Quando si deve presentare la dichiarazione di successione?


Quando va presentata la dichiarazione di successione e quali beni vi vanno inseriti? Chi è tenuto alla sua presentazione e quali conseguenze in caso di omissione? Vediamolo di seguito
Alla morte di un congiunto gli eredi sono chiamati a compiere una serie di adempimenti anche di natura fiscale. Tra gli obblighi di natura fiscale rientra in primo luogo la dichiarazione di successione, ovvero la compilazione di un documento da trasmettere all’Agenzia delle Entrate in cui viene descritto l’intero ammontare del patrimonio del defunto al fine di calcolarvi le imposte che devono essere pagate. Oltre agli eredi e ai legatari, sono tenuti alla presentazione della denuncia di successione anche gli amministratori o curatori dell’eredità se esistono o i rappresentanti legali di questi e gli esecutori testamentari. Ma vediamo nel dettaglio quando si deve presentare la dichiarazione di successione e tutte le regole da rispettare per il suo corretto adempimento.
Indice
- 1 Dichiarazione di successione: chi deve effettuarla?
- 2 Dichiarazione di successione: quando non è obbligatorio presentarla?
- 3 Dichiarazione di successione: quali beni vanno indicati?
- 4 Dichiarazione di successione: quali documenti servono?
- 5 Dichiarazione di successione: le passività
- 6 Dichiarazione di successione: entro quando va effettuata?
- 7 Voltura catastale obbligatoria
Dichiarazione di successione: chi deve effettuarla?
Iniziamo col dire che in relazione ai soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione vengono a galla per primi gli eredi, ma in realtà nel mondo giuridico la situazione è più complessa di come appare. Infatti, le figure di soggetti obbligati a presentare la dichiarazione di successione sono numerose ed in particolare si tratta:
- dei chiamati all’eredità ossia di tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche), che non hanno ancora accettato l’eredità, ai quali potenzialmente può essere trasmesso l’intero patrimonio del defunto oppure una sua parte;
- degli eredi, ossia coloro che hanno effettuato l’accettazione – espressa o tacita – dell’eredità, il cui effetto risale alla data di apertura della successione;
- dei legatari, vale a dire dei soggetti destinatari di uno o più beni oppure uno o più diritti, determinati dal defunto con testamento (ad esempio la persona a cui il defunto lascia un bene immobile è un legatario e non un erede);
- dei rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;
- degli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente. Questa fattispecie si verifica quando una persona è scomparsa e non se ne hanno più notizie da almeno due anni: in questi casi può essere così richiesto, al tribunale della sua ultima residenza o domicilio, che ne sia dichiarata l’assenza. Dopo questa sentenza, chi sarebbe stato erede o legatario del soggetto dichiarato assente può domandare al tribunale di entrare in possesso temporaneo dei beni dello scomparso;
- degli amministratori dell’eredità. L’amministratore dell’eredità è previsto in situazioni particolari, come ad esempio, nei casi in cui il testamento designa un erede sotto condizione: se per diventare “erede” occorre che accada un evento futuro ed incerto previsto nel testamento;
- dei curatori dell’eredità giacente. Il curatore dell’eredità giacente è nominato dal tribunale quando il “chiamato all’eredità” non ha accettato l’eredità e non è nel possesso dei beni ereditari. Il curatore ha il compito di amministrare il patrimonio ereditario fino a quando l’eredità viene accettata;
- degli esecutori testamentari, ossia di quei soggetti a cui il defunto può dare il compito di curare le sue ultime volontà, espresse nel testamento;
- dei trustee. Il trust è un istituto giuridico nel quale vengono trasferiti i beni del disponente, nel caso di specie il defunto, affinché vengano amministrati e gestiti in favore di altri soggetti, ossia i beneficiari, a cui l’amministratore, detto trustee dovrà trasferirli dopo un periodo di tempo o una volta raggiunto uno scopo.
Nel caso in cui esistano più soggetti obbligati, l’obbligo è assolto anche se vi provvede uno solo di essi.
