetta di salvare il salvabile: se si ha un fido e si opera con esso, prelevando i liquidi presenti nel conto sino a mantenerlo appunto al limite del fido, si eviterà il pignoramento. Per maggiori informazioni leggi Pignoramento del fido bancario: è consentito?.
Naturalmente si tratta di una operazione piuttosto costosa (le spese di gestione dell’affidamento e gli interessi applicati sono solitamente piuttosto alti), ma a conti fatti si dovrebbe verificare se il gioco vale la candela: il saldo resta difatti formalmente “negativo”, ma è un debito autorizzato in anticipo dalla banca che dunque non crea problemi di gestione con l’istituto di credito.
I problemi di questo sistema sono due:
- qualora dovesse intervenire un pignoramento, non si potrebbe più utilizzare il fido, cosicché il conto sarebbe di fatto definitivamente bloccato;
- normalmente l’apertura di credito viene concessa a chi ha un’attività commerciale o professionale o, comunque, offre idonee garanzie di solvibilità (il fido, infatti, è un prestito a tutti gli effetti).
Pignoramento del conto corrente: prelevare ogni giorno
Uno stratagemma piuttosto semplice è di mantenere il conto a zero spostando i risparmi e gli stipendi dal conto intestato a sé stessi ad un conto intestato ad un familiare. Il primo conto sarà sempre dunque a saldo “zero” e il pignoramento non troverà consistenze da pignorare.
L’altro conto, essendo intestato ad un altro soggetto, non potrà essere pignorato.
Bisogna tenere presente che:
- conviene sempre firmare una scrittura privata (meglio se registrata) con il soggetto a cui è intestato il conto “beneficiario” dei versamenti: questo evita al familiare problemi con il fisco (che potrebbe voler sapere da dove provengano tali entrate) ed esclude che il familiare stesso, un giorno possa rivendicare la proprietà delle somme;
- portare a “zero” il conto corrente non salverà i successivi versamenti del datore di lavoro o della pensione (per i quali si dovrà richiedere dunque una forma differente di pagamento): essi verranno bloccati dalla banca non appena il pignoramento interviene. Il blocco della banca sarà pari alla somma pignorata (debito, le spese e gli interessi) aumentati della metà.
Pignoramento del conto corrente: cointestarlo ad un familiare
Un altro rimedio è quello di cointestare il conto corrente con un familiare quale può essere la moglie, il marito o un figlio. Infatti, quando si cointesta il conto, i debiti possono essere riscossi dal conto stesso a seguito di pignoramento, ma nei limiti del 50% della disponibilità del conto stesso.
Pignoramento del conto corrente: aprire un conto di riserva
Avere un secondo conto corrente permette di girare i pagamenti su questo conto lasciando fermo il conto bloccato. Il conto “di emergenza” tuttavia deve essere instaurato con una seconda banca, perchè un eventuale pignoramento viene notificato alla banca come soggetto unitario.
Pignoramento del conto corrente: depositare solo stipendio o pensione
Sebbene il codice civile preveda che stipendio e pensione sono pignorabili solo per il 20%, è ormai noto che la giurisprudenza si è orientata a considerare le somme interamente pignorabili da quando entrano nel conto corrente. Questo approccio, correlato con l’obbligo di versare in un conto gli stipendi e le pensioni oltre i mille euro svuota di fatto la normativa del codice civile.
Per dimostrare che i soldi che arrivano sul conto sono derivanti dal solo stipendio, o dalla sola pensione – e riuscire così a ottenere il pignoramento per solo 1/5 del valore totale – il dipendente o il pensionato devono dimostrare al giudice che, all’attivo del conto, vi confluiscono solo la pensione o lo stipendio. In tal caso, è possibile far applicare la regola generale in base alla quale la pensione o lo stipendio non possono essere pignorati fino al minimo vitale e, per la residua parte, solo nei limiti di un quinto. Il nostro consiglio in questo caso è dunque di non movimentare il conto se non attraverso la pensione o lo stipendio [1].
Pignoramento conto corrente: aprire il conto corrente in un’altra città
Aprire il conto in una città diversa da quella in cui ha sede l’ente di riscossione può impedire il pignoramento del conto corrente del debitore. Il caso è stato di recente affrontato dalla Corte di Cassazione [2] la quale ha accolto il ricorso di un contribuente che si opponeva al pignoramento del conto corrente, tra l’altro, perché l’ente che aveva agito per la riscossione era territorialmente incompetente in quanto aveva sede in una città diversa da quella in cui aveva sede la banca pignorata.
In altre parole, il concessionario incaricato della riscossione di crediti per conto di enti pubblici ha una potestà territoriale limitata generalmente alla provincia o in ogni caso al territorio indicato con il provvedimento di concessione per cui non può svolgere attività esecutiva al di fuori del suo ambito di competenza, ma deve delegarla.
Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione concerneva una particolare tipologia di debito, ossia il debito fiscale, per cui non si può affermare in via assoluta che aprire il conto corrente in un’altra città impedisca di per sé il pignoramento.
note
[1] Cass. sent. n. 4327 del 29.04.1999; Cass. sent. n. 8758/1993.
[2] Cass. sent. n.10701/2018.
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