Appalti, solidarietà limitata alle ritenute fiscali di lavoro dipendente


Come cambia la responsabilità dell’appaltatore e del subappaltatore; il Decreto del Fare ha eliminato la responsabilità solidale per i versamenti Iva, ma ha mantenuto quella relativa alle ritenute fiscali di lavoro dipendente.
Negli appalti privati, la responsabilità fiscale solidale degli appaltatori e la responsabilità sanzionatoria dei committenti riguarda solo le ritenute fiscali di lavoro dipendente. È questa la soluzione adottata dalla legge di conversione del decreto “del Fare”[1], appena approvata dal Parlamento e che modifica sostanzialmente la materia dopo le complicazioni introdotte nel 2012 [2].
Solo un anno fa era stata prevista una responsabilità solidale per l’appaltatore e committente sia in materia di ritenute fiscali di lavoro dipendente, sia in materia di Iva. Tale disciplina, però, era stata aspramente criticata dalle aziende, per via delle difficoltà di attuazione.
Il Decreto del Fare non è riuscito ad abrogare l’intera previsione, ma ha adottato una soluzione intermedia, cancellando l’adempimento ai fini Iva e lasciandolo ai fini delle ritenute da lavoro dipendente.
Il Decreto del Fare aveva poi introdotto un nuovo adempimento: quello di ottenere dall’erario direttamente un documento unico di regolarità tributaria (Durt) del subappaltatore e dell’appaltatore. Quest’ultimo adempimento era anch’esso particolarmente complicato e il Senato, nella versione definitiva della legge di conversione, ha provveduto a cancellarlo.
L’attuale normativa
Allo stato attuale, dopo la conversione del decreto “del Fare”, il quadro normativo relativo alla responsabilità fiscale degli appaltatori e subappaltatori è il seguente.
L’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto.
La responsabilità solidale dell’appaltatore viene meno se egli stesso verifica, prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti fiscali scaduti alla data del versamento sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.
Per ottenere la prova dell’adempimento, l’appaltatore può:
– acquisire la documentazione probatoria degli avvenuti versamenti dal subappaltatore;
– oppure può farsi asseverare gli avvenuti versamenti da un Caf o da un professionista abilitato;
– oppure può farsi rilasciare dal subappaltatore un’autocertificazione [3].
La responsabilità del committente
Il committente, al contrario dell’appaltatore, non ha una responsabilità solidale fiscale. In effetti, il committente deve provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante che gli adempimenti fiscali scaduti alla data del pagamento del corrispettivo sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.
Anche il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della documentazione da parte dell’appaltatore.
L’inosservanza di queste verifiche prima del pagamento del corrispettivo comporta, a carico del committente, una sanzione amministrativa da 5 mila a 200 mila euro.
La sanzione scatta solo se i relativi adempimenti fiscali non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore [4].
Le altre forme di solidarietà
La forma di responsabilità solidale fiscale negli appalti privati non è l’unica in vigore. Infatti la legge Biagi [5] prevede che, in caso di appalto di opere e servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori a corrispondere ai lavoratori, entro due anni dalla cessazione dell’appalto, le retribuzioni, comprese le quote di Tfr, nonché i contributi previdenziali e assicurativi. Questa solidarietà è attualmente oggetto di modifica ad opera del cosiddetto Decreto lavoro [6] che esente la sua operatività anche ai rapporti di lavoro autonomo coinvolti nell’appalto.