Dichiarazione di successione: quando non è obbligatorio presentarla?
Se per le categorie di soggetti menzionati sopra, la presentazione della dichiarazione di successione è un obbligo, vi sono delle situazioni individuate dalla legge in cui la dichiarazione di successione può non essere presentata. Si tratta, in particolare del caso in cui l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario, ossia il valore dei beni, non è superiore a 100mila euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari (fabbricati e terreni). Queste condizioni si devono verificare contemporaneamente e devono rimanere invariate anche nei casi in cui altri beni o diritti entrino nell’attivo ereditario.
Il secondo caso in cui la dichiarazione non deve essere presentata è quando tutti gli aventi diritto rinunciano all’eredità o al legato, oppure, non essendo nel possesso dei beni ereditari, chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione.
Dichiarazione di successione: quali beni vanno indicati?
Come anticipato, la dichiarazione di successione ha ad oggetto il patrimonio del defunto. Per patrimonio del defunto si intendono tutti i beni e tutti i diritti di questo mentre era in vita, tecnicamente definito attivo ereditario (dal quale è possibile dedurre i debiti, ossia il cosiddetto passivo ereditario). Tra questi beni e diritti vi rientrano:
- i beni immobili e quindi fabbricati e terreni;
- i beni mobili e titoli al portatore posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome;
- denaro, gioielli, preziosi e mobilia (tra cui quadri ed opere d’arte): si presumono compresi nell’attivo ereditario per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati in misura inferiore, salvo che da un inventario analitico;
- rendite, pensioni e crediti: tra questi rientra il diritto alla liquidazione delle quote di società semplici, in nome collettivo (Snc) e in accomandita semplice (Sas). Il valore è determinato in base al valore, alla data dell’apertura della successione, del patrimonio netto della società, risultante dall’ultimo inventario regolarmente redatto ovvero in mancanza di questo, dal valore complessivo dei beni e diritti appartenenti alla società al netto delle passività;
- aziende agricoli e commerciali, quote sociali, azioni o obbligazioni;
- navi, imbarcazioni e aeromobili che non fanno parte di aziende.
L’indicazione dei beni e dei diritti sopra descritti è indispensabile perché su di essi andrà calcolata l’imposta di successione da pagare in favore del fisco. Vi sono, tuttavia, dei beni che sebbene esenti dall’imposta di successione è sempre consigliabile indicare in dichiarazione di successione. Il riferimento è ai titoli del debito pubblico (ivi compresi Bot e Cct), anche se emessi dagli Stati appartenenti all’Unione Europea e gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati nonché ogni altro bene o diritto similare dichiarato per legge esente come ad esempio i buoni fruttiferi postali in quanto non concorrenti a formare l’attivo ereditario.
Inoltre non vanno inserite nella dichiarazione di successione né l’indennità di fine rapporto (cosiddetto Tfr) in caso di morte del prestatore di lavoro né l’indennità spettante per diritto agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto (c.d. assicurazioni sulla vita) e, pertanto, su di esse non si pagano imposte.
Dichiarazione di successione: quali documenti servono?
