Installazione ripetitori telefonici: che distanze rispettare?


Quali regole sono da rispettare per l’installazione di ripetitori telefonici nei centri abitati? Quali distanze con le abitazioni e con gli altri luoghi sensibili come scuole e ospedali?
Innegabile che la tecnologia abbia permeato le vite di tutti. Dai più grandi ai più piccoli, più o meno tecnologici che siano, tutti siamo in possesso di uno o più telefoni fissi e mobili. Tutti utilizziamo costantemente lo smartphone per comunicare a voce, per inviare i messaggi, per “chattare”, mandare fax, scrivere e-mail e navigare su internet. Tutti desideriamo essere sempre connessi e fruire dei vantaggi della tecnologia. Senza il cellulare, insomma, ci sentiremmo saremmo persi e spaesati. Oramai, infatti, il telefono “prende” quasi dappertutto: in montagna, al mare, sotto le gallerie ed in metropolitana. Ciò in quanto le antenne, i ripetitori e le stazioni radio per la telefonia mobile sono installati ovunque. Molti di questi ripetitori sono posizionati a pochi metri di distanza dalle case private o nei pressi di edifici pubblici come scuole e ospedali, con evidenti preoccupazione per i cittadini e gli utenti.
Ogni cosa ha il suo prezzo, potrebbe obiettare qualcuno. Infatti, è indubbio che il progresso abbia un costo e, forse, anche il vantaggio di essere sempre connessi con ogni parte del mondo e poter essere in comunicazione in qualunque posto ci si trovi ha il suo. Per questo motivo uno degli allarmi più rilevanti sul punto riguarda il nodo salute: vale a dire, quanto incide l’installazione di un ripetitore telefonico sulla salute dei cittadini esposti alle sue emissioni?
In linea generale va detto che non è possibile conoscere qual è la distanza minima per l’installazione di un ripetitore telefonico per essere sicuri di non correre rischi, atteso che per farlo bisognerebbe conoscere le potenze trasmesse dai singoli apparati emittenti, nonché la loro conformazione.
Tuttavia vien da sé che la normativa sul punto prevede dei limiti di installazione ed il rispetto di distanze minime di sicurezza e, peraltro, ogni installazione è preceduta dall’autorizzazione dell’Arpa che, nei casi dubbi, effettua direttamente delle valutazioni di impatto ambientale.
Installazione antenne telefoniche quali regole?
Da un punto di vista normativo in tema di installazione di ripetitori telefonici vicino alle abitazioni, dobbiamo fare un salto indietro al 2002, quando il decreto Gasparri [1] ha concesso maggiori libertà nel posizionamento di ripetitori per la telefonia mobile sul territorio nazionale. Da quel momento ha avuto inizio una proliferazione incontrollata dei ripetitori soprattutto nei centri abitati. Secondo questa legge, infatti, i ripetitori dovevano considerarsi vere e proprie opere di urbanizzazione primaria ed essere trattati, dunque, allo stesso modo di strade, fogne, illuminazione pubblica, ecc.
Secondo questa normativa, le antenne telefoniche sono inoltre ritenute compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e quindi possono essere realizzate in ogni parte del territorio comunale, sia in zone residenziali che in zone industriali, anche se i Comuni possono indicare le aree più idonee alla loro installazione e quelle, invece, da escludere per motivi ambientali e paesaggistici.
Il decreto aveva stabilito una distanza minima dei ripetitori dalle abitazioni di almeno 70 metri ma questa norma è stata dichiarata incostituzionale [2]. In seguito è entrato in vigore il nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche [3] che non prevede più nessuna distanza minima per le antenne.
Ora l’autorizzazione per l’installazione di antenne e ripetitori telefonici è subordinata all’accertamento, da parte degli Enti locali, della compatibilità con gli strumenti urbanistici vigenti e del rispetto dei limiti di emissione e dei valori di attenzione stabiliti dalla legge sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici [4]. È prevista una procedura semplificata per determinate tipologie di impianti: per quelli di potenza inferiore a 20 watt o riguardanti le reti microcellulari di comunicazione è sufficiente la presentazione al Comune competente per territorio della Scia, la segnalazione certificata di inizio attività.
La qualificazione dei ripetitori come opere di urbanizzazione primaria è stata anche confermata dalla giurisprudenza che ha sostenuto che i ripetitori devono considerarsi alla stregua di impianti di pubblica utilità e, in quanto tali, agli stessi non va applicata la normativa circa le distanze previste per i “comuni” manufatti edilizi [5]. Secondo questo apprezzamento, quindi, una volta considerate le antenne alla stregua di opere di pubblica utilità, non sarebbero soggette alle regole previste dai regolamenti comunali in punto di distanza tra le costruzioni [6].
