Cartelle esattoriali e notifiche del fisco a società ormai chiuse: come difendersi


Estinta la società, le cartelle esattoriali e gli atti di accertamento del fisco sono illegittimi se notificati alla persona giuridica e non ai singoli soci: possibile impugnare l’atto e chiederne l’annullamento.
Il fisco continua a notificare atti impositivi a società ormai cancellate dal registro delle imprese e quindi da considerarsi estinte. Questi atti, che sono a tutti gli effetti invalidi (perché notificati a un soggetto non più esistente), vanno impugnati davanti al giudice tributario affinché ne dichiari la nullità.
Come avevamo già detto in un precedente articolo (“Cancellazione della società dal registro: crediti e debiti si trasferiscono ai soci”), la cancellazione della società dal registro delle imprese comporta la sua definitiva morte e tutti i debiti e crediti passano in capo ai soci che ne rispondono secondo il regime patrimoniale della società estinta (per le società di capitali, nei limiti degli utili riscossi in sede di riparto della liquidazione; negli altri casi, invece, illimitatamente).
Il codice civile [1] afferma che, dopo l’estinzione della società, a seguito della sua cancellazione, i creditori non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino a concorrenza delle somme da questi riscosse con la liquidazione della società e, nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dovuta da colpa di questi.
Con la conseguenza che tutti gli atti dell’amministrazione fiscale o dell’agente della riscossione, per essere validi, vanno notificati solo in capo ai soci (che sono appunto gli “eredi” della società).
Ciò nonostante, alcuni uffici delle Entrate continuano a notificare accertamenti a società cancellate. Il che è illegittimo, sia che si tratti di società di persone che di società di capitali. Così gli ex soci possono impugnare l’atto in quanto notificato a un soggetto (la società) privo di capacità processuale.
Invece, se l’atto viene notificato correttamente ai soci di una società di capitali (S.r.l., S.p.A. e S.a.p.a.), questi ultimi possono sempre contestare il fatto di rispondere dei debiti della società solo nei limiti di quanto ricevuto in sede di liquidazione.
note
[1] Art. 2945 cod. civ.