Concorrenza sleale se l’ex dipendente copia il software aziendale


L’illecito scatta se i due programmi sono assolutamente intercambiabili proprio in riferimento al cuore o struttura di base del sistema; la concorrenza sleale c’è anche tra imprenditori che agiscono a livello diverso rispetto a quello della catena produttiva-distributiva.
Scattano la contraffazione e la concorrenza sleale a carico dell’ex dipendente che si mette in proprio e copia un software per la contabilità alla cui realizzazione ha collaborato quando lavorava per la società che lo ha realizzato. Anche le migliorie apportate al programma, in modo da renderlo parzialmente diverso dall’orifinale non escludono la condanna se sono state introdotte nel “cuore” del programma informatico.
A dirlo è la Cassazione con una recente sentenza [1]. In essa si chiarisce che la tutela sul diritto d’autore per i programmi per elaboratori è ad ampio raggio.
In pratica, la protezione per il software scatta, al pari di qualsiasi altra opera, quando l’opera originale – quella, cioè, copiata – ha tutti i requisiti per dirsi originale rispetto alle versioni precedentemente commercializzate sul mercato, anche se le nozioni su cui essa si basa sono semplici e comprese nel patrimonio intellettuale degli “addetti ai lavori”.
Insomma, tutte le volte in cui il software è frutto di un’idea personale e organizzata in modo autonomo rispetto alle precedenti, esso è tutelato dal diritto d’autore e, pertanto, ogni sua copia non autorizzata viene punita penalmente. E ciò anche se la clonazione viene effettuata dal suo stesso autore, ma per un fine personale, diverso da quello dell’azienda dalla quale era stato commissionato a realizzare l’opera.
Tutte le modifiche introdotte sul software, se marginali e inserite nella struttura essenziale del prodotto non servono per evitare la condanna per contraffazione.
Infatti, se a detta del consulente tecnico d’ufficio nominato dal giudice, i due programmi, nonostante le modifiche, sono assolutamente intercambiabili “proprio in riferimento al cuore o struttura di base del sistema”, allora l’ex dipendente deve rispondere di contraffazione e concorrenza sleale.
Peraltro, per la Suprema Corte, la concorrenza sleale c’è anche tra imprenditori che agiscono a livello diverso rispetto a quello della catena produttiva-distributiva.
note
[1] Cass. sent. n. 13524/2014.