Per l’affitto di box o posti auto la locazione non ha durata minima


Le parti sono libere di fissare il contenuto del contratto di locazione del box o posto auto per come meglio ritengono; non vi è alcun vincolo di legge.
La locazione di un box (o posto auto) non deve rispettare alcuna norma inderogabile di legge (quindi, sia le norme in materia di locazioni abitative, sia quelle in materia di locazioni a uso diverso).
Pertanto, salvo si voglia far ricorso a forme di contratto atipiche (per esempio al cosiddetto “contratto di parcheggio”), in tali casi, le parti sono completamente libere di fissare, per come meglio ritengono, la durata, il canone e il regime di ripartizione delle spese per la locazione del box.
È legittima, quindi, anche la stipula di un contratto di locazione di durata assai breve.
In caso di morosità, il locatore può agire sia con l’intimazione di sfratto per morosità [1], a norma dell’articolo 658 del Codice di procedura civile, sia con il ricorso ordinario [2]. Quest’ultima azione ha tuttavia tempi più lunghi.
note
[1] Ex art. 658 cod. proc. civ.
[2] Art. 447-bis cod. proc. civ.