Disturbo della quiete pubblica: quando gli schiamazzi fanno scattare penale?
C’è il vicino che fa rumore di notte: sposta mobili e parla ad alta voce senza farti dormire. Il cane che sta sul balcone del palazzo di fronte al tuo abbaia in continuazione. Il figlio di uno dei condomini del palazzo dove vivi ha una band e, il pomeriggio, suona nel suo garage, ma la musica si sente dappertutto. Di notte, specie nei periodi estivi, un bar vicino casa irradia la musica fuori dal locale: i clienti che stanno nei paraggi fanno un baccano infernale senza curarsi di chi, in quel momento, cerca di riposare. Gli schiamazzi, notturni o diurni che siano, non fanno piacere a nessuno, neanche alle persone sole. Non è una questione di intransigenza: a volte ne va della propria stessa salute. Tant’è che, nelle cause di risarcimento del danno da rumori molesti, è sempre una corsa a procurarsi il certificato medico che attesta lo stato di insonnia e il peggioramento della qualità di vita. Non è detto però che si riesca a dimostrare un danno effettivo: in questi casi, l’unica soluzione per far sentire la propria voce e dire “basta”, è una denuncia. Ma non sempre ci sono i presupposti del reato. Quando un rumore è reato? In questo articolo cercheremo di spiegarti quando è possibile querelare il vicino per “disturbo della quiete pubblica” e quando invece non c’è altra soluzione della causa civile.
La soglia oltre la quale un rumore è reato
C’è una soglia oltre la quale il rumore è reato. È la stessa soglia che fa scattare anche l’illecito civile e il diritto (potenziale) al risarcimento del danno. In pratica, dentro questo limite i rumori sono sempre considerati legali; oltre di esso, invece, sono vietati e, a seconda dei casi, possono costituire un reato o un semplice illecito civile.
Questa soglia è la cosiddetta “normale tollerabilità”. Non ci sono limiti di decibel prefissati dalla legge, ma tutto è rimesso al caso concreto e a una serie di valutazioni che vedremo a breve. Quello che ha voluto dire il legislatore è che, laddove il rumore è intollerabile, è anche molesto e quindi vietato. Può sembrare scontato: è chiaro che un rumore intollerabile dà anche fastidio. Dietro però questa definizione generica si nasconde la volontà di affidare al giudice il giudizio del singolo caso, visto che non tutte le situazioni sono uguali. Ad esempio, ci sono centri abitati più chiassosi dove il chiacchierio della gente per strada è meno percepibile; ci sono rumori che, se anche forti, si propagano per un solo attimo senza poi ripetersi (si pensi a un mobile che cade a terra); ci sono orari della giornata in cui è normale accendere un elettrodomestico come l’aspirapolvere per quanto il suo suono possa essere molesto e percepito dal vicino.
Dunque, per stabilire quando un rumore è reato dobbiamo innanzitutto verificare quando può dirsi “intollerabile”. La valutazione non viene fatta sulla base della sensibilità soggettiva della gente e delle loro eventuali esigenze personali di riposo (non perché il vicino è un anziano bisognoso di cure la soglia della tollerabilità si abbassa), ma sulla scorta di un metro oggettivo. Si prende a riferimento cioè l’uomo medio e la sua esigenza di riposo. Ebbene, il giudice, nel valutare se un rumore è molesto o meno deve considerare i seguenti parametri:
- l’intensità del suono
- la ripetizione del suono
- l’orario in cui il suono viene prodotto
- il luogo ove viene propagato il suono.
Vediamo singolarmente questi criteri.
Intensità del suono
Un suono non percepibile non può neanche essere molesto. Fin qui l’affermazione è fin troppo banale. Il problema si pone per quei rumori che si pongono nella cosiddetta “zona grigia”: percepibili ma non tanto da arrecare disturbo. Si pensi al rumore di un condizionatore, di un’aspirapolvere, di una lavatrice, ecc. Per poter essere considerati illeciti tali rumori essere valutati insieme ai parametri che illustreremo qui di seguito.
