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Ape sociale disoccupati con nuovo lavoro

7 Agosto 2018 | Autore:
Ape sociale disoccupati con nuovo lavoro

Se la richiesta di Ape sociale è stata respinta a causa di una nuova occupazione è possibile chiedere il riesame della domanda?

Ti trovi in stato di disoccupazione da parecchio tempo, hai terminato di percepire la Naspi da oltre tre mesi, e nonostante il possesso dei requisiti di età e contributi richiesti per l’Ape sociale l’Inps ha respinto la tua domanda? Il problema può essere dovuto a un periodo di rioccupazione: in pratica, se hai trovato un nuovo lavoro, anche breve, non hai più diritto all’Ape sociale, salvo alcune eccezioni che consentono di mantenere comunque lo stato di disoccupazione. Ma procediamo per ordine e cerchiamo di capire quando si ha diritto all’Ape sociale per disoccupati con nuovo lavoro.

Che cos’è l’Ape sociale e chi ne ha diritto?

L’Ape sociale è un assegno mensile, a carico dello Stato, che può essere richiesto a partire dai 63 anni di età e che sostiene il lavoratore fino al perfezionamento del requisito d’età per la pensione di vecchiaia (dal 2018 pari a 66 anni e 7 mesi per tutti, dal 2019 pari a 67 anni), sino a un massimo di 3 anni e 7 mesi (in pratica, per chi matura la pensione di vecchiaia dal 2019 il requisito di accesso si sposta a 63 anni e 5 mesi, anche se sul punto si attendono chiarimenti dall’Inps). L’assegno è uguale alla futura pensione, ma non può superare 1.500 euro mensili.

Possono accedere all’Ape sociale, nello specifico, i lavoratori che, al momento della domanda, abbiano già compiuto 63 anni di età e che siano, o siano stati, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (Ago, che comprende gli iscritti al fondo pensione lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi), alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, o alla gestione Separata Inps, purché cessino l’attività lavorativa e non siano già titolari di pensione diretta.

I beneficiari dell’Ape sociale devono possedere almeno 30 anni di contributi (contando tutti i periodi non coincidenti maturati presso le gestioni Inps) se appartengono a una delle seguenti categorie:

  • lavoratori che risultano disoccupati a seguito di licenziamento, anche collettivo, o di dimissioni per giusta causa, o per effetto di risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione obbligatoria; perché gli appartenenti a questa categoria possano beneficiare dell’Ape sociale, è necessario che abbiano terminato da almeno tre mesi di percepire la prestazione di disoccupazione e che non si siano rioccupati (il trattamento non spetta, dunque, a chi non ha percepito la Naspi o un sussidio analogo), salvo alcune eccezioni;
  • lavoratori disoccupati il cui rapporto di lavoro è cessato a seguito di un contratto a termine, se hanno alle spalle almeno 18 mesi di contratti negli ultimi 3 anni;
  • lavoratori che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ai sensi della Legge 104; a partire dal 2018, sono inclusi tra gli assistiti che danno luogo al beneficio della pensione anticipata precoci anche i familiari, parenti o affini, entro il secondo grado; in questo caso, però, è necessario che il coniuge, o l’unito civilmente, e i parenti di primo grado (cioè figli o genitori) conviventi con la persona affetta da handicap in situazione di gravità si trovino in una delle seguenti situazioni:
    • abbiano compiuto i 70 anni di età;
    • risultino anch’essi affetti da patologie invalidanti (occorre fare riferimento alle patologie a carattere permanente che attualmente consentono al lavoratore dipendente di fruire del congedo per gravi motivi familiari; è necessario che la patologia sia documentata e che la documentazione sia inviata alla competente unità operativa, complessa o semplice);
    • siano deceduti o mancanti (si considera l’assenza naturale o giuridica, ad esempio il divorzio).
  • lavoratori che possiedono un’invalidità uguale o superiore al 74%.

Sono invece necessari 36 anni di contributi per un’ulteriore categoria beneficiaria dell’Ape sociale, gli addetti ai lavori faticosi e rischiosi: si tratta di coloro che hanno prestato per almeno 6 anni negli ultimi 7 anni un’attività lavorativa particolarmente rischiosa o pesante, che deve far parte dell’elenco di professioni di seguito indicato:

  • operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
  • conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
  • conciatori di pelli e di pellicce;
  • conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
  • conduttori di mezzi pesanti e camion;
  • professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
  • addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
  • professori di scuola pre-primaria;
  • facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
  • personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
  • operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
  • pescatori;
  • lavoratori marittimi;
  • operai agricoli;
  • operai siderurgici.

