A cosa ci si riferisce con l’espressione stress da lavoro o stress lavoro correlato e come le aziende devono tenerne conto.
Lo Stress Lavoro Correlato, spesso sintetizzato come stress da lavoro, è stato riconosciuto dallo scorso gennaio 2011 come una potenziale patologia della quale le aziende devono tener conto.
Già il Testo Unico sulla Sicurezza, nel suo aggiornamento del 2008 [1] faceva riferimento esplicito a quella che era l’intesa tra le quattro maggiori organizzazioni Europee (CEEP, UEAPME, UNICE e ETUC) i cui contenuti – già nel 2004 – erano rivolti alla definizione studio dei criteri di prevenzione di questo rischio.
Indice
Cos’è lo stress lavoro correlato?
Si definisce “Stress“, come è noto, lo stato di ansia, malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali che consegue dal fatto che non ci si sente in grado di riuscire a rispondere alle richieste o alle attese di altri nei propri confronti.
Non si tratta dunque di una malattia vera e propria, bensì una condizione innescata nell’organismo umano da parte di una forte sollecitazione esterna.
Si definisce Stress Lavoro Correlato, la percezione di squilibrio avvertita dal lavoratore quando le richieste del contenuto, dell’organizzazione e dell’ambiente di lavoro, eccedono le capacità individuali per fronteggiare tali richieste [2].
Ogni quando va fatta la valutazione dello stress lavoro correlato?
I datori di lavoro sono obbligati a certificare ogni tre anni di aver valutato lo stress lavoro correlato dei dipendenti, questo sino a quando attraverso una di queste valutazioni non si individui che effettivamente si presentano situazioni di disagio. Se così dovesse essere le misure di controllo potrebbero essere più restrittive e gli intervalli di controllo più stretti.
Cosa rischia il datore di lavoro che non effettua la valutazione dello stress lavoro correlato?
Lo stress lavoro correlato deve essere valutato, come detto, periodicamente; nel caso in cui ciò non accada con la frequenza richiesta, il datore di lavoro o il dirigente incaricato sono sottoposti alle seguenti sanzioni:
- Per omessa redazione del Documento Valutazione Rischi, l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400;
- Per incompleta redazione del Documento Valutazione Rischi con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza è prevista una ammenda da 2mila a 4mila euro.
note
[1] DLgs 81/08.
[2] European Agency for Safety and Health at Work.
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