La ripetizione del suono
Può capitare di far cadere un vaso a terra o di dover sbattere i tappeti fuori dal balcone. Può succedere che ci sia necessità di eseguire dei lavori di ristrutturazione e di chiamare un muratore. O di dover trapanare una parete per appendere un quadro. Ogni rumore può essere tollerabile se si limita a un arco di tempo limitato e breve. Quando invece diventa ossessivo, anche se minimo, è molesto (si pensi a un condizionatore). Il giudice quindi valuta l’intensità del suono (parametro precedente) anche sulla scorta della sua ripetizione nel tempo. L’occasionalità non è mai reato; un rumore mediamente intenso ma continuo diventa invece illecito.
L’orario del suono
Inutile dire che un rumore può essere del tutto normale a mezzogiorno e inusuale e molesto di notte. Si pensi al calpestio dei tacchi, allo stereo, alla televisione, alle conversazioni animate, agli squilli del telefono, all’abbaiare del cane, al tuning di un’auto, alla ditta dei lavori edili, ecc.
Non esiste per legge un orario del riposo anche se, conformemente agli usi, si può ritenere che, a partire dalle 19, tutti i lavori più rumorosi debbano cessare, e dalle 21 fino alle 6 del mattino, è necessario osservare il silenzio.
Il regolamento di condominio può fissare degli orari di riposo: in tal caso, la soglia della “tollerabilità” del rumore si abbassa ulteriormente rispetto a quella di legge.
Il luogo del suono
Lo stesso rumore può essere difficilmente percepibile in un centro urbano trafficato e diventare invece molesto in una zona residenziale o in una campagna caratterizzata da silenzio. Nel primo caso infatti il rumore di fondo tende a coprire le immissioni acustiche dei vicini, cosa che non avviene invece nel secondo caso. Pertanto, per comprendere se un rumore è reato è necessario rapportarsi anche alla zona in cui questo viene diffuso.
Quando un rumore è reato o illecito civile
Contrariamente a quanto si può ritenere, la differenza tra un rumore “reato” e uno che invece è un semplice “illecito civile” non è l’intensità ma la quantità di soggetti molestati. Tanto più è maggiore il numero delle vittime, tanto più è possibile parlare di penale. Infatti, il reato di “disturbo della quiete pubblica” scatta proprio quando in ballo c’è un interesse collettivo, appunto “pubblico”. Il che significa che se il rumore è percepibile da un «numero indeterminato di persone» allora è possibile denunciare il colpevole. Diversamente, quando il rumore è avvertito solo dai confinanti (ad esempio i vicini del piano di sopra e di sotto o il proprietario della casa confinante) allora siamo nell’ambito dell’illecito civile.
Il reato è perseguibile d’ufficio: anche non viene denunciato, quindi, le autorità possono ugualmente procedere nei confronti del colpevole; si pensi al musicista di strada che alza il volume dell’amplificatore della chitarra elettrica o al discopub che disturba il vicinato.
Non è necessario, per l’avvio del procedimento penale, che a denunciare il responsabile siano tutte le persone molestate: l’azione può essere avviata anche a seguito della segnalazione di uno solo.
Per la Cassazione [1], il reato di “disturbo delle persone” [2] si configura quando le emissioni sonore siano potenzialmente idonee a disturbare le occupazioni o il riposo di un numero indiscriminato di persone secondo il parametro della “normale tollerabilità”, indipendentemente da quanti se ne possano in concreto lamentare. Essendo l’interesse tutelato dal legislatore quello della pubblica quiete, è necessario che i rumori abbiano una tale diffusione che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito dalla collettività.
Trattandosi di reato di pericolo presunto, è sufficiente che la condotta dell’agente abbia l’attitudine a ledere la pubblica quiete, ed è indifferente che la lesione del bene si sia in concreto verificata. Ne consegue che la contravvenzione non è configurabile nei casi in cui le emissioni rumorose non superino la normale tollerabilità ed in quelli in cui sia oggettivamente impossibile il disturbo di un numero indeterminato di persone, ma siano offesi solamente i soggetti che si trovano in un luogo contiguo alla sorgente rumorosa: in tale ultima ipotesi il fatto non assume invero rilievo penale, ma deve essere inquadrato nell’ambito dei rapporti di vicinato tra immobili confinanti, disciplinato dal codice civile [3].
