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Come deve essere segnalato un autovelox fisso?

2 Agosto 2018 | Autore:
Come deve essere segnalato un autovelox fisso?

Multe per eccesso di velocità: distanza minima tra due autovelox e tra un autovelox e il cartello stradale.

Stai percorrendo una strada. D’un tratto, sul margine destro, si apre davanti a te il famigerato cartello con su scritto “Attenzione: controllo elettronico della velocità”. Rallenti immediatamente, prestando attenzione all’eventuale presenza di vigili e di un treppiede: non vuoi certo ricevere una multa esosa e perdere punti dalla patente. Dopo alcune centinaia di metri, però, non trovi traccia di alcuna postazione. Probabilmente – pensi – si è trattato di un “falso allarme. Ti chiedi se puoi riprendere la normale marcia e tornare ad accelerare. Non vuoi però restare fregato proprio nel momento in cui premi sull’acceleratore. Ti chiedi allora dopo quanti chilometri dal cartello può trovarsi un autovelox. La questione della distanza minima tra la segnaletica con l’avviso agli automobilisti e l’apparecchio di controllo elettronico della velocità è stata più volte analizzata dalla Cassazione. Proprio di recente la Corte è tornata sull’argomento ribadendo i principi sanciti ormai da due anni e ricordando come deve essere segnalato un autovelox fisso. L’ordinanza è del 31 luglio scorso [1] ed è l’occasione per ribadire quali sono le regole che la polizia deve seguire se non vuol vedere annullate, dal giudice di pace, le multe fatte a chi guida velocemente.

Necessaria presenza del cartello con l’avviso

Le multe per eccesso di velocità fatte con autovelox, tutor o telelaser sono illegittime se gli automobilisti non sono stati prima avvisati della presenza del controllo elettronico della velocità. L’avviso deve essere fatto con un cartello posto sul lato destro della strada, di dimensioni tali da poter essere facilmente leggibile; non deve quindi essere coperto da vegetazione o da altra cartellonista. Senza tale segnaletica deve ovviamente trovarsi prima della postazione della polizia. Diversamente la multa può essere annullata con ricorso al giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica.

Il perché c’è il cartello di avviso dell’autovelox è presto detto: si vuole evitare che una improvvisa frenata, dettata dalla necessità di non restare fotografati, possa costituire un pericolo alla circolazione.

Presenza della polizia

L’autovelox nascosto non è sempre causa di nullità della multa. La Cassazione ha più volte messo in evidenza l’importanza della visibilità del cartello e non della pattuglia della polizia. È solo il primo che deve essere immediatamente distinguibile. Questo non significa però che gli agenti possano assumere atteggiamenti maliziosi volti a dissimulare la propria presenza (ad esempio nascondendosi tra la vegetazione) per far cadere in trappola gli automobilisti.

Dunque ben è possibile che l’agente sia coperto da un albero o da altri ostacoli – purché ciò non avvenga dolosamente – senza per ciò invalidare il verbale.

Distanza minima tra cartello e autovelox

La Cassazione ha poi spiegato qual è la distanza minima tra il cartello con l’avviso e l’autovelox. Un distanza minima in realtà non esiste. Tutto deve essere valutato caso per caso, a seconda della strada e delle condizioni del luogo. La giurisprudenza richiede solo che lo spazio tra la segnaletica e la postazione sia “adeguato”, tale cioè da consentire di decelerare in tranquillità senza manovre improvvise e pericolose. In tema di distanza tra autovelox e segnale stradale non esistono pertanto chilometri predeterminati ma solo l’obbligo di rispettare un “adeguato anticipo”.

L’accertamento di violazioni dei limiti di velocità con l’uso di autovelox è disciplinato dal decreto ministeriale del 15 agosto 2007, il quale prevede che l’istallazione dei dispositivi di controllo presuppone preventiva informazione agli automobilisti ma non stabilisce «una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l’obbligo dello loro istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantire il tempestivo avvistamento».

Di conseguenza, la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e il punto di rilevamento della velocità «deve essere valutata in relazione allo stato dei luogo, senza che assuma alcun rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto, dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada».

Cartello fisso non sufficiente

Per quanto riguarda gli autovelox mobili, il cartello fisso potrebbe non essere sufficiente se sul tratto di strada non vengono effettuati controlli costanti. Laddove le verifiche della velocità siano occasionali, al cartello fisso di avviso se ne deve aggiungere un secondo, di tipo mobile, ove viene ribadita la presenza della polizia.

Viceversa se l’autovelox è fisso ed è periodicamente in funzione, il primo cartello con l’avviso è ritenuto sufficiente. Leggi Autovelox: multe nulle se segnalate da cartelli fissi.

Distanza minima tra due autovelox

Esiste una distanza minima tra due autovelox? Ossia: dopo aver trovato una postazione con autovelox, dopo quanti chilometri si può trovare la seconda? La legge non pone limiti, ma lascia l’amministrazione libera di organizzare come meglio crede le proprie postazioni e i controlli su strada. Quindi ben è possibile, in teoria, che lo stesso soggetto venga multato due volte sullo stesso tratto di strada da due diverse postazioni. L’ente titolare della strada non può però lucrare alle spalle degli automobilisti e porre, ad esempio, due autovelox a distanza di pochi metri l’uno dall’altro per raddoppiare le multe (si pensi a un secondo apparecchio fissato a 30 metri da un altro).


note

[1] Cass. ord. n. 20327/18 del 31.07.2018.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 18 aprile – 31 luglio 2018, n. 20327

Presidente Manna – Relatore Scalisi

Ritenuto in fatto

che:

il Consigliere relatore dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia di cui al RG. 1238 del 2017, fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo il ricorso inammissibile per “genericità” dei motivi.

