Per la Cassazione la fonte della detrazione deve essere dimostrata dal contribuente.
La dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è un reato previsto nell’ordinamento giuridico italiano: da oggi per contestare le fatture false all’Agenzia delle Entrate non serve una prova certa, poiché la detrazione d’imposta può essere negata anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti [1]. Il meccanismo che anima questo tipo di illecito è molto variegato: si spazia infatti dall’ emissione di fatture con importi molto più bassi di quanto in realtà si è incassato, fino a vendite non fatturate proprio o fatture false per operazioni inesistenti.
Onere della prova al Fisco
Fino alla sentenza della Cassazione del 2017 per il reato di falsa fatturazione l’onere della prova spettava al Fisco: non bastanovo dei puri indizi nemmeno se, interrogato dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente non forniva risposte esaustive in merito ai fatti [2]. La Corte di Cassazione sezione penale ha sancito che le condanne penali si possono applicare solo se l’accusa (e quindi il fisco) prova fatti certi.
Contestazione dell’Agenzia: fatture false senza prove certe
Il contenzioso con l’Agenzia inizia con un avviso di accertamento emesso nei confronti di una Spa, con lo scopo di recuperare a tassazione i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti. I costi erano relativi a un contratto con una società austriaca che non svolgeva alcuna attività posseduta da altra società residente nelle Isole Vergini Britanniche, paese incluso nella lista dei «paradisi fiscali». La Cassazione ha chiarito come l’onere della prova debba essere ripartito tra amministrazione e contribuente ribadendo che qualora l’amministrazione finanziaria contesti al contribuente l’indebita detrazione di fatture ai fini Iva spetta all’ ufficio fornire la prova che l’operazione oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere. Il contribuente, invece, ha l’onere di dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, e la sua mancanza di consapevolezza di partecipare a un’operazione fraudolenta, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili.
note
[1] Cassazione ord. n. 12649 del 19.05.2017.
[2]Cassazione sez. pen. sent. n. 9448/16.