Se è vero che la configurabilità del reato prescindere dal numero di persone che si lamentino del rumore, «quel che ciò nondimeno rileva è l’accertamento della natura dei rumori prodotti dal soggetto agente e delle loro diffusività, tali da essere idonei ad arrecare, rispetto alla sorgente rumorosa, disturbo ad un numero rilevante di persone e non soltanto a chi ne lamenta il fastidio».
La differenza tra rumore reato e rumore illecito civile
La differenza tra un rumore che è reato e uno che invece rimane nell’ambito dell’illecito civile è sostanziale. Difatti, quando c’è il reato è sufficiente avvertire le autorità (polizia, carabinieri o Procura della Repubblica) cui poi spetterà il compito di effettuare le indagini e procedere alla punizione del colpevole. Se vengono ravvisati gli estremi dell’illecito penale, il colpevole viene rinviato a giudizio e si celebra il processo penale. Nel corso del giudizio, la vittima può costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento dei danni: questi verranno liquidati con una “provvisionale”, ma per la definitiva quantificazione sarà necessario agire con un’autonoma causa civile. Il processo, che va avanti a spese dello Stato, mira solo all’applicazione delle sanzioni previste dal codice penale.
La causa civile invece richiede l’intervento di un avvocato che notifichi un atto di citazione al responsabile; è rivolta a ottenere un ordine di inibizione al responsabile alla prosecuzione delle condotte moleste, oltre al risarcimento del danno. Per le situazioni caratterizzate da maggiore urgenza, è possibile ottenere un provvedimento immediato del giudice di condanna al responsabile con cui gli vieta di ripetere le condotte illecite (cosiddetto “articolo 700”).
Secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza, per ottenere il risarcimento, il danneggiato deve dimostrare una effettiva lesione della salute che non si può presumere: per ciò bisognerà far ricorso a certificati medici o dimostrare la perdita del sonno e della capacità di riposarsi.
Il rumore dei bar, dei pub e dei locali notturni
Secondo la Cassazione [4] è responsabile del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio (nella specie, un esercizio commerciale) che non impedisca i continui schiamazzi provocati degli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne. La qualità di titolare della gestione dell’esercizio pubblico comporta infatti l’assunzione dell’obbligo giuridico di controllare, con possibile ricorso alle autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell’ordine e della tranquillità pubblica.
Già in passato la giurisprudenza ha riconosciuto il gestore di un esercizio commerciale responsabile del reato per gli schiamazzi e i rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone, perché la qualità di titolare della gestione dell’esercizio pubblico comporta l’assunzione dell’obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza.
Affinché il titolare del locale sia condannato è necessario che questi non abbia esercitato il potere di controllo: pertanto, laddove gli schiamazzi e i rumori avvengano “all’interno” dell’esercizio non è dubbio che il gestore abbia la possibilità di assolvere l’obbligo di controllo degli avventori, impedendo loro comportamenti che si pongano in contrasto con le norme di polizia di sicurezza, ricorrendo, ove necessario allo ius excludendi.
Al contrario, se il disturbo da parte degli avventori avvenga “all’esterno” del locale, non c’è responsabilità se il gestore non ha alcun potere per impedire i rumori sulla pubblica via o almeno per persuadere i soggetti a tenere «un tono di voce più moderato», essendo sfornito di qualsiasi potere coercitivo.
note
[1] Cass. sent. n. 37085/2018.
[2] Art. 659 cod. pen.
[3] Cass. sent. n. 37085/18
[3] Cass. sent. n. 30644/18
Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 30 gennaio – 1 agosto 2018, n. 37085
Presidente Cavallo – Relatore Galterio
Ritenuto in fatto
1.Con sentenza in data 3.6.2016 il Tribunale di Sassari ha dichiarato, per quanto qui interessa, U.S.G. responsabile del reato di cui all’art. 659 c.p. per aver, durante la costruzione di manufatti abusivi realizzati su commissione dei proprietari del terreno, cagionato, con l’utilizzo di mezzi pesanti gommati e cingolati, disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone (capo B), nonché del reato di cui all’art. 20 d. lgs. 139/2006 per aver omesso di richiedere il certificato di prevenzione incendi per due serbatoi contenenti carburante per autotrazione (capo D), condannandolo alla pena di Euro 200 di ammenda per il reato sub B) e di Euro 300 per il reato sub D).
Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando due motivi.
2. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 659 c.p., che nessuna valutazione era stata compiuta in ordine al superamento dei limiti di normale tollerabilità e di un concreto pericolo alla quiete pubblica delle emissioni sonore provenienti dai cingolati utilizzati dall’imputato durante l’esecuzione dei lavori edili commissionatigli per la movimentazione del terreno, avendo la sentenza basato la sua colpevolezza sulle sole dichiarazioni accusatorie rese dal vicino C.B. . La circostanza che solo quest’ultimo, unico firmatario dell’esposto nei sui confronti, senza che nulla di anormale fosse stato mai segnalato dagli abitanti della zona alle autorità competenti, avesse lamentato di non poter sentire la televisione né parlare con la moglie, non poteva valere ad integrare la potenzialità diffusiva dei rumori, né a configurare il reato contestatogli, dovendo per contro sussistere o una violazione delle prescrizioni che regolano i mestieri rumorosi o il superamento delle normali modalità di esercizio dell’attività.
3. Con il secondo motivo deduce, in relazione al vizio motivazionale, il travisamento della prova riferito al reato afferente alla certificazione della prevenzione incendi, avendo l’imputato espressamente dichiarato che i due serbatoi erano vuoti al momento del controllo e che erano stati solo temporaneamente collocati presso la sede della sua azienda, sena che il Tribunale avesse in alcun modo valutato le suddette affermazioni.
Considerato in diritto
1. Il primo motivo risulta fondato per quanto di ragione.
Il reato di cui all’art. 659, comma 1 cod.pen. si configura secondo l’univoca interpretazione di questa Corte come reato di pericolo presunto, occorrendo ai fini del perfezionamento della fattispecie criminosa che le emissioni sonore siano potenzialmente idonee a disturbare le occupazioni o il riposo di un numero indiscriminato di persone secondo il parametro della normale tollerabilità, indipendentemente da quanti se ne possano in concreto lamentare (cfr. Sez. 1, n. 7748, 28 febbraio 2012; Sez. 1, n. 44905, 2 dicembre 2011, Sez. 1, n. 246, 7 gennaio 2008; Sez. 1, n. 40393, 14 ottobre 2004; Sez. 3, n. 27366, 6 luglio 2001; Sez. 1, n. 1284, 13 febbraio 1997; Sez. 1, n. 12418, 17 dicembre 1994). Essendo invero l’interesse tutelato dal legislatore quello della pubblica quiete, la quale implica di per sé l’assenza di disturbo per la pluralità dei consociati, è necessario che i rumori abbiano una tale diffusività che l’evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito dalla collettività, in tale accezione ricomprendendosi, ovviamente, il novero dei soggetti che si trovino nell’ambiente o comunque in zone limitrofe alla provenienza della fonte sonora, atteso che la valutazione circa l’entità del fenomeno rumoroso va fatta in relazione alla sensibilità media del gruppo sociale in cui il fenomeno stesso si verifica (Sez. 3, n. 3678 del 01/12/2005 – dep. 31/01/2006, Giusti, Rv. 23329001).
Ciò posto, nel caso di specie non si ritiene che il Tribunale sardo, che ha fondato il giudizio di colpevolezza sulla deposizione del teste C. , proprietario di un’abitazione limitrofa a quella dell’imputato, secondo il quale i rumori provenienti dall’impresa confinante erano talmente forti da impedirgli di sentire la televisione e colloquiare con la moglie, abbia dato conto della sussistenza dei presupposti necessari alla configurabilità della contravvenzione in esame.
