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Il contratto a termine

1 Aprile 2021 | Autore:
Il contratto a termine

Contratto a tempo determinato: come funziona, decreto Dignità, durata complessiva, causali, proroghe, numero massimo di lavoratori.

Con l’entrata in vigore del decreto Dignità, è cambiato profondamente il contratto a termine: sono state infatti reintrodotte le causali del contratto, cioè le motivazioni per le quali è consentito apporre un termine al rapporto, è diminuito il numero massimo di proroghe possibili, è stata ridotta la durata massima del rapporto di lavoro e, in generale, sono state cancellate diverse disposizioni che consentivano una maggiore flessibilità alle imprese nell’utilizzo di questa tipologia contrattuale “a tempo”.

Al contrario, nel comparto scuola è stata abolita la durata massima complessiva del rapporto a termine, pari, secondo le disposizioni della cosiddetta legge sulla Buona Scuola, a 36 mesi. Sicuramente un ritorno al passato, rispetto alle precedenti previsioni normative.

Le novità introdotte dal decreto Dignità sono operative da tempo, quindi chi vorrebbe assumere lavoratori a termine, o chi li ha già assunti e pensa di doverli prorogare o di rinnovare il contratto, deve rivalutare la situazione e rifare i conti, per non ritrovarsi con costi non preventivati e, soprattutto, per non rischiare che i contratti, con i nuovi limiti relativi a durata e proroghe, siano trasformati in rapporti a tempo indeterminato. Bisogna però considerare che la normativa emergenziale, adottata a seguito dell’epidemia da Covid-19, consente importanti deroghe, relative alla possibilità di prorogare o rinnovare il contratto: le eccezioni valgono, però, sino al 31 dicembre 2021. Inoltre, non cambia il limite di durata massima del contratto.

Che cosa cambia, dunque, per le imprese che assumono lavoratori a tempo determinato? Per capire come gestire il lavoro a tempo determinato, vediamo subito come funziona il contratto a termine: quando può essere utilizzato, quali sono i nuovi adempimenti ed i nuovi costi, in quali casi si rischia la trasformazione del rapporto.

Che cos’è il contratto a termine?

Per contratto a tempo determinato, o a termine, s’intende un contratto di lavoro subordinato, cioè alle dipendenze di un datore di lavoro, che anziché essere a tempo indeterminato, quindi di durata indefinita, ha una scadenza.

In pratica, parliamo di contratto a termine quando c’è una clausola del contratto che indica la data di cessazione del rapporto.

Come deve essere stipulato il contratto a termine?

La fissazione del termine, a pena di nullità della clausola, deve risultare dal contratto di lavoro o dalla lettera di assunzione e deve essere redatta per iscritto.

Se dal contratto non risulta il termine, il contratto è inefficace solo nella parte in cui risulta essere a tempo determinato, e si considera, dunque, a tempo indeterminato.

Nel dettaglio, con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a 12 giorni, l’apposizione del termine al contratto è inefficace se non risulta, direttamente o indirettamente, da un atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni lavorativi dall’inizio dell’attività.

In quali casi è vietato il ricorso al termine?

Il contratto a termine non può essere stipulato:

  • per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
  • presso unità produttive nelle quali si è proceduto, nei 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto:
    • sia concluso per sostituire lavoratori assenti o per assumere lavoratori in mobilità, oppure
    • abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
  • presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del rapporto o una riduzione d’orario, in regime di cassa integrazione, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
  • da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi.

In caso di violazione dei divieti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Che cos’è la causale del contratto a termine?

La causale del contratto a termine non è altro che la motivazione per la quale viene concluso un contratto a tempo determinato, cioè la causa che giustifica l’apposizione del termine. In pratica, serve a spiegare perché il datore di lavoro assume il lavoratore “a scadenza” anziché a tempo indeterminato. La causale deve essere obbligatoriamente indicata solo per i contratti di durata superiore ai 12 mesi, per i rinnovi, e per le proroghe che determinano il superamento della durata complessiva di 12 mesi.

Quali sono le causali valide per il contratto a termine?

Secondo il decreto Dignità, che ha modificato il Testo unico sui contratti di lavoro [1], la stipula del contratto a tempo determinato è valida se le ragioni che la determinano sono:

  • ragioni temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro;
  • ragioni sostitutive;
  • ragioni connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

Un esempio di esigenze temporanee e oggettive, estranee all’attività ordinaria, può essere costituito dall’introduzione da parte di un’azienda, in via sperimentale per un certo numero di mesi, di una linea di produzione diversa dai prodotti normalmente venduti.
Un esempio di esigenza legata a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria può essere quello di un’azienda che deve vendere in un dato periodo di tempo tutto lo stock di merce a magazzino per poi ristrutturare l’immobile.

