Concorrenza sleale se al marchio altrui si affianca un altro nome


Se il marchio è forte e noto riceve maggiore tutela: vietata qualsiasi forma di similitudine tra i nomi.
Quando il marchio di un’azienda è costituito da un nome particolarmente caratteristico e non di uso comune (cosiddetto “marchio forte“), si commette concorrenza sleale se si crea e sfrutta (come marchio) un nome simile; ciò vale anche se ci si limita ad aggiungere all’altrui marchio un secondo nome.
In questi casi, quindi, bisogna risarcire il danno al titolare del marchio contraffatto.
Lo ha ricordato la Corte di Appello di Roma con una recente sentenza [1]. È sempre necessario, ricordano i giudici, evitare il rischio di associazione tra due segni, poiché ciò comporterebbe un indebito sfruttamento della fama del titolare del marchio tutelato. Questo vale soprattutto se sussiste una sostanziale affinità dei prodotti commercializzati, ossia quando sono tutti riconducibili allo stesso ambito merceologico.
Il marchio “forte” deve quindi essere tutelato in modo più ampio rispetto agli altri marchi.
note
[1] C. App. Roma sent. n. 127/13.