Reperibilità, orari, malattia, certificati: funzionamento della visita fiscale per dipendenti pubblici e privati ed entrata in vigore delle nuove procedure.
Dal 1° settembre 2017 entrerà in funzione il polo unico per le visite fiscali con il passaggio delle competenze dalle Asl all’Inps, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, che gestirà le visite di controllo per i lavoratori in malattia sia per il settore privato che per quello pubblico.
Indice
Polo unico per le visite fiscali
La novità principale del decreto legislativo che riforma le modalità di gestione delle visite fiscali [1] è la creazione del cosiddetto «Polo Unico» che dovrà coordinare sotto la guida dell’Inps, le visite fiscali ed il controllo dei certificati medici per i lavoratori pubblici e privati in malattia. La presenza di un unico centro decisionale dovrebbe semplificare le procedure dei controlli rendendoli maggiormente efficaci grazie alla possibilità di effettuare visite mirate e uniformare gli orari di reperibilità tra lavoratori statali e privati.
Gli orari delle visite fiscali 2017 Inps per dipendenti pubblici, per cui Statali, Scuola, Insegnanti, Militari, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Asl, Enti Locali, sono:
- dalle 9:00 alle 13:00;
- dalle 15:00 alle 18:00.
Tali fasce di reperibilità, devono essere rispettate sin dal primo giorno di malattia e soprattutto anche il sabato e domenica, festivi, Natale e Capodanno, Pasqua e feste patronali.
Invece gli orari delle visite fiscali 2017 Inps per dipendenti privati sono:
- dalle 10:00 alle 12:00;
- dalle 17:00 alle 19:00.
Anche in questo caso gli orari, vanno rispettati sin dal primo giorno di malattia e soprattutto anche il sabato e domenica, festivi, Natale e Capodanno, Pasqua e feste patronali.
Il lavoratore pubblico e privato assente per malattia INPS, durante questi orari, può ricevere il controllo medico fiscale, pertanto, il lavoratore è obbligato a farsi trovare presso il suo domicilio o altro indirizzo comunicato al momento della dichiarazione dell’inizio malattia.
Visite fiscali 2017: controlli ripetuti e sanzioni
Tutte le competenze attualmente in capo alle Aziende sanitarie locali – con riferimento ai controlli sulle visite fiscali – saranno traferite all’Inps. L’istituto gestirà dunque gli accertamenti e il controllo dei certificati di malattia, garantendo una semplificazione che porterà anche ad una riduzione dei costi dei controlli e ad una maggiore efficacia degli stessi.
Inoltre saranno gestite anche dall’Inps le convenzioni con i medici di medicina fiscale impiegati per i controlli.
Tra le novità anche la possibilità di effettuare controlli ripetuti nei confronti dei lavoratori in malattia.
La novità partiranno dal 1° settembre 2017, con l’entrata in vigore della riforma Madia e per il lavoratore che si assenta da lavoro in caso di malattia e che non risultasse reperibile presso l’indirizzo indicato nel caso di visita fiscale durante le fasce di reperibilità è prevista l’applicazione di sanzione per assenza ingiustificata fino a una riduzione dello stipendio.
Esenzione dall’ obbligo di reperibilità visite fiscali
Le regole Inps sulle visite fiscali 2017 prevedono casi di esenzione dall’ obbligo di reperibilità. In alcuni casi, al lavoratore è concesso allontanarsi da casa anche durante le fasce di reperibilità. L’assenza deve essere comunicata al datore di lavoro, giustificata e non deve compromettere lo stato di salute e la guarigione del lavoratore.
Per i dipendenti del settore pubblico o privato sono previste esenzioni dalle visite fiscali nei seguenti casi:
- assenza dovuta a forza maggiore;
- situazioni che hanno reso necessaria l’immediata presenza del lavoratore altrove;
- visite, prestazioni e accertamenti specialistici contemporanei alla visita fiscale.
Ma in base alla legge è possibile assentarsi da casa dopo aver presentato il certificato medico anche in casi non strettamente legati alla malattia:
- attività di volontariato che non pregiudichino lo stato di salute indicato nel certificato medico presentato a lavoro;
- visita a parenti in ospedale, se l’orario di visita coincide con le fasce di reperibilità per le visite fiscali.
In casi di gravi patologie è previsto l’esonero dalle visite fiscali per chi presenta certificato medico di lavoro. Sarà il medico di fiducia del lavoratore a stabilire l’esonero, indicando nel certificato medico di lavoro il codice E.
note
[1] D. L. 75/2017 art. 18.
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