Quantunque non sia necessario che l’accertamento del superamento della soglia della normale tollerabilità sia effettuato mediante perizia o consulenza tecnica, ben potendo il giudice fondare il suo convincimento in ordine alla sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, (Sez. 1, n. 20954 del 18/01/2011 – dep. 25/05/2011, Toma, Rv. 25041701), occorre ciò nondimeno accertare la diffusa capacità offensiva del rumore in relazione al caso concreto: è necessario cioè che il rumore abbia un’attitudine a propagarsi e a turbare un numero indeterminato di persone, a prescindere dal fatto che, in concreto, alcune persone siano state effettivamente disturbate (Sez. 1, n. 44905 del 11/11/2011 – dep. 02/12/2011, Mistretta, Rv. 251462). Invero, trattandosi di reato di pericolo presunto, è sufficiente che la condotta dell’agente abbia l’attitudine a ledere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, ovverosia la pubblica quiete, ed è indifferente che la lesione del bene si sia in concreto verificata. Ne consegue che la contravvenzione non è configurabile nei casi in cui le emissioni rumorose non superino la normale tollerabilità ed in quelli in cui sia oggettivamente impossibile il disturbo di un numero indeterminato di persone, ma siano offesi solamente i soggetti che si trovano in un luogo contiguo alla sorgente rumorosa: in tale ultima ipotesi il fatto non assume invero rilievo penale, ma deve essere inquadrato nell’ambito dei rapporti di vicinato tra immobili confinanti, disciplinato dal codice civile (Sez. 1, n. 246 del 13/12/2007 – dep. 07/01/2008, Guzzi, Rv. 238814; Sez. 1, n. 5714 del 24/04/1996 – dep. 07/06/1996, Scola, Rv. 205274).
Nella fattispecie la propagazione effettiva dei rumori risulta essere sì stata percepita dal confinante, ma non viene detto se la abitazione di quest’ultimo fosse ubicata nella zona residenziale che la sentenza impugnata si limita a definire posta in prossimità della sede dell’azienda dell’imputato, o comunque alla stessa distanza, occorrendo valorizzare, quale dato fattuale rappresentativo della idoneità offensiva della condotta, la capacità del fenomeno disturbante di propagarsi nell’ambito di un territorio, rispetto alla quale costituiscono concorrenti elementi di accertamento la oggettiva intensità del fenomeno, le sue conseguenze, la durata nel tempo delle emissioni, le modalità di diffusione del rumore, il contesto spazio temporale nel quale il fenomeno si manifesta (Sez. 3, n. 23529 del 13/5/2014, Ioniez, Rv. 259194).
Se è, quindi, vero che la configurabilità del reato prescinde dal numero delle persone che si siano lamentate del rumore/essendo elemento essenziale della fattispecie illecita l’idoneità del fatto ad incidere sulla pubblica quiete, rispetto al quale è indifferente che una o più persone abbiano avvertito il disturbo effettivo, quel che ciò nondimeno rileva è l’accertamento della natura dei rumori prodotti dal soggetto agente e della loro diffusività, tali da essere idonei ad arrecare, rispetto alla sorgente rumorosa, disturbo ad un numero rilevante di persone e non soltanto a chi ne lamenta il fastidio.
Mancando, invece, nella specie la verifica della potenziale idoneità del rumore ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente a tale capo, con rinvio al Tribunale di Sassari per nuovo esame.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
L’art. 20 del d.lgs. dell’8.3.2006 n.139 che sanziona “chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da 258 Euro a 2.582 Euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l’incolumità della vita e dei beni”, non consente distinzioni a seconda dell’utilizzo o meno in concreto di beni infiammabili o incendiabili quale risultano qualificabili i due serbatoi di gasolio da parte di chi svolga un’attività ricompresa fra quelle di cui alla norma citata. Dal momento che tale certificato, come chiarisce il precedente art. 16, attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all’impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, priva di rilevanza è la collocazione temporanea o definitiva dei serbatoi, al pari del loro utilizzo in concreto, essendo sufficiente, trattandosi di reato di pericolo, la loro natura di beni infiammabili, incendiabili ed esplodenti.
Immune da censure risulta, pertanto, la risposta del giudice di merito in ordine all’ascrivibilità della contravvenzione in esame al ricorrente.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo b) e rinvia al tribunale di Sassari per nuovo giudizio. Rigetta il ricorso nel resto