Con la dichiarazione di successione deve essere necessariamente indicato l’albero genealogico, dal quale risulti il nome, cognome, luogo e data di nascita del coniuge e dei soggetti beneficiari legati al defunto da vincoli di parentela. Per predisporre in modo corretto la dichiarazione di successione è necessario acquisire i seguenti documenti o informazioni:
- certificato di morte in carta libera per uso successione da richiedere in Comune;
- stato di famiglia integrale del defunto in carta semplice per uso successione da richiedere in Comune;
- fotocopia dei documenti di identità e dei codici fiscali del defunto e degli eredi e legatari;
- estratto dell’atto di matrimonio del defunto (nell’ipotesi in cui il defunto fosse legalmente separato o divorziato serve copia del decreto di separazione o della sentenza di divorzio);
- schede catastali degli immobili caduti in successione. Se gli immobili sono privi di rendita catastale si consiglia di richiedere la preventiva attribuzione della rendita catastale, allo scopo di evitare futuri accertamenti, anche in conguaglio;
- copia del titolo di provenienza, ovvero atto di acquisto da cui risulta la proprietà del defunto, come vendita, donazione, divisione, decreto giudiziale di trasferimento se acquistato all’asta, ecc.;
- per i terreni edificabili accertare tramite un tecnico di fiducia il loro valore commerciale al fine di evitare futuri accertamenti di valore da parte dell’Agenzia delle Entrate;
- nel caso vi siano conti correnti, libretti di risparmi, titoli, etc. è necessario farsi rilasciare dagli istituti finanziari certificazione bancaria indicante i rapporti intestati al defunto (con indicazione dei relativi estremi e valori) alla data del decesso;
- copia degli atti di donazione nel caso in cui il defunto abbia effettuato donazioni in vita agli altri eredi e/o legatari;
- copia degli atti di rinuncia nel caso in cui qualcuno dei chiamati abbia rinunciato all’eredità.
Nel caso di crediti di consistenza già accertata e quantificata, serve il documento da cui risulta il credito, il relativo importo, nonché gli estremi del debitore (per esempio l’ente che deve pagare).
Nel caso di Aziende, quote di Snc, Sas ed Srl:
- visura camerale;
- situazione patrimoniale redatta dal commercialista con riferimento alla data di apertura della successione e con indicazione del complessivo valore patrimoniale (al netto dell’avviamento, non più tassabile) e del valore percentuale della quota.
Nel caso di navi, imbarcazioni o aeromobili:
- libretto di navigazione per le imbarcazioni;
- certificato dei pubblici registri recante l’indicazione degli elementi di individuazione di navi ed aeromobili;
- informarsi sul prezzo mediamente praticato sul mercato per beni della stessa anzianità.
Dichiarazione di successione: le passività
Gli eredi hanno diritto di detrarre dall’imposta di successione determinati debiti lasciati dal defunto, quali ad esempio: rate di mutuo, saldo di conto corrente negativo, cambiali, spese mediche e chirurgiche relative al defunto e sostenute negli ultimi sei mesi di vita (compresi i ricoveri, medicinali, protesi, ecc.), spese funerarie (deducibili quest’ultime in misura non superiore ad euro 1032,91).
Dunque, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti devono essere presentati anche i seguenti documenti:
- copia dei documenti attestanti le passività;
- copia autentica del documento, con data anteriore all’apertura della successione, comprovante i debiti del defunto preesistenti, o del provvedimento giurisdizionale definitivo: se il debito non è certificato dai suddetti documenti, deve risultare da attestazione redatta sul modello conforme “dichiarazione di sussistenza di debito” presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sottoscritto da uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione di successione, nonché dai creditori del defunto;
- i documenti di prova delle deduzioni, riduzioni e detrazioni di cui si intende fruire;
- la richiesta di agevolazioni sulle imposte ipocatastali comprensiva della dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- la richiesta di riduzioni sull’imposta di successione comprensiva della dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
- la dichiarazione con cui il coniuge ed i discendenti del defunto, destinatari di trasferimenti anche tramite patti di famiglia, di aziende o rami di aziende, di quote sociali e azioni, si impegnano a proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa o a detenerne il controllo (limitatamente alle società di capitali) per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento;
- la copia dell’ultimo bilancio o inventario, ovvero prospetto attestante attività e passività dell’azienda dal quale risulti il patrimonio netto alla data di apertura della successione;
- in caso di successione testamentaria, la copia degli atti di ultima volontà del defunto, nonché la copia del verbale di pubblicazione del testamento, dove viene regolata la successione;
- copia dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l’eventuale accordo delle parti per l’integrazione dei diritti di legittima lesi;
- le copie degli inventari richiesti dalla legge (ad esempio il verbale di apertura della cassetta di sicurezza redatto dal notaio o da un funzionario dell’Agenzia delle Entrate);
- i certificati di morte di soggetti deceduti all’estero, unitamente alla dichiarazione sostituiva di atto notorio attestante che gli stessi costituiscono copie degli originali;
- i certificati relativi a navi e aeromobili posseduti all’estero, unitamente alla dichiarazione sostituiva di atto notorio attestante che gli stessi costituiscono copie degli originali;
- documentazione comprovante l’eventuale imposta pagata all’estero, unitamente alla dichiarazione sostituiva di atto notorio attestante che la stessa costituisce copia dell’originale;
- copia del documento d’identità di chi sottoscrive le dichiarazioni sostitutive di atto notorio da allegare alla dichiarazione di successione (qualora rese da beneficiari diversi dal dichiarante);
- nel caso di documenti redatti in lingua straniera, traduzione in italiano da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata con giuramento, unitamente alla dichiarazione sostituiva di atto notorio attestante che la stessa costituisce copia dell’originale.