Quali disoccupati hanno diritto all’Ape sociale?

I lavoratori disoccupati hanno diritto all’Ape sociale se hanno terminato da almeno 3 mesi di fruire della prestazione di disoccupazione. Secondo una prima interpretazione del ministero del Lavoro e dell’Inps della normativa che ha istituito l’Ape sociale, qualsiasi nuova occupazione determinava la decadenza dallo stato di disoccupazione e determinava, quindi, l’impossibilità di chiedere l’Ape sociale come disoccupato. Tuttavia, con una recente nota [1], il ministero del Lavoro ha introdotto un’interpretazione di maggior favore nell’accertamento dello stato di disoccupazione, secondo le disposizioni del decreto di riordino degli ammortizzatori sociali, attuativo del Jobs Act [2].

Quali lavoratori rioccupati hanno diritto all’Ape sociale?

Il decreto prevede espressamente che lo stato di disoccupazione non si perde, ma è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi; se ne deduce quindi che eventuali rapporti di lavoro dipendente di durata non superiore a sei mesi, svolti da chi richiede l’Ape sociale nel periodo successivo alla conclusione dell’indennità di disoccupazione, non determinano il venir meno dello stato di disoccupazione.

Questo vale anche se il lavoratore interessato si rioccupa con i voucher o con un contratto di prestazione occasionale. Nessuna possibilità di ottenere l’Ape sociale, invece, per chi si è rioccupato come parasubordinato o come lavoratore autonomo.

L’Inps, con un recente messaggio [3], ha recepito le indicazioni del ministero del Lavoro, disponendo l’accettazione delle domande di certificazione del diritto all’Ape sociale per i disoccupati che, nel periodo successivo alla conclusione della prestazione di disoccupazione, siano stati rioccupati con prestazioni di lavoro occasionali (voucher) o con rapporti di lavoro subordinato che singolarmente considerati non superino i 6 mesi.

Conservazione dello stato di disoccupazione per rapporti a tempo indeterminato

Tuttavia, se la durata del contratto sotto i sei mesi non è dovuta alla scadenza del termine, ma a un licenziamento nell’ambito di un rapporto a tempo indeterminato (anche per scadenza del periodo di prova), lo stato di disoccupazione decade, a meno che non sia effettuata, entro 15 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, un’apposita domanda di conservazione dello stato di disoccupazione per non superamento del reddito annuo (pari a 8 mila euro se ci sono stati rapporti di lavoro subordinato, a 4800 euro se ci sono stati rapporti di lavoro autonomo). La domanda deve essere presentata al centro per l’impiego competente per territorio: se il lavoratore non presenta istanza nei termini si ritiene decaduto dallo stato di disoccupazione.

Riammissione all’Ape sociale per i disoccupati con nuovo lavoro

In base a quanto esposto, per quanto riguarda i lavoratori disoccupati che hanno trovato un nuovo lavoro subordinato di durata inferiore ai 6 mesi:

  • se la durata del contratto è risultata minore di 6 mesi, in quanto a termine, il lavoratore non decade dallo stato di disoccupazione e ha diritto al riesame della sua domanda di Ape sociale, se respinta;
  • se la durata del contratto è risultata minore di 6 mesi a causa di un licenziamento, ma il contratto risultava a tempo indeterminato, e il lavoratore non ha presentato domanda di mantenimento dello stato di disoccupazione, questi decade dallo stato di disoccupazione e non ha diritto al riesame della sua domanda di Ape sociale respinta; se la cessazione del rapporto a tempo indeterminato è avvenuta per dimissioni o per risoluzione consensuale, il lavoratore perde comunque lo stato di disoccupazione, in quanto non risulta aver perso involontariamente l’impiego;
  • se la durata del contratto è risultata minore di 6 mesi a causa di un licenziamento, ma il contratto risultava a tempo indeterminato, e il lavoratore ha presentato domanda di mantenimento dello stato di disoccupazione, il lavoratore non decade dallo stato di disoccupazione e ha diritto al riesame della sua domanda di Ape sociale.

note

[1] Ministero del Lavoro, nota n. 7214 del 13 ottobre 2017.

[2] Art. 19, Co.3, D.lgs. n. 150 del 2015.

[3] Inps Messaggio n. 4175/2017.


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