Cosa sono i modelli di utilità: differenze con le invenzioni e dal marchio di forma


Con i brevetti per modello di utilità vengono tutelati i miglioramenti tecnici che servono solo a dare al prodotto una particolare efficacia o comodità di impiego.
Non tutte le innovazioni tecnologiche sono di portata tale da poter essere tutelate con il brevetto per invenzione; alcune di esse, infatti, si risolvono in una nuova forma che conferisce al prodotto una particolare efficacia o comodità di impiego. Si tratta di miglioramenti tecnici più limitati, che tuttavia l’ordinamento tutela per mezzo del brevetto per modello di utilità [1], conferendo il diritto a chi le ha ideate di sfruttarle in esclusiva per un periodo di dieci anni.
La distinzione tra brevetto per invenzione e per modello di utilità, chiara in teoria, suscita non pochi problemi al momento della sua concreta applicazione. Analogamente a quanto accade per i modelli del disegno industriale, è necessario evitare sovrapposizioni ed interferenze tra le forme protette dal modello di utilità e quelle tutelate con il marchio di forma, o per mezzo della repressione della concorrenza sleale per imitazione servile [2].
La diversa durata della tutela (dieci anni per il modello di utilità, potenzialmente illimitata per marchio e concorrenza sleale) obbliga a regolare i casi in cui andrà applicata l’una piuttosto che l’altra normativa, allo scopo di evitare abusi e sotterfugi da parte di coloro che vorrebbero escludere permanentemente la concorrenza dall’utilizzare una soluzione tecnica innovativa.
note
[1] Art. 82, comma 1, Cod. prop. Ind.
[2] Art. 2598, comma 1, cod. civ.