Tari: dovuta per i magazzini delle imprese


I magazzini dell’impresa adibiti a deposito concorrono all’esercizio d’impresa e pertanto sono soggetti all’applicazione della Tari
La questione Tari ha suscitato non pochi dibattiti negli ultimi giorni, soprattutto a proposito di rimborsi per i pagamenti non dovuti. In proposito segnaliamo l’approfondimento Tari illegittima: in arrivo i rimborsi dal 2014.
Quando è dovuta la Tari? Quando non deve applicarsi? La Tari è dovuta per i magazzini delle imprese? In tempi di dibattiti, polemiche e rimborsi, la Corte di Cassazione [1] torna sul tema Tari, specificando che, in caso di magazzini adibiti a deposito dell’impresa, la Tari è dovuta. Secondo la Corte, infatti, i magazzini destinati al deposito di materiale destinato alla vendita concorrono all’esercizio dell’impresa e, pertanto, la loro superficie deve essere considerata per intero superficie tassabile. Si tratta, in buona sostanza, di aree suscettibili di produrre rifiuti che, dunque, non possono ritenersi esenti dal pagamento dell’imposta. Vediamo di comprendere, dunque, perché la Tari è dovuta anche per i magazzini delle imprese adibiti a deposito di beni destinati alla vendita.
Indice
Tari imprese: rifiuti urbani e speciali
La questione del pagamento della Tari per lo smaltimento dei rifiuti ha sempre destato molte critiche da parte delle aziende, già costrette a pagare autonomamente lo smaltimento dei propri rifiuti di produzione. Il problema nasce dal fatto che oltre ai rifiuti speciali, gestiti autonomamente dalle aziende, pagando il relativo servizio alle imprese del settore, esiste l’ampia categoria dei rifiuti speciali non pericolosi, che i regolamenti locali – generalmente comunali – possono assimilare ai rifiuti urbani applicando la Tari per il loro smaltimento. Il contrasto tra Comuni e imprese sul punto è stato generato dal silenzio normativo del Codice Ambiente del 2006 [2], il quale aveva demandato la disciplina specifica ad un provvedimento attuativo che, però, non è stato di fatto mai emanato.
Nella Tari, entrano solo i rifiuti che i Comuni assimilano a quelli urbani. Infatti, la legge [3] ribadisce che nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte ove si formano rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che dimostrino il loro trattamento in conformità alla normativa vigente. Con regolamento comunale viene stabilita la riduzione della quota variabile della Tari proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. Contestualmente il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di queste attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.
Pertanto, stando alla lettera della legge, se i rifiuti speciali sono assimilabili ai rifiuti urbani, le relative aree dove sono prodotti sono suscettibili dell’imposizione Tari. Confermato ciò, rimane il problema di stabilire se un deposito di prodotti finiti sia idoneo a produrre rifiuti speciali.
Tari magazzini: la decisione della Cassazione
Sulla scorta di queste considerazioni, un imprenditore ha deciso di contestare il pagamento del tributo in relazione alla superficie dei magazzini della sua azienda adibiti a deposito di materiali destinati alla vendita. Secondo l’imprenditore, trattandosi di prodotti finiti destinati ad essere commercializzati, gli stessi non potevano ritenersi suscettibili di generare rifiuti o scarti di produzione.
La Corte, seguendo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha ribadito che l’esenzione o la riduzione delle superfici tassabili deve essere limitata a quell’area su cui è realizzata l’attività produttiva vera e propria, perché solo in essa si possono produrre rifiuti speciali. Negli altri locali destinati ad attività diverse, tra cui certamente i depositi di prodotti finiti, i rifiuti devono considerarsi urbani, salvo che non siano classificati come rifiuti tossici o nocivi, e la relativa superficie tassabile. L’esonero dal pagamento della Tari, secondo la Corte, sarebbe legittimato esclusivamente dall’impossibilità di produrre rifiuti, mentre la funzione di magazzino, deposito o ricovero è invece una funzione operativa generica e come tale non rientra nella previsione legislativa.
Stante il notevole clima di incertezza, si auspica che con l’emanazione del decreto ministeriale riportante i criteri quantitativi e qualitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, si possa fare chiarezza su molti aspetti in ordine all’applicazione della Tari.
note
[1] Cass. sent. n. 26637 del 10.11.2017.
[2] D. lgs. n. 152 del 03.04.2006.
[3] articolo 1, comma 649, della legge 147/2013.
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