Tribunale di Taranto – Sezione I penale – Sentenza 7 marzo 2018 n. 492
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
PRIMA SEZIONE PENALE
in composizione monocratica
Il Giudice Dr. Tiziana LOTITO all’udienza del 21.02.2018 con l’intervento del Pubblico Ministero Dr. M.T.LA. (V.P.O.) l’assistenza del Cancelliere Be.De.
Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA
Nel processo penale a carico di:
1) (…) nata a C. il (…) e res. in M. di G. (T.)alla Via (…)
LIBERA ASSENTE ex art. 420 bis c.p.p.
2) (…) nato a R. il (…) e res. in M. di G. (T.) alla Via (…) LIBERO ASSENTE ex art. 420 bis c.p.p.
IMPUTATI
Del reato di cui agli artt. 110 – 544 ter c.p. per avere, in concorso fra loro, maltrattato un cane di loro proprietà, legandogli il muso per impedirgli di abbaiare, così sottoponendo l’animale a comportamenti insopportabili e comunque incompatibili con le sue caratteristiche etologiche.
Con l’intervento del difensore di fiducia avv. Gi.Va. presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 27.06.2016, ex art. 464 comma 1 c.p.p., il GIP sede disponeva procedersi con giudizio immediato nei confronti di (…) e di (…) per rispondere del reato loro ascritto, come riportato in epigrafe.
Nel corso della prima udienza, tenutasi in data 02.11.2016, questo giudice disponeva procedersi in assenza degli imputati, ex art. 420 bis c.p.p., revocava il decreto penale opposto, dichiarava aperto il dibattimento, ammetteva le prove e rinviava il processo all’udienza del 25.10.2017 per l’escussione dei testi della lista del PM e per l’esame degli imputati.
All’udienza del 25.10.2017 questo giudice rinviava il processo all’udienza del 21.02.2018 attesa l’assenza dei testi della lista del PM.
All’udienza del 21.02.2018 le parti concordavano l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento al fine della piena utilizzabilità probatoria, anche in luogo dell’escussione dei testi alla cui audizione il PM dichiarava di rinunciare, di quanto indicato nel verbale di udienza e questo giudice disponeva in conformità; quindi, preso atto del comportamento concludente degli imputati, non comparsi a rendere esame, e della circostanza che il PM rappresentava di non avere dichiarazioni da acquisire ex art. 513 c.p.p., dichiarava chiusa l’istruttoria dibattimentale, utilizzabili gli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento e, sulle conclusioni delle parti, definiva il processo con la pronuncia di sentenza di condanna degli imputati ritenuti colpevoli dell’imputazione loro ascritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dall’istruttoria dibattimentale emerge quanto segue.
Dall’annotazione di servizio del 04.10.2013 dei Carabinieri della Stazione di Marina di Ginosa, della quale le parti hanno concordato l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento al fine della piena utilizzabilità probatoria, si apprende che i militari della suddetta Stazione, su disposizione della Centrale Operativa, alle ore 00.20, si recavano alla via (…), essendo stato segnalato da (…) il maltrattamento di un cane; che i militari, giunti sul posto, notavano la presenza, in un cortile chiuso da un cancello, di un cane meticcio di colore bianco e marrone che aveva il muso legato con una fascetta di plastica di colore nero ed aveva difficoltà ad abbaiare; che, immediatamente, i militari citofonavano presso l’abitazione adiacente al cortile e venivano ricevuti alla porta dagli odierni imputati, ai quali chiedevano di chi fosse il cane e chi e per quale motivo gli avesse legato il muso; che il P. dichiarava che il cane era di sua proprietà e che non sapeva chi avesse potuto mettergli la fascetta e la (…), liberando il cane dalla fascetta, diceva pure di non sapere chi poteva aver compiuto tale gesto.
Dal verbale di sopralluogo del 20.09.2013 della (…) – Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari effettuato dal dott. (…) presso l’abitazione della (…), sita alla via T. 9, e alla presenza della stessa, su segnalazione inoltrata dal Comando dei Vigili Urbani di Ginosa, si apprende che lo stesso effettuava una verifica dello stato di benessere di un cane meticcio di sesso maschile dell’età di nove mesi identificato con microchip (si veda verbale di sopralluogo del quale le parti hanno concordato l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento al fine della piena utilizzabilità probatoria).
Così ricostruiti i fatti, non vi è dubbio sulla ricorrenza degli elementi costitutivi del reato ascritto agli imputati in questa sede.
L’art. 544 ter c.p., rubricato maltrattamento di animali, recita al primo comma che “chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito…”.
All’uopo deve osservarsi, in linea generale, che “integra il delitto ex art. 544 ter non solo una condotta generatrice di lesioni, ma altresì la condotta che attenti al benessere dell’animale ed alle sue caratteristiche etologiche attraverso comportamenti incompatibili con le esigenze naturali dell’animale che vanno indiscutibilmente salvaguardate. La nozione di “comportamenti insopportabili” per l’animale non assume significato assoluto, bensì relativo inteso quale contrasto tra il comportamento proprio della specie di riferimento come ricostruita dalla scienza naturale” (Cass. Pen. Sez. III sentenza n. 39159 del 27.03.2014).
