Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Legare il muso al cane per non farlo abbaiare è legale?

15 Agosto 2018
Legare il muso al cane per non farlo abbaiare è legale?

Maltrattamento di animali: quando la museruola è lecita e quando invece fa scattare il reato.

Diversi condomini del palazzo si sono lamentati del tuo cane: ogni volta che vai via di casa, anche se per poco tempo, abbaia in continuazione. Durante le notti estive, esce fuori sul balcone e, comunicando con gli altri cani dei dintorni, disturba il vicinato svegliando chi dorme. Fin quando ci sei tu puoi distrarlo e, magari, dargli da mangiare. Il problema si pone quando sei costretto ad assentarti per lavoro. Non volendo subire un’azione legale per risarcimento dei danni, sei stato costretto a utilizzare una soluzione drastica: una museruola o, meglio ancora, una fascetta di plastica. L’animale resta così forzatamente in silenzio e nessuno può più lamentarsi. Senonché, un giorno, il cane è uscito dal terrazzo e un vicino lo ha visto con tanto di “costrizione”. Un po’ il senso di pena, un po’ la rivalità nei tuoi riguardi, lo spettatore non se l’è fatto ripetere due volte e ha avvisato i carabinieri. Ora pende su di te un procedimento penale per maltrattamento di animali. Come deciderà il giudice? Sarai ritenuto responsabile o potrai contare su un’assoluzione facendo leva sul fatto di essere stato costretto per non molestare i vicini? Legale il muso al cane per non farlo abbaiare è legale? Sulla questione si è di recente espresso il Tribunale di Taranto [1]. Ecco cosa hanno detto i giudici in questa occasione.

Maltrattamento di animali

Il codice penale [2] punisce il reato di maltrattamento di animali e stabilisce: «Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro».

Vengono così sanzionati tutti quei comportamenti incompatibili con le esigenze naturali dell’animale che vanno indiscutibilmente salvaguardate. Tali comportamenti – recita la norma – possono essere attuati in due modi:

con crudeltà: in tal caso si richiede la volontà specifica di agire con questo fine. Chi è costretto a uccidere un topo per disinfestare il giardino o a mettere del veleno nella tana di una talpa per salvaguardare il raccolto non può essere incriminato;

senza necessità: in tal caso si richiede semplicemente un condotta cosciente e volontaria. Non rischia il penale chi uccide una cane che sta per azzannare i propri figli o chi uccide una gallina per mangiarla. Ma chi sevizia un gatto senza alcuna ragione sarà condannato penalmente.

Legare il muso al cane: rischi legali

Legare il muso del proprio cane con una fascetta di plastica per impedirgli di abbaiare costituisce un comportamento insopportabile per l’animale e incompatibile con le sue caratteristiche di specie, essendo l’abbaio la principale forma di comunicazione di tale animale. In tal caso, scatta il reato di maltrattamento di animali previsto dal codice penale. Non rileva il fatto che si sia agito in questo modo per salvaguardare i vicinato dal rumore provocato dall’animale e impedire che lo stesso fosse sequestrato. Del resto non è la prima volta che i giudici sanciscono il diritto del cane ad abbaiare, un diritto che deve incontrare anche una certa tolleranza da parte di chi vive nelle adiacenze. Il tutto ovviamente non deve essere accentuato dalla condotta colpevole del padrone per aver questi – tanto per fare un esempio – lasciato per molte ore il quadrupede da solo a casa o senza mangiare.

Nel caso di specie, gli imputati avevano maltrattato il cane di loro proprietà, «legandogli il muso con una fascetta che gli impediva di abbaiare, così sottoponendolo a comportamenti insopportabili e del tutto incompatibili con le caratteristiche etologiche» dell’animale. Tutto era partito da una segnalazione anonima alla Centrale Operativa dei Carabinieri di una località marina pugliese del maltrattamento di un animale. Gli agenti, recatisi sul posto, notavano la presenza, in un cortile chiuso da un cancello, di un cane di media taglia che aveva il muso legato. L’abbaio è, infatti – si legge nella sentenza in commento – la principale forma di comunicazione del cane e la scelta di legargli il muso con una fascetta, con le sofferenze e difficoltà anche respiratorie collegate, non può che integrare una condotta vietata dalla norma incriminatrice.


note

[1] Trib. Taranto, sent. n. 492/18 del 7.03.2018.

[2] Art. 544ter cod. pen.

 

Tribunale di Taranto – Sezione I penale – Sentenza 7 marzo 2018 n. 492

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TARANTO

PRIMA SEZIONE PENALE

in composizione monocratica

Il Giudice Dr. Tiziana LOTITO all’udienza del 21.02.2018 con l’intervento del Pubblico Ministero Dr. M.T.LA. (V.P.O.) l’assistenza del Cancelliere Be.De.

Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA

Nel processo penale a carico di:

1) (…) nata a C. il (…) e res. in M. di G. (T.)alla Via (…)

LIBERA ASSENTE ex art. 420 bis c.p.p.

2) (…) nato a R. il (…) e res. in M. di G. (T.) alla Via (…) LIBERO ASSENTE ex art. 420 bis c.p.p.

IMPUTATI

Del reato di cui agli artt. 110 – 544 ter c.p. per avere, in concorso fra loro, maltrattato un cane di loro proprietà, legandogli il muso per impedirgli di abbaiare, così sottoponendo l’animale a comportamenti insopportabili e comunque incompatibili con le sue caratteristiche etologiche.

Con l’intervento del difensore di fiducia avv. Gi.Va. presente

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 27.06.2016, ex art. 464 comma 1 c.p.p., il GIP sede disponeva procedersi con giudizio immediato nei confronti di (…) e di (…) per rispondere del reato loro ascritto, come riportato in epigrafe.

Nel corso della prima udienza, tenutasi in data 02.11.2016, questo giudice disponeva procedersi in assenza degli imputati, ex art. 420 bis c.p.p., revocava il decreto penale opposto, dichiarava aperto il dibattimento, ammetteva le prove e rinviava il processo all’udienza del 25.10.2017 per l’escussione dei testi della lista del PM e per l’esame degli imputati.

All’udienza del 25.10.2017 questo giudice rinviava il processo all’udienza del 21.02.2018 attesa l’assenza dei testi della lista del PM.

All’udienza del 21.02.2018 le parti concordavano l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento al fine della piena utilizzabilità probatoria, anche in luogo dell’escussione dei testi alla cui audizione il PM dichiarava di rinunciare, di quanto indicato nel verbale di udienza e questo giudice disponeva in conformità; quindi, preso atto del comportamento concludente degli imputati, non comparsi a rendere esame, e della circostanza che il PM rappresentava di non avere dichiarazioni da acquisire ex art. 513 c.p.p., dichiarava chiusa l’istruttoria dibattimentale, utilizzabili gli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento e, sulle conclusioni delle parti, definiva il processo con la pronuncia di sentenza di condanna degli imputati ritenuti colpevoli dell’imputazione loro ascritta.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall’istruttoria dibattimentale emerge quanto segue.

Dall’annotazione di servizio del 04.10.2013 dei Carabinieri della Stazione di Marina di Ginosa, della quale le parti hanno concordato l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento al fine della piena utilizzabilità probatoria, si apprende che i militari della suddetta Stazione, su disposizione della Centrale Operativa, alle ore 00.20, si recavano alla via (…), essendo stato segnalato da (…) il maltrattamento di un cane; che i militari, giunti sul posto, notavano la presenza, in un cortile chiuso da un cancello, di un cane meticcio di colore bianco e marrone che aveva il muso legato con una fascetta di plastica di colore nero ed aveva difficoltà ad abbaiare; che, immediatamente, i militari citofonavano presso l’abitazione adiacente al cortile e venivano ricevuti alla porta dagli odierni imputati, ai quali chiedevano di chi fosse il cane e chi e per quale motivo gli avesse legato il muso; che il P. dichiarava che il cane era di sua proprietà e che non sapeva chi avesse potuto mettergli la fascetta e la (…), liberando il cane dalla fascetta, diceva pure di non sapere chi poteva aver compiuto tale gesto.

Dal verbale di sopralluogo del 20.09.2013 della (…) – Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari effettuato dal dott. (…) presso l’abitazione della (…), sita alla via T. 9, e alla presenza della stessa, su segnalazione inoltrata dal Comando dei Vigili Urbani di Ginosa, si apprende che lo stesso effettuava una verifica dello stato di benessere di un cane meticcio di sesso maschile dell’età di nove mesi identificato con microchip (si veda verbale di sopralluogo del quale le parti hanno concordato l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento al fine della piena utilizzabilità probatoria).

Così ricostruiti i fatti, non vi è dubbio sulla ricorrenza degli elementi costitutivi del reato ascritto agli imputati in questa sede.

L’art. 544 ter c.p., rubricato maltrattamento di animali, recita al primo comma che “chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito…”.

All’uopo deve osservarsi, in linea generale, che “integra il delitto ex art. 544 ter non solo una condotta generatrice di lesioni, ma altresì la condotta che attenti al benessere dell’animale ed alle sue caratteristiche etologiche attraverso comportamenti incompatibili con le esigenze naturali dell’animale che vanno indiscutibilmente salvaguardate. La nozione di “comportamenti insopportabili” per l’animale non assume significato assoluto, bensì relativo inteso quale contrasto tra il comportamento proprio della specie di riferimento come ricostruita dalla scienza naturale” (Cass. Pen. Sez. III sentenza n. 39159 del 27.03.2014).