Il soggetto che presenta il modello di dichiarazione di successione, è bene che conservi, oltre a quelli sopra indicati, anche i seguenti documenti:
- la copia cartacea sottoscritta del modello trasmesso, oppure il file da conservare in modo conforme alle disposizioni normative vigenti in materia di conservazione dei documenti informatici;
- la ricevuta emessa dal sistema telematico che comprova l’avvenuta presentazione del modello trasmesso (seconda ricevuta);
- la copia del modello F24 oppure la ricevuta di avvenuto pagamento telematico delle imposte autoliquidate.
Se la presentazione della dichiarazione avviene tramite un commercialista o un Caf, questi deve aver cura di conservare l’originale della dichiarazione di successione trasmessa e firmata dal dichiarante, gli originali delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dagli eredi o legatari, nonché copia dei relativi documenti d’identità. Se la presentazione avviene tramite l’Ufficio territoriale competente, gli originali della dichiarazione sottoscritta dal contribuente, delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dagli altri beneficiari, nonché copia dei relativi documenti d’identità dovranno essere conservati dall’Ufficio.
Dichiarazione di successione: entro quando va effettuata?
Coloro che sono obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione devono provvedervi entro 12 mesi dall’apertura della successione (che coincide con la data del decesso). Tuttavia ci sono alcuni casi per cui i dodici mesi non decorrono dalla data del decesso ma da un momento diverso:
- nel caso in cui sia stato nominato, in seguito all’apertura della successione, un rappresentante legale degli eredi o dei legatari o dei chiamati all’eredità, un curatore dell’eredità giacente, oppure un esecutore testamentario: i dodici mesi decorrono dalla data in cui questi hanno avuto notizia legale della loro nomina;
- i dodici mesi decorrono dalla data di chiusura del fallimento nel caso di fallimento del defunto in corso al momento dell’apertura della successione o in caso di dichiarazione di fallimento intervenuta entro i successivi sei mesi dal decesso;
- i dodici mesi decorrono dalla data di immissione nel possesso dei beni nel caso dei beneficiari immessi nel possesso temporaneo dei beni della persona assente;
- nel caso di sentenza di morte presunta i dodici mesi decorrono dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa di morte presunta se non è stata precedentemente richiesta l’immissione nel possesso dei beni dell’assente;
- nel caso di eredità accettata con beneficio d’inventario entro dodici mesi dalla scadenza del termine per la formazione dell’inventario;
- nel caso di rinunzia all’eredità o al legato, i dodici mesi decorrono dalla data della rinunzia o dalla diversa data in cui gli altri obbligati dimostrino di averne avuto notizia;
- per gli enti non ancora riconosciuti che hanno presentato domanda di riconoscimento entro un anno dall’apertura della successione, i dodici mesi decorrono dalla data in cui hanno avuto notizia legale del riconoscimento ovvero del diniego.
Voltura catastale obbligatoria
Come detto sopra uno dei casi in cui è obbligatorio presentare la denuncia di successione è quello in cui nell’eredità è presente un bene immobile. In questi casi è bene ricordare che entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione va effettuata anche la voltura catastale.
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