Tribunale di Napoli – Sezione IX civile – Sentenza 12 marzo 2018 n. 2459
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DEL DOTT. PAOLO MARIANI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al N.R.G. 25625/2015
TRA
(…) (C.F. (…)), rappresentata e difesa dagli avv.ti Ro.Ma. e Ti.Tr. ed elett.te dom.ta presso la prima in Napoli alla via (…)
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
(…) (P.I. (…)), rappresentata e difesa dall’avv. Ed.St., presso il cui studio è elett.te dom.ta in Napoli alla Via (…)
CONVENUTA
OGGETTO: Azione di pagamento di indennizzo assicurativo da polizza di responsabilità civile. RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Rilevato che l’attrice, con atto di citazione, regolarmente notificato alla controparte, conveniva in giudizio la (…) adducendo quanto segue: 1) che in data 09.10.2014 ella, in qualità di proprietaria della autovettura (…) di colore bianco tg (…), sottoscriveva un contratto di polizza furto e incendio n. (…) con la compagnia assicurativa (…), (doc. 2 del fascicolo attoreo); 2) che nella notte del 6 gennaio 2015, nonostante si trovasse munita di antifurto e custodita in un box auto dotato di serratura manuale, sito all’interno di un parco in N. alla via (…), l’autovettura veniva rubata da ignoti previa effrazione della serratura di chiusura del box; 3) che al momento del furto l’antifurto era azionato e le chiavi dell’auto erano state poste al di fuori dell’abitacolo, all’interno di una cassetta esterna anche essa dotata di serratura e posta all’interno del predetto box; 4) che prontamente, la mattina del 6 gennaio, avvedutasi di tale circostanza provvedeva a denunciare il furto presso il Commissariato P.S. Arenella della Questura di Napoli (doc. 3); 5) che di conseguenza ella sollecitava infruttuosamente, a mezzo raccomandata a/r del 26.03.2015, la (…) ad indennizzarla di quanto di spettanza per il furto subito (doc. 5); 6) che rimanendo inevasa tale richiesta adiva
l’autorità giudiziaria per ottenere l’accertamento dell’inadempimento contrattuale della compagnia assicuratrice e la relativa condanna della stessa al pagamento dell’indennizzo assicurativo commisurato al danno subito a causa del furto, quantificato in Euro 10.800,00 pari al valore commerciale dell’auto alla data del furto, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre spese di giudizio ed accessori di legge;
Si costituiva in giudizio la convenuta (…) eccependo essenzialmente l’illegittimità della domanda attorea attesa l’inoperatività della garanzia furto in conseguenza della violazione dell’art. 36.2 a mente del quale sarebbe escluso il diritto all’indennizzo per il furto se al momento dell’evento le chiavi d’accensione si trovavano all’interno o in prossimità del veicolo assicurato. Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea ed in subordine, in caso di accoglimento della stessa, che all’ammontare dell’indennizzo ritenuto di giustizia venisse applicato sia lo scoperto del 10% che la detrazione di Euro 250,00 a titolo di franchigia.
La domanda attorea è infondata e va pertanto rigettata per i motivi di seguito esposti.
E’ opportuno premettere che, qualora a sostegno della domanda parte attrice deduca l’inadempimento contrattuale di controparte (sia che richieda l’adempimento contrattuale, o la risoluzione e/o il risarcimento del danno), è suo onore probatorio dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e , se previsto, del termine di scadenza, mentre spetta a controparte fornire la prova del fatto impeditivo o estintivo del diritto ovvero dell’esatto adempimento dell’obbligazione contrattuale su di esso ricadente.
Nel caso di specie, parte attrice, nell’eccepire l’inadempimento di parte convenuta, risulta aver provato la fonte del rapporto negoziale (vedi copia in atti della polizza furto e incendio n. (…) datata 24.06.2014, doc. 2 fascicolo attoreo) e l’evento furto come dedotto e dichiarato nell’atto di citazione (vedi denuncia del 06.01.2015 al Commissariato P.S. Arenella, doc. 3 fascicolo attoreo).
Di contro, però, parte convenuta, risulta aver dedotto e fornito prova del fatto impeditivo del diritto di credito (all’indennizzo) azionato dall’istante.
In vero, dalla stessa prospettazione dei fatti resa dall’attrice, emerge la violazione da parte dell’assicurato della condizione prevista per il caso di incendio e furto dall’art. 36.2 lett. a) e c) del contratto di polizza (prodotto in copia dalla convenuta), in virtù del quale la copertura assicurativa è esclusa per il furto nel caso in cui il contraente non consegni alla compagnia assicuratrice il set completo di chiavi di accensione, ovvero se il furto è agevolato dalla presenza delle chiavi dell’auto all’interno o in prossimità del veicolo.
Tale fattispecie, anche alla luce di copiosa giurisprudenza in materia (tra le varie vedi Cass. 14.04.2005 n. 7763), rientra d’altra parte nella ipotesi di colpa grave dell’assicurato ai sensi dell’art. 1900 c.c., a tenore del quale l’assicuratore risulta esonerato dall’indennizzo ogniqualvolta vi sia la responsabilità del contraente nella determinazione dell’evento.
A fronte di ciò, a nulla risulta valere l’assunto attoreo secondo il quale “l’auto sarebbe stata riposta in un box chiuso con serratura manuale”, di cui è stata fornita prova dell’effrazione, e che le chiavi d’accensione dell’auto sarebbero state riposte sì all’interno del box ma “occultate in apposita scatola contenuta in un mobiletto all’interno del box”, come dichiarato in sede di denuncia.
In vero, non vi è dubbio che la pacifica circostanza che le chiavi di accensione del veicolo fossero state poste comunque nello stesso locale – box in cui si trovava l’autovettura rubata, ha concorso in maniera determinante nella causazione dell’evento – furto.
L’attrice pertanto, con tale imprudente condotta, ha senz’altro concorso con colpa grave nella determinazione dell’evento stesso e si è resa contrattualmente inadempiente a norma di polizza (ex art. 36.2 lett. a) e c) del contratto di polizza).
Al riguardo è anche opportuno precisare che, in via generale, il principio di cui all’art. 1900 c.c. trova applicazione anche quando la condotta dell’assicurato, caratterizzata dalla colpa grave, non sia stata la causa unica del verificarsi dell’evento dannoso.
Per tutte le ragioni innanzi esposte, la domanda attorea di adempimento contrattuale, ovvero di pagamento dell’indennizzo assicurativo dovuto per il furto subito, è infondata e va rigettata.
Tutte le ulteriori domande od eccezioni sollevate dalle parti risultano assorbite dalla presente statuizione.
Le spese processuali della convenuta seguono la soccombenza dell’attrice e si liquidano come da dispositivo a suo carico ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 in base ai valori medi tabellari previsti per ciascuna fase di giudizio effettivamente svolta, tenuto conto del valore della causa (scaglione da Euro 5.200,00 ad Euro 26.000,00) ed operata una riduzione del 30% in ragione della semplicità delle questioni affrontate e delle difese svolte dalle parti.
P .Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
A) Rigetta la domanda attorea di pagamento dell’indennizzo assicurativo;
B) Condanna l’attrice (…) al pagamento, in favore di (…), delle spese processuali che si liquidano in Euro 2.250,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sui compensi, Iva e Cpa.
Così deciso in Napoli il 12 marzo 2018. Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2018