Quando è obbligatoria la causale del contratto a termine?

La causale è obbligatoria se il contratto dura più di 12 mesi, per ogni rinnovo del contratto, o per le proroghe, se comportano il superamento della durata di 12 mesi del contratto.

Come indicare le causali del contratto a termine?

La causale non deve riportare in modo generico il testo della motivazione descritta nella normativa. Per esempio, non è possibile indicare, come causale «esigenze temporanee e oggettive, estranee all’attività» o «esigenza temporanea di sostituzione di lavoratori».

La causale, inoltre, deve essere sufficientemente chiara ed univoca, non può apparire confusa o contraddittoria.

Se la causale è generica o contraddittoria è considerata inesistente: di conseguenza, il contratto viene convertito a tempo indeterminato, come se la causale non fosse stata indicata.

Non è sufficiente, ad ogni modo, per evitare la sanzione della conversione del rapporto a tempo indeterminato, indicare la causale in modo corretto. Le ragioni che motivano il ricorso al termine, difatti, possono essere comunque contestate, anche se è indicata correttamente la causale: in questi casi, il datore di lavoro è tenuto a provare in giudizio che l’esigenza che giustifica il ricorso al termine è concreta e non simulata.

Come indicare le causali sostitutive?

In caso di causale sostitutiva deve essere specificato il nominativo della persona sostituita, oltre al termine di scadenza del contratto: in pratica, bisogna indicare una data specifica di cessazione del contratto, non è sufficiente rimandare genericamente al rientro della persona sostituita.

Qual è la durata massima del contratto a termine?

In base alle previsioni del decreto Dignità, il rapporto di lavoro a termine stipulato tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, con le stesse mansioni o mansioni equivalenti, può avere una durata massima di 24 mesi. La durata complessiva di 36 mesi è valida soltanto per i contratti stipulati prima del 14 luglio 2018, salvo proroghe e rinnovi.

Proroga e rinnovo dei contratti a termine: emergenza coronavirus

Le regole riguardo alle proroghe ed ai rinnovi dei contratti a termine, a causa dell’emergenza coronavirus, sono cambiate più volte nell’arco dell’ultimo anno.

Si è iniziato col decreto Rilancio [2], con la previsione di una prima deroga temporanea fino al 30 agosto 2020 per alcune regole, deroga però limitata ai soli contratti a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020. Col successivo decreto Agosto è stata tolta la data limite di stipula del contratto originario ed ampliato il termine finale della deroga al 31 dicembre 2020. La legge di Bilancio 2021 [3] ha, poi, posticipato  la scadenza della deroga al 31 marzo 2021 ed infine il decreto Sostegni [4] ha introdotto un ulteriore posticipo al 31 dicembre 2021.

Ecco in che cosa consiste la deroga:

  • è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali [3], a prescindere dalla durata dei precedenti rapporti a termine tra le parti;
  • ferma restando la durata massima complessiva del contratto di 24 mesi;
  • sono fatti salvi i rinnovi e le proroghe già intervenuti.

Nel dettaglio:

  • la proroga è consentita anche oltre il 12° mese senza indicare la causale (cosiddetta “quinta proroga” o “proroga speciale”);
  • il rinnovo è sempre possibile senza indicare la causale e senza rispettare il cosiddetto periodo cuscinetto di 10 o 20 giorni.

Bisogna però considerare che:

  • la proroga o il rinnovo possono essere concordati con il dipendente non oltre il 31 dicembre 2021;
  • non può essere mai superato il limite massimo di durata di 24 mesi, che comprendono tutti i rapporti a termine tra le stesse parti, inclusi proroghe e rinnovi eventualmente svoltisi in precedenza, a prescindere da eventuali disposizioni più favorevoli del contratto collettivo applicato;
  • la proroga o il rinnovo possono essere esercitati una sola volta, anche se in precedenza è stato effettuato il numero massimo di 4 proroghe;
  • per beneficiare della proroga o del rinnovo non occorre indicare la causale.

Come funziona il regime transitorio del contratto a termine?

Le nuove regole sul contratto a termine non sono uguali per tutti, ma dipendono dalla data di assunzione e dalle date in cui sono effettuate eventuali proroghe e rinnovi.

