Fondo di Garanzia per PMI anche per i professionisti. Rafforzate le garanzie


Il Decreto del Fare ha esteso ai professionisti gli interventi previsti dal Fondo di Garanzia in favore di piccole e medie imprese; la legge di conversione, in vigore dallo scorso 21 agosto, rafforza le misure in favore delle aziende.
La legge di conversione del Decreto “del Fare” [1], appena approvata dal Parlamento, contiene due particolari misure volte a incidere sul Fondo di Garanzia in favore delle PMI. Si tratta, da un lato, dell’estensione dei suddetti benefici anche ai professionisti; dall’altro lato sono state approvate alcune disposizioni che rafforzano le garanzie del Fondo medesimo.
Estensione dei benefici ai professionisti
Anche i professionisti (purché iscritti a un ordine o aderenti ad associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico [2]) possono ora usufruire del Fondo di garanzia originariamente predisposto in favore delle piccole e medie imprese. È questa una delle più interessanti novità del Decreto “del Fare” che, dopo l’approvazione della legge di conversione, è stato pubblicato lo scorso 21 agosto sulla Gazzetta Ufficiale [3].
La nuova norma subordina il beneficio alla adozione di un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Rafforzamento del fondo per le PMI
Entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale saranno adottate specifiche disposizioni volte ad assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese.
In particolare viene previsto l’aggiornamento, in base al ciclo economico e all’andamento del mercato finanziario e creditizio, dei criteri di valutazione delle imprese ai fini dell’accesso al Fondo e della misura dell’accantonamento a titolo di coefficiente di rischio.
Inoltre, è stato predisposto l’incremento, sull’intero territorio nazionale, della misura massima della garanzia diretta concessa dal Fondo fino all’80% dell’ammontare dell’operazione finanziaria, con riferimento alle “operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni” e alle “operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi”. La misura massima di copertura della garanzia diretta si applica anche alle operazioni in favore di imprese ubicate in aree di crisi.
In ultimo sono state semplificate le procedure e modalità di presentazione delle domande attraverso un maggior ricorso a modalità telematiche “di ammissione alla garanzia e di gestione delle relative pratiche”.
note
[1] DL 69/2013.
[2] Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e in possesso dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4 del 2013
[3] In particolare la legge di conversione ha aggiunto il comma 5 bis all’articolo 39 del d.l. 201 del 2011, istitutivo del Fondo di Garanzia per piccole e medie imprese.