Il regime forfettario per gli enti non commerciali


I regimi contabili ai fini delle imposte dirette e la dichiarazione dei redditi.
L’art. 4 del D.Lgs. 4-12-1997, n. 460 ha introdotto il regime forfettario per la determinazione del reddito d’impresa degli enti non commerciali.
Possono optare per tale regime solo quegli enti non commerciali ammessi al regime di contabilità semplificata di cui all’art. 18 del D.P.R. 600/73 (v. supra par. 3, lett. A).
Il regime, disciplinato dall’art. 145 del TUIR, è valido sino a revoca e comunque almeno per un triennio. L’opzione, come la revoca, deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi e ha efficacia dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata. Gli enti che iniziano l’esercizio dell’attività di impresa commerciale possono esprimere l’opzione con la dichiarazione di cui all’art. 35 del D.P.R. 633/72.
Qualora nel corso del periodo d’imposta i limiti previsti per l’adozione del regime forfettario vengano superati, l’applicazione dello stesso viene meno già dall’anno in corso.
Nel regime forfettario in oggetto, il reddito d’impresa viene determinato applicando ai ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale percentuali (coefficienti di redditività) differenziate per tipo di attività esercitata e per ammontare nel seguente modo:
— attività di prestazioni di servizi:
— 15% per ricavi fino a 15.493,71 euro;
— 25% per ricavi da 15.493,71 euro a 309.874,14 euro;
— altre attività:
— 10% per ricavi fino a 25.822,84 euro;
— 15% per ricavi da 25.822,84 euro a 516.456,90 euro.
Al risultato ottenuto dovranno essere sommati gli importi di plusvalenze, sopravvenienze attive, dividendi, interessi e proventi immobiliari.
Nell’ipotesi di contemporaneo esercizio di attività di prestazione di servizi e di altre attività si fa riferimento all’attività prevalente. Se non vi è distinta annotazione dei corrispettivi si considera prevalente l’attività di prestazione di servizi.