La proposta del relatore è stata notificata alle parti.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Il Collegio prende atto che:

C.M. , con ricorso del 29.05.2013, interponeva opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Isernia, avverso il processo verbale di contravvenzione n. 274/2013, elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Macchia d’Isernia, per violazione dell’art.142/9 del C.d.S..

Il Comune di Macchia di Isernia si costituiva ritualmente in giudizio, contestando la domanda, producendo documentazione a sostegno della propria tesi difensiva, formulando, altresì, richieste istruttorie e concludeva per il rigetto della opposizione con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Il Giudice di Pace, con ordinanza resa fuori udienza disattendeva, la richiesta di prova testimoniale articolata dall’Ente Comunale ed ammetteva CTU, richiesta tardivamente dal ricorrente.

Acquisiti i risultati della CTU il Giudice di Pace di Isernia con sentenza n. 80 del 2014 accoglieva l’opposizione e annullava il verbale di contravvenzione impugnato.

Avverso questa sentenza interponeva appello il Comune di Macchia di Isernia, ribadendo la legittimità del verbale di contestazione e chiedendo la riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace.

Si costituiva C.M. , chiedendo il rigetto del gravame.

Il Tribunale di Isernia con sentenza n. 679 del 2016 rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata. Secondo il Tribunale di Isernia, a parte il discorso relativo al posizionamento sul lato destro o sul lato sinistro dell’autovelox, sulla scorta delle misurazioni peritali che i segnali e, cioè, i cartelli di segnalazione all’utenza dell’autovelox erano stati posti a distanze inferiori a quelle minime regolamentari inderogabilmente imposte sia dalla legge (art. 79 CdS) e sia dal decreto prefettizio n. 8287 del 2010, con conseguente violazione di legge ed eccesso di potere.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dal Comune di Macchia di Isernia per due motivi. C.M. , in questa fase, non ha svolto attività giudiziale.

Ragioni della decisione

1.- Il Comune di Macchia di Isernia lamenta:

a) Con il primo motivo di ricorso, violazione e falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 2697 cod. civ. omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. ed in relazione all’art. 245 cod. proc. civ. nonché in relazione all’art. 4 del Dl n. 121 del 2002, convertito in legge n. 168 del 2002 e dell’art. 2 del DM 15 agosto 2007, ed infine dell’art. 83 del Regolamento di esecuzione del codice della strada DPR n. 495 del 1992, nonché in relazione al Dlgs n. 231 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Secondo il ricorrente, sia il Giudice di Pace, che il Tribunale avrebbero ritenuto di non ammettere la prova testimoniale, tempestivamente richiesta, senza alcuna motivazione.

b) Con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n.

3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’art. 2697 cod. civ. omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. ed in relazione all’art. 4 del Dl n. 121 del 2002, convertito in legge n. 168 del 2002 e dell’art. 2 del DM 15 agosto 2007, ed, infine, dell’art. 83 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada DPR n. 495 del 1992, nonché in relazione al Dlgs n. 231 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nell’ammettere la CTU, non solo perché la richiesta era stata formulata tardivamente, considerato che non era stata formulata con il ricorso introduttivo del giudizio, ma non avrebbe considerato che dalla copiosa documentazione versata in atti e rilasciata da uffici pubblici si ricavava che i cartelli di segnalazione erano stati posti a norma di legge e i documenti di che trattasi in quanto documenti pubblici fanno fede fino a querela di falsa.

A sua volta, corretto era il posizionamento dell’apparecchiatura autovelox posto che il Prefetto aveva autorizzato di installare due postazioni autovelox uno per ogni senso di marcia, anche se ne è stata installata una sola sul lato sinistro con direzione di marcia Venafro.

1.1.- I motivi che per la loro innegabile connessione possono esser trattati congiuntamente, dato che entrambi attengono alla questione relativa alla distanza minima per la collocazione dei segnali stradali e dei dispositivi di segnalazione luminosa dal punto in cui viene effettuato il rilevamento della velocità e, sono fondati.

Come è stato già detto da questa Corte (Cass. n. 25769 del 15/11/2013): in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo, comunemente denominata “autovelox”, l’art. 2 del d.m. 15 agosto 2007 – secondo cui dell’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti – non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l’obbligo della loro istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento; ne consegue che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, senza che assuma alcun rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto, dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada.

Pertanto, nel caso in esame era necessario verificare se i mezzi tecnici o i dispositivi di segnalazione della presenza di strumenti di rilevazione della velocità luminosi fossero stati installati con “adeguato anticipo” rispetto al luogo di rilevamento della velocità, che non sembra sia stato effettuato dal Giudice del merito il quale si è limitato ad accertare, invece, e senza alcuna valutazione, correlata anche alla situazione dei luoghi, quale distanza intercorresse tra i dispositivi di segnalazione e gli strumenti di rilevamento.

In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata per una nuova valutazione alla luce dei principi qui espressi al Tribunale di Isernia, in persona di altro Magistrato, il quale provvederà, anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Isernia nella persona di altro Magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.


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