Molti esercizi commerciali chiedono ancora l’esibizione di un documento di riconoscimento per i pagamenti con carta di credito. È legittimo?
A chi non è successo anche di recente di pagare con carta di credito in un negozio e vedersi richiedere l’esibizione della carta di identità o di un altro documento di riconoscimento? Quasi tutti gli esercizi commerciali, infatti, sono soliti chiedere ai clienti l’esibizione di un documento di riconoscimento per i pagamenti con carta di credito in tutti i casi in cui non sia necessario l’inserimento di un Pin.
Carta di credito: la situazione dal 2016
In realtà l’obbligo di esibire il documento di riconoscimento è venuto meno già dal 1 gennaio 2016, anno in cui la legge di stabilità ha introdotto una serie di misure per incentivare l’uso delle carte di credito e di debito, anziché l’utilizzo di denaro contante, allo scopo di diminuire i rischi di evasione fiscale provocati dalle mancate fatturazioni da parte degli esercizi commerciali.
La stessa legge ha previsto l’abbassamento della soglia dell’importo minimo a partire dal quale è possibile pagare con moneta elettronica: si è passati, infatti, dall’importo minimo di 30 euro a quello di 5 euro. Ora, dunque, anche i micropagamenti possono essere effettuati con carta di credito senza che l’esercente sia tenuto a richiedere l’esibizione della carta di identità del soggetto che provvede al pagamento. In proposito è da dire che per molti clienti l’esibizione del documento munito della propria firma al negoziante rappresenta un adempimento volto a tutelarlo da utilizzi indebiti della carta di credito. E dall’altro per molti negozianti questo sistema è considerato molto utile per garantirli dal rischio di eventuali frodi.
Dunque, allo stato, non esiste nessuna norma giuridica che autorizzi i commercianti a procedere all’identificazione dei propri clienti e quindi, tutti i commercianti che rifiutino il pagamento con strumenti elettronici rischiano sanzioni casi in cui il pagamento elettronico non possa essere disposto a causa di una oggettiva impossibilità tecnica.
Chi può richiedere l’esibizione del documento di identità?
Il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps) stabilisce che solo un pubblico ufficiale può chiedere, ai cittadini, di mostrare il proprio documento di identità. Si tratta, per esempio, di carabinieri, polizia, guardia di finanza. È pubblico ufficiale, inoltre, l’addetto a un pubblico servizio come il controllore dei biglietti del treno, dell’autobus, un giudice, l’insegnante o il preside della scuola, il presidente di seggio elettorale, ecc.
In proposito deve dirsi, infatti, che i casi in cui rimane l’obbligo di esibire il proprio documento di riconoscimento riguarda i casi di acquisto di una sim, per cui il negoziante legittimamente deve richiedere i documenti per l’intestazione del contratto di telefonia mobile e i casi in cui si abbia a che fare con figure a metà strada tra un commerciante e un pubblico ufficiale come, ad esempio, nell’ipotesi di ostentazione del documento richiesta da un controllore di mezzi di trasporto pubblico.
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Se un commerciante rifiutasse il pagamento se non si esibisce un documento di identità a quale articolo di legge posso fare riferimento?
Da quando esistono le carte con sistemi RFID/NFC (identificabili dal simbolo di un punto da cui emana una emissione di onde che in esse è riportato) a mio parere non vi è sicurezza e chi avesse trovato una di queste carte smarrita dal proprietario potrebbe acquistare quel che vuole se entro la cifra consentita. Prprio per questo vengono venduti appositi porta-carte schermati atti ad impedire il cosidetto sniffing dell’emissione radio dalla carta. Sono obbligato ad accettare dalla banca questo tipo di carta o posso esigere quelle il cui uso richiede obbligatoriamente il PIN?
Umberto Lo Faso