Denunciare crimine inesistente: cosa rischio?


Cosa succede se denuncio un reato inesistente? Cos’è una simulazione di reato? Cos’è la calunnia? C’è differenza tra denuncia e querela?
La denuncia è una cosa seria, poiché con essa si comunica alle autorità competenti che è accaduto un fatto costituente reato. La denuncia rappresenta il primo passo verso il procedimento penale vero e proprio, e cioè verso un giudizio che coinvolgerà giudice, pubblico ministero e imputato. Per questa ragione, la legge si assicura che la denuncia sia veritiera, cioè riguardi fatti che realmente siano accaduti e che possano integrare gli estremi di un reato. Per fare ciò, il codice penale punisce chi si inventa un delitto e lo comunica alle autorità solamente per perseguire i suoi scopi. Denunciare un crimine inesistente può essere un reato, perché è una condotta che mette in moto inutilmente la macchina della giustizia. Si consideri, infatti, che la giustizia italiana ha un costo, fatto di spese da sostenere per le apparecchiature (si pensi alle intercettazioni), per gli uomini e le macchine. Inoltre, i tribunali sono completamente ingolfati a causa dei tanti processi celebrati ogni giorno: aggiungerne altri (inutili) non farebbe altro che rallentare ulteriormente le cause. Per tutte queste ragioni, la legge non può permettere che si perda tempo effettuando indagini su fatti inesistenti o inventati. Se ritieni che questo argomento possa interessarti, allora prosegui nella lettura: scoprirai cosa rischi a denunciare un crimine inesistente.
Indice
Denuncia: cos’è?
Se ti stai chiedendo cosa rischio a denunciare un crimine inesistente, devi prima sapere cos’è una denuncia. La denuncia è quell’atto, scritto od orale, con cui una persona porta a conoscenza dell’autorità competente (pubblico ministero o ufficiale di polizia giudiziaria) un fatto che presenta i tratti del reato. Anche quando meramente orale, la denuncia va sempre raccolta in un verbale che deve poi essere sottoscritto dal denunciante. La denuncia, quindi, consente alle forze dell’ordine di venire a conoscenza di crimini di cui era all’oscuro.
Denuncia: come funziona?
La denuncia può essere presentata in forma orale o scritta. Nel primo caso l’ufficiale di polizia giudiziaria (carabinieri, polizia, guardia di finanza) redige verbale che andrà poi firmato dal denunciante, mentre nel secondo l’atto dovrà essere sottoscritto dal denunciante o da un suo procuratore legale [1]. Per la denuncia da parte dei privati non è previsto un contenuto formale tipico e il denunciante può limitarsi alla semplice esposizione del fatto: si potrà dire, ad esempio, che al rientro da lavoro è stata trovata la porta scassinata e alcuni oggetti mancanti in casa; oppure, che il cellulare che si custodiva nella tasca della giacca è stato sottratto alla fermata di un autobus. È sempre consigliabile, comunque, essere il più precisi possibili: è importante descrivere dettagliatamente l’episodio, in modo da poter aiutare le forze dell’ordine nel compiere il loro lavoro. Quando la denuncia è facoltativa non è previsto alcun termine per la sua presentazione. La persona che presenta una denuncia ha diritto di ottenere attestazione della ricezione.
La denuncia non è (normalmente) un atto obbligatorio: in presenza di un fatto che mostra i connotati del reato, il normale cittadino non è tenuto a sporgere denuncia. Allo stesso modo, la vittima di un reato non è obbligata a querelare l’autore del crimine. Quindi, se assisti ad un furto oppure ad altri reati, perfino ad un omicidio, non sei obbligato a fare denuncia (si ripete, salvo rare eccezioni previste dalla legge).
Querela: cos’è e come funziona?
La querela è molto simile alla denuncia; anzi, per certi versi è del tutto identica, salvo il fatto che essa deve essere sporta direttamente dalla vittima del reato entro determinati limiti di tempo, e deve contenere l’esplicita manifestazione di volontà in ordine alla punizione del responsabile del crimine. Secondo il codice di procedura penale [2], la querela è una condizione di procedibilità con la quale si esprime l’intenzione di procedere in ordine ad un fatto che costituisce reato. In termini più semplici, la querela è la volontà, manifestata per iscritto o verbalmente da chi è vittima del reato, di perseguire l’autore del fatto delittuoso. Senza questo consenso la legge non può punire l’autore del reato.
