Oltre alla cancellazione della Srl a capitale ridotto (Srlcr), c’è la possibilità di costituire una nuova S.r.l. con capitale inferiore a 10 mila euro; restano le S.r.l. semplici (S.r.l.s.).
La riforma delle società a responsabilità limitata ha comportato uno stravolgimento totale della forma societaria più utilizzata dagli italiani.
1) Innanzitutto sono state abrogate le S.r.l.c.r. (e cioè la società a responsabilità limitata con capitale ridotto) [1].
Non si possono più costituire Srlcr e tutte le Srlcr finora costituite sono “convertite” e “ridenominate” in Srls, senza che per tale fine occorra la stipula di alcun atto formale (vi provvedono in automatico gli uffici del Registro delle Imprese).
2) Viene consentita la possibilità di costituire Srl ordinarie con capitale anche inferiore ai 10mila euro.
3) È stata riformata la S.r.l.s. (la società a responsabilità limitata semplificata) [2]. Essa infatti potrà essere da oggi costituita anche con soci con più di 35 anni. Dunque qualunque persona fisica può ora essere socia di una Srls.
Non possono essere soci di S.r.l.s. persone giudicihe (né per acquisto di quote alla nascita della società o successivamente, né per effetto di operazioni come aumenti di capitale, fusioni e scissioni).
Gli amministratori della Srls possono anche non essere soci.
L’atto costitutivo della Srls deve essere conforme al modello standard dettato con decreto ministeriale [3]. Le clausole di questo modello sono inderogabili: per cui le parti non potranno modificarle a proprio piacimento e in base alle proprie esigenze. In altri termini, chi vuole costituire la Srls, deve tenersela così come delineata nella legge e nel decreto attuativo. Chi invece vuole “personalizzare” lo statuto della Srl potrà sempre costituire una Srl “ordinaria” con le regole previste per il caso del capitale inferiore ai 10mila euro.
S.r.l. ordinaria ma con capitale inferiore a 10 mila euro
La maggiore novità [4] è presentata poi, come principale innovazione, il fatto di poter avere il capitale sociale inferiore ai 10mila euro e non inferiore a 1 euro.
In questo caso:
– non possono essere effettuati conferimenti diversi dal denaro (e quindi non sono possibili i conferimenti in natura);
– i conferimenti in denaro vanno per intero versati nelle mani di coloro che sono nominati amministratori della società (e di conseguenza non è ammesso il cosiddetto versamento “per centesimi”);
– una somma pari a un quinto degli utili netti risultanti dal bilancio di ogni esercizio deve essere mandata a formare la riserva legale, e ciò fino a che il patrimonio netto della società non abbia raggiunto la soglia di 10mila euro (dopo di che – se ne ricorrono i presupposti – torna vigente la regola ordinaria, per la quale un ventesimo degli utili netti deve essere destinato, in ogni esercizio, a integrare la riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale);
– tale riserva può essere utilizzata solo per imputarla a capitale sociale o per copertura di eventuali perdite; e deve essere sempre reintegrata in tutti i casi in cui risulta diminuita per qualsiasi ragione.
Per tutte le Srl viene infine disposta l’abolizione del versamento in banca del capitale iniziale: i “centesimi” d’ora innanzi si affidano ai neo nominati amministratori.
note
[1] Dl 83/2012.
[2] Introdotta dal Dl 1/2012.
[3] Si tratta del decreto del ministero della Giustizia 23 giugno 2012, n. 138, che , probabilmente, dovrà essere oggetto di ritocco, “a valle” della conversione del decreto legge 76/2013.
[4] Legge di conversione del decreto 76/2013.