Nel dettaglio, sono previsti diversi regimi:

  • se il rapporto a termine era in corso al 14 luglio 2018, è possibile continuare ad applicare senza modifiche il vecchio regime che non prevede le causali sino al 31 ottobre 2018, anche per proroghe e rinnovi, a prescindere dalla durata complessiva del contratto;
  • se il rapporto a termine è stato stipulato dal 14 luglio 2018 e la sua durata complessiva supera i 12 mesi, deve essere obbligatoriamente indicata la causale;
  • se il rapporto a termine è stato stipulato dal 14 luglio e sino all’11 agosto 2018 senza causale, ma interviene un rinnovo o una proroga che determina il superamento dei 12 mesi di durata complessiva, fino al 31 ottobre continua ad applicarsi il vecchio regime per le proroghe e i rinnovi, quindi le motivazioni del ricorso al termine non dovrebbero essere indicate; quest’interpretazione del decreto Dignità non è, però, unanime, pertanto è opportuno attendere chiarimenti ufficiali;
  • se il contratto è stipulato dal 12 agosto 2018 in poi, le nuove regole valgono da subito.

Rapporto a termine senza causale con i contratti di prossimità

La previsione della causale obbligatoria, per i contratti a termine oltre i 12 mesi, e per i rinnovi e le proroghe che determinano il superamento di questa soglia, crea non pochi problemi nell’amministrazione del personale. Molti non sanno, però, che il decreto Dignità non ha abolito la normativa sui contratti di prossimità [5]: i contratti collettivi di secondo livello, che possono essere sia territoriali che aziendali, difatti, possono modificare la disciplina del contratto a tempo determinato, in deroga ad alcune disposizioni normative (nel rispetto dei principi costituzionali e degli obblighi derivanti al nostro Paese per effetto di accordi internazionali o normative europee) e dei contratti collettivi nazionali: sembrerebbe possibile anche derogare alle disposizioni che riguardano le causali.

I contratti di prossimità, per poter derogare alla legge, devono però prevedere una delle seguenti finalità: maggiore occupazione, qualità dei contratti di lavoro, adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, emersione del lavoro nero, incrementi di competitività e di salario, gestione delle crisi aziendali e occupazionali, investimenti e avvio di nuove attività.

Potrebbero essere previste dai contratti di prossimità, ad esempio, nuove causali, ossia ragioni più elastiche che giustifichino il ricorso al tempo determinato: l’importante è che non si perda di vista la finalità del contratto di secondo livello, e che questo non sia puramente volto a bypassare le nuove previsioni del decreto Dignità.

Alcuni contratti non prevedono causali aggiuntive, ma allungano il periodo massimo in cui non sono obbligatorie le causali. Non è ammessa la stipula di contratti di prossimità a livello nazionale. L’argomento è comunque molto dibattuto.

Il contratto a termine può proseguire dopo la scadenza?

Dopo la scadenza del termine originario o validamente prorogato, o dopo il periodo di durata massima complessiva di 24 mesi (o di 36 mesi, per i vecchi rapporti), il lavoro può proseguire di fatto:

  • per 30 giorni (se il contratto ha una durata inferiore a 6 mesi);
  • per 50 giorni (se il contratto ha una durata maggiore di 6 mesi);

In queste ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al dipendente una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto, pari al 20%, fino al decimo giorno successivo, ed al 40% per ciascun giorno ulteriore.

Se il rapporto di lavoro oltrepassa il periodo di prosecuzione di fatto, il contratto si considera trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato, a far data dal superamento dei 30 o dei 50 giorni.

Quante volte può essere prorogato il contratto a termine?

Il contratto a tempo determinato, a seguito delle previsioni del decreto Dignità, può essere prorogato sino a un massimo di 4 volte.

Perché sia valida, la proroga deve essere accettata e firmata dal lavoratore, nonché comunicata telematicamente ai servizi per l’impiego del proprio territorio, con modello Unilav.

Non c’è invece un numero massimo di rinnovi, purché si rispetti la durata massima del contratto e si indichino le causali.

Tra due contratti a termine il lavoratore deve fare una pausa?

Secondo l’attuale disciplina del contratto a termine, se il rapporto di lavoro cessa, e si intende stipulare un nuovo contratto a tempo determinato, è necessario che trascorra un lasso di tempo tra il primo e il secondo contratto, il cosiddetto periodo cuscinetto, o stop and go, pari a:

  • 10 giorni, se la durata del primo contratto è inferiore ai 6 mesi;
  • 20 giorni, se la durata del primo contratto è superiore ai 6 mesi.

Gli intervalli sono stati ridotti dal Decreto del fare del 2013, in quanto la riforma Fornero del mercato del lavoro li aveva portati, rispettivamente, a 60 e 90 giorni.

Il mancato rispetto di questo periodo di pausa determina la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato. Il decreto Dignità prevede la non applicazione del periodo cuscinetto nel contratto di somministrazione a termine.

È possibile superare la durata massima del contratto a termine?

In alcuni casi è consentito stipulare un nuovo rapporto a tempo determinato, nonostante sia stata raggiunta la durata massima cumulativa di tutti i periodi di lavoro a termine, compresi eventuali periodi di lavoro svolti in somministrazione, aventi ad oggetto le stesse mansioni o mansioni equivalenti.