Ed ancora, il reato di cui all’art. 544 ter c.p. si concretizza nella imposizione di comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche dell’animale, attuata non già necessariamente per crudeltà, ma anche senza necessità.

Peraltro, il delitto di cui all’art. 544 ter c.p. necessita del dolo specifico solo se commesso per crudeltà, essendo altrimenti sufficiente il dolo generico, di talché nel caso di comportamento delittuoso posto in essere senza necessità è sufficiente che la condotta sia cosciente e volontaria (cfr. Trib. Caserta sentenza del 20.01.2015).

Nel caso di specie, la compiuta istruttoria ha consentito di accertare che entrambi gli imputati hanno maltrattato il cane di loro proprietà, legandogli il muso con una fascetta che gli impediva di abbaiare, così sottoponendolo a comportamenti insopportabili e del tutto incompatibili con le caratteristiche etologiche del cane, avuto riguardo alla circostanza che l’abbaio è la principale forma di comunicazione del cane ed alle intuibili sofferenze e difficoltà anche respiratorie collegate alla costrizione del muso, legato con una fascetta.

Sulla scorta delle emergenze processuali, come sopra sunteggiate, pertanto, non vi è dubbio sulla penale responsabilità degli imputati per il delitto agli stessi ascritto.

Gli imputati, poi, restando assenti nel processo e non comparendo a rendere il chiesto esame, non hanno offerto alcuna prova contraria rispetto alle chiare risultanze dibattimentali inerenti la penale responsabilità per il delitto loro ascritto come accertata in dibattimento.

Appare invero del tutto inverosimile e non credibile quanto dagli stesso dichiarato ai militari al momento del controllo, come risultante dalla nota di sommaria ricostruzione dei fatti e dell’annotazione di servizio delle quali le parti hanno concordato l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento, ossia che gli stessi non sapevano chi potesse avere legato il muso del cane con la fascetta, non essendo emerso elemento alcuno per ritenere che altre persone, diverse dai proprietari del cane, potessero avere legato il muso dello stesso con una fascetta per impedirgli di abbaiare, dal momento che il cane si trovava peraltro nel giardino adiacente l’abitazione degli imputati, regolarmente chiuso da un cancello, e che gli imputati avevano già subito un precedente sopralluogo da parte della (…), su segnalazione dei Vigili Urbani, preordinato proprio all’accertamento dello stato di benessere del cane.

E’ appena il caso di rilevare che la condotta delittuosa può ascriversi ad entrambi gli imputati in concorso, come contestato nell’editto di accusa, dal momento che il cane era detenuto dagli stessi nelle pertinenze dell’abitazione di talché era nella diretta percezione visiva e nel controllo di entrambi.

Appare chiaro, quindi, che gli imputati con la condotta sopra descritta abbiano maltrattato e cagionato al cane dagli stessi detenuto sofferenza senza alcuna necessità, sottoponendolo a comportamenti insopportabili e incompatibili con le relative esigenze etologiche.

Con riguardo al trattamento sanzionatorio tenuto conto dei criteri di cui all’art. 133 c.p. valutati nel loro complesso, in particolar modo delle modalità delle azioni e dell’intensità del dolo, ostative al riconoscimento in favore degli imputati delle circostanze attenuanti generiche, si ritiene adeguata la pena di mesi cinque di reclusione per l’imputata (…) e di mesi sei di reclusione per l’imputato P. oltre al pagamento delle spese processuali.

Le risultanze del certificato del casellario giudiziale della (…) consentono di effettuare una prognosi positiva in ordine alla futura astensione della stessa da condotte di rilievo penale con conseguente concessione del beneficio di cui all’art. 163 c.p.

Uguale prognosi non può effettuarsi per il P. avendo lo stesso già riportato sentenza di condanna con pena sospesa per fatti posti in essere successivamente a quelli per cui è processo, come risultante dal certificato del casellario giudiziale.

Il particolare disvalore della condotta posta in essere non rende gli imputati meritevoli del beneficio di cui all’art. 175 c.p., ostandovi per il (…) pure la sentenza di condanna già riportata e annotata nel certificato del casellario giudiziale.

Motivi riservati in giorni 15.

P .Q.M.

Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara (…) e (…) colpevoli del reato loro ascritto e condanna (…) alla pena di mesi cinque di reclusione e (…) alla pena di mesi sei di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l’art. 163 c.p. ordina che l’esecuzione della pena sia sospesa entro i limiti e secondo le condizioni di legge nei confronti di (…).

Così deciso in Taranto il 21 febbraio 2018. Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2018.


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

1 Commento

  1. E i vicini che devono sopportare ore ininterrotte di 5 o 6 cani che abbaiano senza smettere devono solo cambiare casa, immagino

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube