Per l’ammissione al passivo del fallimento i crediti devono avere data certa


Nel procedimento di verifica dello stato passivo, i documenti che provano il credito devono avere data certa anteriore al fallimento.
Per essere ammessi al passivo del fallimento e recuperare i propri crediti, non è sufficiente provare di essere creditore, ma si deve anche fornire la prova che il documento su cui si fonda il credito (contratto, fattura, bolla di consegna, ecc…) abbia una data certa anteriore al fallimento [1].
In mancanza di data certa, la prova dell’anteriorità della data può essere fornita con tutti gli altri mezzi di prova, anche con testimoni o con presunzioni gravi, precise e concordanti [2].
Se invece il credito è fondato su una sentenza o decreto ingiuntivo passati in giudicato prima del fallimento, non c’è bisogno della data certa, perché il provvedimento giudiziale è già un atto pubblico.
Che cosa si intende per data certa?
I documenti hanno data certa quando sono autenticati (e quindi vi è riportata la data) da un pubblico ufficiale o quando è possibile accertare il momento della formazione del documento. Il codice civile [3] indica, come idonei ad attribuire certezza alla data di un documento, i seguenti fatti:
– la registrazione;
– la morte o la sopravvenuta impossibilità fisica di uno dei sottoscrittori;
– la riproduzione in un atto pubblico che la scrittura abbia data certa;
– un qualsiasi altro fatto che stabilisca in modo altrettanto certo l’anteriorità della formazione del documento.
Questo elenco è solo esemplificativo. Infatti, altri mezzi consentono di stabilire, in modo ugualmente certo, il momento della formazione del documento, come per esempio:
– la richiesta all’ufficio postale del “servizio di data certa” da apporre sul documento (non sulla busta);
– l’invio del documento tramite l’indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata);
– la richiesta alla Camera di Commercio della “marca temporale” sui documenti informatici.
note
[1] Cass. Sez. Unite Civili sent. n. 4213 del 20.02.2013.
[2] Artt. 2727, 2728 e 2729 cod. civ.
[3] Art. 2704 cod. civ.