Contraffazione: punibile solo il falso fatto bene


Prodotti contraffatti fuori legge, ma solo se imitati alla perfezione.
Il commercio di prodotti contraffatti [1] è punito solo quando la merce taroccata sia riprodotta così bene da risultare difficilmente distinguibile dagli originali, inducendo il consumatore in errore.
Non è punibile penalmente, invece, la contraffazione grossolana palesemente riconoscibile: quella cioè di un falso così evidente da non poter ingannare nessuno. La contraffazione grossolana è quella individuabile a occhio nudo, senza necessità di compiere indagini sull’origine e la qualità delle merci. È il caso, per esempio, in cui la merce venga esposta per terra su un lenzuolo (chi mai penserebbe che un Rolex possa essere commerciato con tali modalità?) o quando le caratteristiche dei disegni, l’assenza di etichette originali all’interno delle confezioni rendano riconoscibile la falsificazione anche a una persona poco esperta.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione in una recente sentenza [2].
Scopo della legge penale che tutela dalla contraffazione [3] è, infatti, quella di tutelare la “fede pubblica”, ossia l’affidamento dei consociati nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell’ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. Pertanto, quando la falsificazione non sia idonea a trarre in inganno i consumatori – ingenerando confusione tra contrassegno e prodotti originali e quelli non autentici e, quindi errore, circa l’origine e la provenienza del prodotto – non si può neanche parlare di reato.
Nel corso del tempo, la riproduzione di marchi famosi e griffe affermate è diventata sempre più accurata: dagli abiti, ai prodotti alimentari, persino ai veicoli. Si ricorda, in proposito, il caso delle false Ferrari, vendute in Italia a meno di 15.000 euro: gli involucri ben ricostruiti nascondevano in realtà delle più modeste Pontiac.
note
[1] Art. 474 cod. pen.
[2] Cass., sent. n. 5215 del 3.02.2014. Allo stesso modo, Trib. Benevento, sent. n. 585 del 26.06.2000, e Trib. Teramo, sent. n. 8800 del 20.11.2009: “Per la sussistenza del reato di messa in commercio di prodotti con segni falsi è necessario che la merce contraffatta sia in concreto idonea a trarre in inganno i terzi, posto che l’oggetto di tutela della fattispecie incriminatrice è costituito non già dagli acquirenti ma dalla fede pubblica intesa, quest’ultima, come affidamento nei marchi o nei segni distintivi”.
[3] Cass. sent. n. 42106 del 29.10.2012.
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