Ed ancora, il reato di cui all’art. 544 ter c.p. si concretizza nella imposizione di comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche dell’animale, attuata non già necessariamente per crudeltà, ma anche senza necessità.
Peraltro, il delitto di cui all’art. 544 ter c.p. necessita del dolo specifico solo se commesso per crudeltà, essendo altrimenti sufficiente il dolo generico, di talché nel caso di comportamento delittuoso posto in essere senza necessità è sufficiente che la condotta sia cosciente e volontaria (cfr. Trib. Caserta sentenza del 20.01.2015).
Nel caso di specie, la compiuta istruttoria ha consentito di accertare che entrambi gli imputati hanno maltrattato il cane di loro proprietà, legandogli il muso con una fascetta che gli impediva di abbaiare, così sottoponendolo a comportamenti insopportabili e del tutto incompatibili con le caratteristiche etologiche del cane, avuto riguardo alla circostanza che l’abbaio è la principale forma di comunicazione del cane ed alle intuibili sofferenze e difficoltà anche respiratorie collegate alla costrizione del muso, legato con una fascetta.
Sulla scorta delle emergenze processuali, come sopra sunteggiate, pertanto, non vi è dubbio sulla penale responsabilità degli imputati per il delitto agli stessi ascritto.
Gli imputati, poi, restando assenti nel processo e non comparendo a rendere il chiesto esame, non hanno offerto alcuna prova contraria rispetto alle chiare risultanze dibattimentali inerenti la penale responsabilità per il delitto loro ascritto come accertata in dibattimento.
Appare invero del tutto inverosimile e non credibile quanto dagli stesso dichiarato ai militari al momento del controllo, come risultante dalla nota di sommaria ricostruzione dei fatti e dell’annotazione di servizio delle quali le parti hanno concordato l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento, ossia che gli stessi non sapevano chi potesse avere legato il muso del cane con la fascetta, non essendo emerso elemento alcuno per ritenere che altre persone, diverse dai proprietari del cane, potessero avere legato il muso dello stesso con una fascetta per impedirgli di abbaiare, dal momento che il cane si trovava peraltro nel giardino adiacente l’abitazione degli imputati, regolarmente chiuso da un cancello, e che gli imputati avevano già subito un precedente sopralluogo da parte della (…), su segnalazione dei Vigili Urbani, preordinato proprio all’accertamento dello stato di benessere del cane.
E’ appena il caso di rilevare che la condotta delittuosa può ascriversi ad entrambi gli imputati in concorso, come contestato nell’editto di accusa, dal momento che il cane era detenuto dagli stessi nelle pertinenze dell’abitazione di talché era nella diretta percezione visiva e nel controllo di entrambi.
Appare chiaro, quindi, che gli imputati con la condotta sopra descritta abbiano maltrattato e cagionato al cane dagli stessi detenuto sofferenza senza alcuna necessità, sottoponendolo a comportamenti insopportabili e incompatibili con le relative esigenze etologiche.
Con riguardo al trattamento sanzionatorio tenuto conto dei criteri di cui all’art. 133 c.p. valutati nel loro complesso, in particolar modo delle modalità delle azioni e dell’intensità del dolo, ostative al riconoscimento in favore degli imputati delle circostanze attenuanti generiche, si ritiene adeguata la pena di mesi cinque di reclusione per l’imputata (…) e di mesi sei di reclusione per l’imputato P. oltre al pagamento delle spese processuali.
Le risultanze del certificato del casellario giudiziale della (…) consentono di effettuare una prognosi positiva in ordine alla futura astensione della stessa da condotte di rilievo penale con conseguente concessione del beneficio di cui all’art. 163 c.p.
Uguale prognosi non può effettuarsi per il P. avendo lo stesso già riportato sentenza di condanna con pena sospesa per fatti posti in essere successivamente a quelli per cui è processo, come risultante dal certificato del casellario giudiziale.
Il particolare disvalore della condotta posta in essere non rende gli imputati meritevoli del beneficio di cui all’art. 175 c.p., ostandovi per il (…) pure la sentenza di condanna già riportata e annotata nel certificato del casellario giudiziale.
Motivi riservati in giorni 15.
P .Q.M.
Visti gli artt. 533 e 535 c.p.p. dichiara (…) e (…) colpevoli del reato loro ascritto e condanna (…) alla pena di mesi cinque di reclusione e (…) alla pena di mesi sei di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali.
Visto l’art. 163 c.p. ordina che l’esecuzione della pena sia sospesa entro i limiti e secondo le condizioni di legge nei confronti di (…).
Così deciso in Taranto il 21 febbraio 2018. Depositata in Cancelleria il 7 marzo 2018.
E i vicini che devono sopportare ore ininterrotte di 5 o 6 cani che abbaiano senza smettere devono solo cambiare casa, immagino