Chi riceve la querela provvede all’attestazione della data e del luogo della presentazione, all’identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all’ufficio del pubblico ministero. Anche chi presenta la querela ha diritto di ottenerne l’attestazione di ricezione [3]. A differenza della denuncia, la querela deve manifestare inequivocabilmente la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato. Il diritto di querela, inoltre, deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce reato. Il termine è di sei mesi soltanto per alcuni particolari delitti (ad esempio, violenza sessuale e stalking).
Denuncia crimine inesistente: cosa si rischia?
Fatte queste doverose premesse, possiamo ora dare una risposta alla domanda posta dall’articolo: cosa rischio se denuncio un crimine inesistente? Ebbene, devi sapere che se denunci un crimine inesistente il rischio è quello di incorrere in un reato, diverso a seconda della denuncia sporta: se ti limiterai semplicemente a segnalare alle autorità un fatto inesistente, allora risponderai di simulazione di reato; se, invece, accuserai falsamente un’altra persona, il reato sarà quello di calunnia. Spieghiamo meglio.
Simulazione di reato: cos’è?
Il codice penale punisce con la reclusione fino a tre anni chiunque, con denuncia o querela, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’autorità giudiziaria o ad un’altra autorità competente, afferma falsamente essere avvenuto un reato [4]. Si tratta del delitto di simulazione di reato, che consiste appunto nel denunciare o querelare un fatto in realtà mai accaduto. Così facendo, l’autore della denuncia non fa altro che indurre in errore gli inquirenti, cagionando una grave perdita di tempo e di danaro. Si pensi a chi denunci il furto della propria auto, in realtà ben custodita all’interno del garage.
Calunnia: cos’è?
Se vuoi sporgere denuncia per un crimine inesistente, sappi che corri il serio rischio di commettere il reato di calunnia. Il codice penale [5] punisce con la reclusione da due a sei anni chiunque accusa di un reato una persona che sa, invece, essere innocente, ovvero simula a danno di questi tracce di un reato. La pena è aumentata se si incolpa taluno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un’altra pena più grave. La reclusione è da quattro a dodici anni se dal fatto deriva la condanna alla reclusione superiore a cinque anni; da sei a venti anni se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo. La pena è invece diminuita se la simulazione concerne un fatto preveduto dalla legge come contravvenzione (cioè come reato di minor allarme sociale: ad esempio, disturbo del riposo delle persone). La falsa accusa deve avvenire mediante denuncia, querela, richiesta o istanza fatta pervenire, anche in forma anonima o sotto falso nome, all’autorità competente (Procura della Repubblica, Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.).
Va immediatamente detto che la calunnia è un reato di pericolo, nel senso che non è necessario, per incorrere in questo delitto, che il calunniato venga effettivamente indagato o processato, essendo sufficiente il semplice pericolo che ciò avvenga [6]. Da ciò si evince che il bene giuridico tutelato sia l’interesse al corretto funzionamento della giustizia, funzionamento messo in pericolo anche solo potenzialmente dalla falsa accusa. La Corte di Cassazione ha, però, riconosciuto la plurioffensività della calunnia, ritenendo che con tale delitto si leda non solo l’interesse primario dello Stato alla corretta amministrazione della giustizia, ma anche il diritto all’onore dell’incolpato [7].
L’elemento soggettivo della calunnia è il dolo, ovverosia la precisa volontà di attribuire la commissione di un reato ad un innocente; di conseguenza, l’errore sul fatto attribuito oppure il dubbio sull’innocenza dell’accusato escludono il reato (ad esempio, Tizio denuncia Caio di furto credendo di averlo visto commettere il fatto; in realtà durante il processo si scopre che l’autore del furto era Sempronio. In questo caso, pur avendo intrapreso un procedimento contro un innocente, Tizio non rischia una denuncia per calunnia da parte di Caio perché aveva denunciato quest’ultimo in buona fede).
note
[1] Art. 333 cod. proc. pen.
[2] Art. 336 cod. proc. pen.
[3] Art. 107 disp. att. cod. proc. pen.
[4] Art. 367 cod. pen.
[5] Art. 368 cod. pen.
[6] Cass., sent. n. 15559 del 04.05.2006.
[7] Cass., sent. n. 10535 del 12.03.2007.
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