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Cosa sono le obbligazioni naturali?

3 Novembre 2017 | Autore:
Cosa sono le obbligazioni naturali?

Le obbligazioni naturali  consistono in un dovere morale o sociale non vincolante giuridicamente

Capita spesso di elargire una somma di denaro non perché questo ci venga imposto da una particolare norma di legge, ma perché desideriamo adempiere, di nostra iniziativa, ad un dovere morale o sociale. Si pensi a colui che, avendo perso una scommessa, paga il debito ovvero a colui che si preoccupa di mantenere economicamente la fidanzata con la quale convive. Cosa succede in questi casi? Colui che ha adempiuto ad un’obbligazione naturale può chiedere la restituzione di quanto pagato?

Obbligazione naturale: cos’è

Le ipotesi sopra ricordate rientrano nell’ambito delle cosiddette “obbligazioni naturali“. Queste ultime consistono in un dovere morale o sociale che non vincolano nessuno da un punto di vista giuridico. In proposito, la legge [1] stabilisce che, nell’eventualità in cui un soggetto esegua una prestazione spontaneamente per adempiere ad un dovere morale o sociale, non potrà chiedere la restituzione di quanto corrisposto.

Cos’è il dovere morale o sociale?

Affinché un atto possa essere considerato richiesto in forza di un dovere morale e sociale occorre che esso sia considerato moralmente e socialmente necessario. Attenzione: quanto appena affermato non vuol dire che tutti gli atti che, da un punto di vista morale e sociale, siano valutati positivamente  siano, per ciò solo, obbligazioni naturali. Affinché un atto possa dirsi posto in essere in esecuzione di una obbligazione naturale è necessario che alla sua omissione consegua un giudizio di disistima e riprovazione sociale. In altre parole, è necessario che la generalità dei consociati disapprovi la condotta di colui che si astiene dal porre in essere la prestazione dovuta. Si pensi a colui che, avendo perso una scommessa, si rifiuti di pagare: questa è una ipotesi, espressamente prevista dal legislatore [2], in cui la condotta di “chi non paga” è oggetto di disapprovazione da parte della società.

L’obbligazione naturale non è un obbligo giuridico

L’obbligazione naturale non è un obbligo giuridico. Tale ultima affermazione si coglie facendo un paragone tra l’obbligazione in oggetto e gli altri rapporti obbligatori. A differenza di ciò che accade in questi ultime ipotesi, la cui inosservanza è giuridicamente sanzionata, nel caso di inadempimento delle obbligazioni naturali l’ordinamento non ricollega un particolare effetto sanzionatorio. Chi decide di non adempiere ad una obbligazione naturale non incorre in alcun tipo di responsabilità sul piano giuridico; in altre parole, il soggetto è libero di decidere se tenere o meno la condotta richiesta da un determinato dovere morale o sociale, senza che all’inosservanza del suddetto dovere corrispondano conseguenze in punto di responsabilità civilistica: all’inosservanza della condotta in questione si ricollega esclusivamente la disapprovazione dei consociati.

Obbligazioni naturali: non si può chiedere la restituzione di quanto corrisposto

Unico effetto che l’ordinamento ricollega alla inosservanza delle obbligazioni naturali è l’impossibilità di pretendere la restituzione di quanto è stato spontaneamente corrisposto in adempimento di un dovere morale o sociale. Infatti, poiché l’interesse che sta alla base di una obbligazione naturale è ritenuto dall’ordinamento meritevole di tutela, alla sua esecuzione viene ricollegata l’impossibilità di chiedere indietro quanto elargito.

Obbligazioni naturali: chi adempie deve essere un soggetto capace

Colui che esegue la prestazione deve essere un soggetto capace. Ciò costituisce un notevole fattore di differenziazione rispetto a ciò che avviene in ambito di obbligazioni civili, dove il legislatore prevede espressamente l’irrilevanza dell’incapacità del debitore che abbia effettuato il pagamento [3]. Ciò in quanto nelle obbligazioni civili l’adempimento è un atto dovuto e la sua esecuzione non può in alcun modo essere pregiudizievole per il debitore incapace: quest’ultimo, anzi, adempiendo evita di incorrere in conseguenze in punto di responsabilità. Nelle obbligazioni naturali, invece, non vi è alcun obbligo la cui inosservanza comporti conseguenze sanzionatorie e si richiede, dunque, la capacità del soggetto che ponga in essere la prestazione in esecuzione di un dovere morale o sociale.

Obbligazioni naturali: l’esecuzione deve essere spontanea

La prestazione, poi, deve essere adempiuta spontaneamente; in altre parole, non vi deve essere costrizione esterna. Si pensi a colui che elargisca una somma di denaro in adempimento di un dovere morale o giuridico perché sotto effetto di minaccia: in questo caso non  vi è spontaneità.

Obbligazioni naturali: la prestazione deve essere proporzionata

Si sottolinea, infine, che la prestazione adempiuta deve essere proporzionata rispetto all’interesse meritevole di tutela che sta alla base del dovere morale o sociale, nonché rispetto ai mezzi che sono a disposizione di colui che adempie. Se non vi è tale proporzionalità, non vi è obbligazione naturale e, pertanto, è possibile chiedere indietro quanto spontaneamente corrisposto. Ciò in quanto non può ritenersi doveroso moralmente o socialmente ciò che va oltre quanto si possa ragionevolmente chiedere a colui che adempie.


note

[1] Art. 2034, comma 1, Cod. Civ.

[2] Art. 1933 Cod. Civ.

[3] Art. 1191 Cod. Civ.

Autore immagine Pixabay.com


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