In proposito deve precisarsi che il Comune non ha alcun potere di interferire nella scelta del luogo di installazione di ripetitori telefonici (perché violerebbe, altrimenti, il decreto sopra detto) né ha il potere di stabilire limiti di distanza, sicurezza, altezza ecc, ciò in quanto tali limitazioni – poste a salvaguardia della salute dei cittadini dai rischi dell’elettromagnetismo – sono di esclusiva competenza dello Stato [7].
Questa, quindi, la normativa.
Installazione ripetitore telefonico: come difendersi?
Sebbene molte volte le compagnie telefoniche paghino il privato cittadino che gli conceda il posizionamento di un ripetitore sul proprio fabbricato (il più delle volte sul proprio terrazzo), è inutile negare che, allo stesso tempo, l’installazione di un ripetitore ne diminuisce fortemente il valore, quindi rappresenta certamente un danno economicoper l’abitazione “a tale scopo adibita”. Ma ancor più rilevante è il danno alla salute che tale installazione potrebbe provocare.
Nonostante non siano ancora chiari gli effetti dell’elettromagnetismo sulla salute umana a lungo termine, la comunità scientifica suggerisce prudenza, inibendo l’installazione d’impianti di radiofrequenza nelle vicinanze di ospedali, scuole ed asili.
In proposito è giusto il caso di sottolineare che se è vero che l’iniziativa economica è libera [8], essa non può comunque svolgersi in modo da provocare un danno alla salute e alla sicurezza (oltre che alla libertà e dignità umana). Dunque la libertà delle compagnie telefoniche di installare i ripetitori non può essere incontrollata e soprattutto in contrasto con il diritto alla salute [9].
Infatti, anche laddove l’amministrazione comunale abbia autorizzato l’installazione di un ripetitore telefonico attraverso regolare concessione edilizia, ciò non le impedisce di chiedere (a tutela della salute dei cittadini), l’emissione di provvedimenti urgenti come la rimozione o la disattivazione dell’impianto, qualora questo non abbia rispettato il progetto costruttivo o abbia superato i limiti di tollerabilità delle emissioni.
In proposito è importante segnalare che, ciascun cittadino, quando ritiene che un ripetitore sia stato installato in violazione delle norme di legge, può opporsi presentando un esposto alle autorità competenti (Procura della Repubblica, Carabinieri, Ministero dell’Ambiente; Ministero della Sanità, Arpa). Oppure può rivolgersi al giudice impugnando l’eventuale atto amministrativo che ha concesso l’installazione. Così hanno fatto due condomini romani che hanno fatto ricorso al Tar [10] – vincendolo – perché un’antenna per la telefonia mobile era stata installata a meno di 40 metri dagli edifici scolastici, in violazione delle distanze minime previste dalla normativa vigente e dal Protocollo d’Intesa stipulato tra il Comune di Roma e le società concessionarie di telefonia mobile, che vieta espressamente di posizionare stazioni radio base ad una distanza dalle scuole e dai luoghi intensamente frequentati inferiori a 100 m.
note
[1] D. lgs. n. 198 del 4.9.2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13.09.2002.
[2] C. Cost.sent. n. 303/2003.
[3] Art. 87 D.Lgs. n. 259/2003.
[4] L. n. 36 del 22.02.2001.
[5] Tar Campania, sent. n. 1146 del 03.03.2016
[6] Tar Campania, sent. n. 2461 del 13.05.2013.
[7] Ai sensi dell’art. 8 della l. n. 36 del 22.02.2001.
[8] Art. 41 Cost.
[9] Anch’esso tutelato costituzionalmente dall’art. 32 Cost.
[10] Tar Lazio, sent. n. 1021 del 27.01.2014.
Per cortesia indicare qual è la norma nazionale che prevede la distanza dei 70 metri. Grazie
vi aiuto. era il decreto Gasparri, ma è stato dichiarato incostituzionale. Se no nelle e grandi città non si potrebbe avere campo di telefonia.
Mi associo alla richiesta di cui sopra!
Per favore voglio con precisione un link al decreto dove stabilisce limiti di 70m
ce qlc. che mi può aiutare?
La legge italiana prevede limitazioni all’uso dei ripetitori di segnale telefonico GSM?
Ci sono normative europee e/o internazionali che disciplinano il settore? Se sì, quali?
La normativa italiana prevede che SOLO gli OPERATORI DI TELEFONIA MOBILE possano installare ripetitori telefonici .
Gli operatori non possono dare il permesso a nessuno, non possono delegare, non possono discriminare una marca o un modello; hanno il permesso all’installazione e limitatamente allo spettro di loro competenza: In Italia è quindi illegale installare ripetitori che vadano bene per tutti gli operatori.
Il Dlgs 198/2002 ha inoltre stabilito che la distanza minima dei ripetitori dalle abitazioni deve essere di almeno 70 metri e la loro installazione deve essere preceduta dal parere favorevole dell’Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente).
Il Decreto Gasparri è stato dichiarato incostituzionale.
Mi fa un pò specie che l’Avv. che ha scritto questo articolo nel 2018 non si sia documentata su una sentenza della Corte costituzionale del 2003…
Copia e incolla…?