Il nuovo contratto di lavoro, perché sia valido, deve essere stipulato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente: si tratta del cosiddetto contratto in deroga assistita (contrariamente al nome, per questa tipologia di contratto l’assistenza sindacale non è più obbligatoria [6]), che può essere anche contenuto in un accordo di prossimità: in quest’ultimo caso, l’Ispettorato verifica del rispetto dell’apposizione della causale, del periodo cuscinetto, della durata massima ed accerta la genuinità del consenso del lavoratore.

La durata del nuovo contratto non può superare i 12 mesi.

Qual è il numero massimo di lavoratori a termine che possono essere assunti?

Secondo le attuali previsioni normative, è possibile assumere un massimo di lavoratori a termine pari al 20% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato, al 1° gennaio dell’anno in corso. Se si supera questo limite, però, il contratto dei lavoratori “in eccedenza” non viene trasformato a tempo indeterminato, ma l’azienda è soggetta a delle sanzioni.

Diritto di precedenza con contratto a termine

Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi (anche aziendali), il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti di lavoro a termine presso la stessa azienda, abbia svolto l’attività lavorativa per più di 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni effettuate dal datore di lavoro:

  • a tempo indeterminato;
  • entro i successivi 12 mesi;
  • con riferimento alle mansioni già svolte in esecuzione di uno o più rapporti a termine.

Il diritto di precedenza:

  • deve essere espressamente richiamato nell’atto scritto di apposizione del termine;
  • non è automatico, ma il dipendente deve manifestare per iscritto la propria volontà al datore di lavoro entro 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto;
  • si estingue una volta trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto.

Come funziona il contratto a termine nel pubblico impiego?

Innanzitutto, bisogna sapere che, con le pubbliche amministrazioni, si possono instaurare i seguenti rapporti di lavoro:

  • lavoro dipendente ordinario: questo è accessibile con concorso, o selezione pubblica, che apre la strada al contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato;
  • lavoro flessibile: si tratta ugualmente di lavoro dipendente, ma con particolarità connesse al tempo (ad esempio a tempo determinato) o alle modalità; le Pubbliche Amministrazioni possono avvalersi del lavoro flessibile per esigenze di carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale, nelle seguenti forme contrattuali:
    • lavoro subordinato a tempo determinato (contratto a termine);
    • somministrazione di lavoro a tempo determinato (contratto di somministrazione);
    • altre forme di lavoro previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell’impresa, nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l’applicazione nelle amministrazioni pubbliche.

Nell’utilizzo del lavoro flessibile, le pubbliche amministrazioni devono rispettare principi di imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere all’utilizzo dello stesso lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori ai 3 anni nell’arco degli ultimi 5 anni.

La nuova normativa del rapporto a termine nella scuola, non prevedendo limiti massimi di durata del contratto, si pone dunque in netto contrasto con la normativa del rapporto a termine nel pubblico impiego.

Per approfondire: Lavoro nelle pubbliche amministrazioni.

Come funziona il contratto a termine nella scuola?

La legge sulla Buona Scuola prevedeva, per i rapporti a termine, il divieto di superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi, per i contratti stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali.

Il limite massimo di durata era stato introdotto per limitare i ricorsi dei supplenti, che domandavano il risarcimento per aver lavorato sulla base di contratti a termine rinnovati continuamente nel tempo, senza un limite massimo di durata: questa situazione era stata dichiarata illegittima, in quanto incompatibile con le norme comunitarie.

Col decreto Dignità, il limite massimo di durata del contratto a termine è stato abolito, per il personale della scuola: questo probabilmente farà sorgere dei nuovi contenziosi, da parte dei supplenti precari i cui rapporti saranno reiterati indefinitamente.


note

[1] Art. 19, Co. 1, D.lgs. 81/2015.

[2] Art. 93 Co. 1 bis DL 34/2020 convertito in L 77/2020.

[3] Art.1, co. 270, legge di Bilancio 2021 (testo in via di approvazione).

[4] DL 41/2021.

[5] Art. 8 DL 138/2011.

[6] Art. 19 Co. 3 D.lgs. 81/2015.


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1 Commento

  1. Buongiorno
    Per chi lavora nella sanita’ la legge dignita’ come viene interpetrata?

    io ho un contratto a tempo determinato che mi scade il 31 ottobre 2018 .

    il mio contratto e stato stipulato prima del 14 luglio 2018

    Per adesso ho 25 mesi di lavoro.

    Mi chiedo : al 31 ottobre 2018 faccio 28 mesi di servio mi faranno il contratto a tempo inderminato?

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